Regolamento (UE) 2023/2131
Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel quadro di Eurojust un sistema digitalizzato e più strutturato per lo scambio di informazioni nei casi di terrorismo, con obblighi più chiari per le autorità nazionali e con l’obiettivo di individuare più rapidamente collegamenti tra procedimenti in Stati membri diversi. Viene istituito un meccanismo di trasmissione semiautomatizzata e sicura dei dati, supportato da un sistema informatico decentrato e da atti di esecuzione della Commissione. Sono inoltre aggiornate le regole su conservazione, accesso, trattamento dei dati personali operativi e sui magistrati di collegamento di paesi terzi, mentre la decisione 2005/671/GAI viene allineata al nuovo assetto.
Modifica il regolamento (UE) 2018/1727 su Eurojust e la decisione 2005/671/GAI per introdurre lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo, rafforzando il registro antiterrorismo e la cooperazione transfrontaliera.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione vincolati dal regolamento, a Eurojust e alle autorità nazionali competenti che trattano indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per reati di terrorismo. Riguarda lo scambio di informazioni tra autorità nazionali ed Eurojust, la gestione e conservazione dei dati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, l’uso di canali di comunicazione sicuri e il coinvolgimento dei magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust. Sono previste esclusioni/deroghe per casi in cui la divulgazione comprometterebbe un’indagine in corso, la sicurezza di una persona o gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato; inoltre il regolamento non si applica a Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli.
Regolamento (UE) 2023/2131: scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo
Il regolamento interviene sul quadro di Eurojust per rafforzare la capacità di individuare collegamenti tra indagini e procedimenti in materia di terrorismo, superando criticità applicative emerse nella disciplina previgente. Il legislatore dell’Unione evidenzia nei considerando l’esigenza di informazioni complete, aggiornate, tempestive e trattate in modo sicuro, con particolare attenzione all’uso di dati biometrici, alla protezione dei dati personali e alla necessità di uno scambio strutturato e semiautomatizzato.
Finalità e contesto normativo
La riforma si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/1727 istitutivo di Eurojust e della decisione 2005/671/GAI sullo scambio di informazioni in materia di reati terroristici. I considerando richiamano il ruolo del registro giudiziario europeo antiterrorismo, istituito da Eurojust nel 2019, e la necessità di integrarlo pienamente nell’infrastruttura tecnica dell’Agenzia. Si sottolinea inoltre che il terrorismo è spesso connesso ad altre forme gravi di criminalità e che l’efficacia dell’azione penale dipende da controlli incrociati rapidi e affidabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano le autorità nazionali competenti degli Stati membri, i corrispondenti nazionali di Eurojust in materia di terrorismo, i membri nazionali, Eurojust e, in specifiche ipotesi, i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust. L’oggetto del flusso informativo sono i casi di terrorismo, intesi secondo la direttiva (UE) 2017/541, compresi indagini, azioni penali, procedimenti giudiziari e decisioni definitive; la disciplina opera anche quando il caso, pur essendo inizialmente considerato nazionale, può rivelare collegamenti transfrontalieri.
Obblighi di informazione verso Eurojust
Con l’art. 21 bis le autorità nazionali competenti devono informare i propri membri nazionali non appena il caso è deferito all’autorità giudiziaria secondo il diritto nazionale. L’obbligo copre indagini in corso o concluse, azioni penali e procedimenti giudiziari, oltre alle decisioni giudiziarie relative ai reati di terrorismo. Le informazioni devono essere aggiornate senza indebito ritardo e, ove possibile, entro dieci giorni dalle modifiche.
L’obbligo non si applica in due ipotesi:
- se la condivisione comprometterebbe un’indagine in corso o la sicurezza di una persona;
- se la condivisione è in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato.
Il regolamento chiarisce anche che non vi è obbligo di reiterare informazioni già trasmesse a Eurojust in base ad altre disposizioni del regolamento.
Contenuto delle informazioni e dati biometrici
Le informazioni da trasmettere comprendono i dati personali operativi e i dati non personali elencati nell’allegato III. Per l’identificazione affidabile della persona interessata, possono essere trasmessi anche dati biometrici, in particolare impronte digitali e fotografie, ma solo se tali dati sono già conservati o comunicabili secondo il diritto nazionale e se la trasmissione è necessaria per l’identificazione.
L’allegato III distingue quattro gruppi di informazioni:
- dati identificativi della persona fisica o giuridica;
- informazioni sul reato di terrorismo;
- informazioni sul procedimento nazionale;
- dati aggiuntivi per identificare l’indagato, come impronte digitali e fotografie.
Trasmissione digitale, sistema decentrato e standard tecnici
L’art. 22 bis introduce il principio della comunicazione tramite sistema informatico decentrato, basato su sistemi back-end nazionali ed Eurojust e su punti di accesso interoperabili e-CODEX. La trasmissione deve avvenire in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali, secondo modalità stabilite dalla Commissione mediante atto di esecuzione.
La Commissione deve definire:
- il formato dei dati, inclusi quelli dell’allegato III, lettera d);
- le norme tecniche di trasmissione;
- gli standard procedurali digitali.
Gli atti di esecuzione devono essere adottati entro il 1º novembre 2025. In caso di indisponibilità del sistema, è prevista la possibilità di usare mezzi alternativi più rapidi e appropriati, purché offrano un livello equivalente di sicurezza e protezione dei dati.
Sistema automatico di gestione dei fascicoli e controllo degli accessi
Il nuovo art. 23 rafforza il sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, che deve trattare dati personali operativi, dati dell’allegato III e dati non personali. Il sistema è finalizzato al coordinamento delle indagini e azioni penali, allo scambio sicuro delle informazioni, ai controlli incrociati e alla verifica della liceità del trattamento.
Il regolamento conserva il principio secondo cui il membro nazionale resta responsabile dei dati che ha trattato e decide caso per caso sul livello di accesso da concedere ad altri soggetti autorizzati. Il sistema può collegarsi alla rete protetta di telecomunicazioni della decisione 2008/976/GAI e ad altri canali sicuri, senza ampliare di per sé i diritti di accesso di Eurojust ad altri sistemi dell’Unione.
È inoltre previsto che i membri nazionali possano conservare temporaneamente dati personali per un massimo di tre mesi al solo fine di valutarne la rilevanza e l’eventuale inserimento nel sistema.
Trattamento, conservazione e cancellazione dei dati personali operativi
Il regolamento disciplina in modo più stringente il trattamento dei dati personali operativi, compresi i dati sensibili. Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi ai sensi dell’art. 76 del regolamento (UE) 2018/1725; per i dati relativi a testimoni o vittime la decisione spetta ai membri nazionali interessati.
Per i dati trasmessi ex art. 21 bis, Eurojust può trattare i dati delle persone nei cui confronti vi siano fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato di competenza di Eurojust, nonché dei condannati. Se il procedimento non si conclude con condanna, il trattamento è limitato all’individuazione di collegamenti con indagini e azioni penali in corso, future o concluse.
La conservazione è soggetta a un limite speciale: Eurojust non può conservare i dati trasmessi ai sensi dell’art. 21 bis oltre la prima tra le date previste dall’art. 29, par. 1 bis. Il sistema deve verificare automaticamente il rispetto dei termini, riesaminare la necessità di conservazione ogni tre anni e cancellare i dati in assenza di una decisione di proroga motivata e registrata.
Rapporti con paesi terzi
Con l’art. 54 bis il regolamento fornisce una base espressa per il distacco presso Eurojust di magistrati di collegamento di paesi terzi, purché esista un accordo di cooperazione anteriore al 12 dicembre 2019 o un accordo internazionale tra l’Unione e il paese terzo interessato che lo consenta. I magistrati di collegamento possono accedere al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati; Eurojust resta responsabile del trattamento e il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.
Modifiche alla decisione 2005/671/GAI e coordinamento con Europol
La decisione 2005/671/GAI viene modificata per coordinare la disciplina con il nuovo sistema di Eurojust. Vengono soppresse alcune disposizioni e riformulato l’obbligo di trasmissione di informazioni a Europol sulle indagini per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/794.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Sono previste misure transitorie per consentire agli Stati membri e a Eurojust di adattare i propri sistemi:
- Eurojust può continuare a usare il precedente sistema automatico di gestione dei fascicoli fino al 1º dicembre 2025, se il nuovo sistema non è ancora disponibile;
- i canali di comunicazione diversi da quelli del nuovo sistema possono essere utilizzati fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione ex art. 22 ter, se i nuovi canali non sono disponibili;
- la trasmissione non semiautomatizzata può proseguire per lo stesso periodo transitorio, se i requisiti tecnici non sono ancora disponibili.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Designazione di un corrispondente nazionale in materia di terrorismo
Ogni Stato membro deve designare un’autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo (art. 20, par. 2 bis). Il corrispondente deve essere un’autorità giudiziaria o altra autorità competente, avere accesso a tutte le informazioni pertinenti ai sensi dell’art. 21 bis, par. 1, raccoglierle e trasmetterle a Eurojust nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione.
Obbligo di informazione sui casi di terrorismo
Con l’art. 21 bis le autorità nazionali competenti devono informare i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse, delle azioni penali e dei procedimenti giudiziari, nonché delle decisioni giudiziarie relative a reati di terrorismo, non appena il caso è deferito all’autorità giudiziaria secondo il diritto nazionale. L’obbligo vale per tutte le indagini di terrorismo, salvo il caso che, per le circostanze specifiche, interessino chiaramente un solo Stato membro.
Deroghe all’obbligo di condivisione
L’informazione può essere omessa se la condivisione comprometterebbe un’indagine in corso o la sicurezza di una persona, oppure sarebbe contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato (art. 21 bis, par. 2). Le deroghe sono eccezionali e valutate caso per caso.
Contenuto delle informazioni e aggiornamenti
Le informazioni da trasmettere includono dati personali operativi e dati non personali di cui all’allegato III; possono includere anche dati biometrici, se conservati o comunicabili secondo il diritto nazionale e necessari per identificare in modo affidabile l’interessato. Le modifiche devono essere comunicate senza indebito ritardo e, ove possibile, entro dieci giorni (art. 21 bis, par. 5).
Comunicazione digitale sicura e sistema informatico decentrato
L’art. 22 bis introduce il sistema informatico decentrato come canale ordinario di comunicazione tra autorità nazionali ed Eurojust, basato su sistemi back-end nazionali ed Eurojust interconnessi tramite punti di accesso interoperabili e-CODEX. In caso di indisponibilità o circostanze eccezionali si usano mezzi alternativi equivalenti in termini di sicurezza e protezione dei dati.
Trasmissione semiautomatizzata e atti di esecuzione
Le informazioni di cui agli artt. 21 e 21 bis devono essere trasmesse in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali. La Commissione, in consultazione con Eurojust, stabilisce mediante atto di esecuzione il formato dei dati, le norme tecniche e gli standard procedurali digitali; gli atti devono essere adottati entro il 1º novembre 2025 (art. 22 ter).
Sistema automatico di gestione dei fascicoli
L’art. 23 prevede che Eurojust istituisca un sistema automatico di gestione dei fascicoli per i dati personali operativi, i dati dell’allegato III e i dati non personali. Il sistema serve al coordinamento delle indagini e azioni penali, allo scambio sicuro di informazioni, ai controlli incrociati, all’estrazione di dati operativi/statistici e alla verifica della liceità del trattamento.
Accesso, controllo dei dati e limitazioni
Il membro nazionale conserva e gestisce le informazioni ricevute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e decide caso per caso sul livello di accesso per altri membri nazionali, magistrati di collegamento e personale autorizzato di Eurojust (art. 24). Le persone di cui all’art. 20, par. 3, lett. a), b) e c), hanno accesso solo ai dati del proprio Stato membro e a quelli cui il membro nazionale è autorizzato ad accedere; i dati trasmessi ex art. 21 bis sono consultabili a livello nazionale solo dai corrispondenti nazionali in materia di terrorismo (art. 25).
Trattamento di dati sensibili e dati biometrici
Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi secondo l’art. 76 del regolamento (UE) 2018/1725; per i dati relativi a testimoni o vittime la decisione spetta ai membri nazionali (art. 27, par. 4). Per i dati trasmessi ex art. 21 bis, Eurojust può trattare i dati delle persone sospettate o condannate e, se non vi è condanna, continuare il trattamento solo per individuare collegamenti tra indagini e azioni penali in corso, future o concluse (art. 27, par. 5).
Conservazione dei dati e cancellazione
È introdotto un termine speciale di conservazione per i dati trasmessi ai sensi dell’art. 21 bis: Eurojust non può conservarli oltre la prima tra la scadenza della prescrizione in tutti gli Stati membri interessati, cinque anni dalla decisione giudiziaria definitiva dell’ultimo Stato interessato (due anni in caso di assoluzione o non luogo a procedere), o la data in cui Eurojust è informata della decisione dell’autorità nazionale di non proseguire il trattamento (art. 29, par. 1 bis). Il rispetto dei termini è verificato automaticamente, con riesame triennale e cancellazione automatica se non interviene una decisione di ulteriore conservazione.
Magistrati di collegamento di paesi terzi
L’art. 54 bis disciplina il distacco presso Eurojust di magistrati di collegamento di paesi terzi sulla base di accordi di cooperazione anteriori al 12 dicembre 2019 o di accordi internazionali UE ex art. 218 TFUE. È previsto l’accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati, con responsabilità di Eurojust sul trattamento e condizioni dettagliate di accesso stabilite dal collegio.
Disposizioni transitorie
Eurojust può continuare a usare il sistema automatico di gestione dei fascicoli precedente fino al 1º dicembre 2025 se il nuovo sistema non è disponibile. Le autorità nazionali ed Eurojust possono continuare a usare canali diversi da quelli dell’art. 22 bis, par. 1, fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione ex art. 22 ter; analogo periodo transitorio vale per la trasmissione non semiautomatizzata delle informazioni (art. 80, parr. 9-11).
Allegato III: dati da trasmettere nei casi di terrorismo
L’allegato III elenca i dati identificativi della persona fisica o giuridica, le informazioni sul reato di terrorismo, sul procedimento nazionale e i dati aggiuntivi per l’identificazione, inclusi impronte digitali rilevate secondo il diritto nazionale e fotografie.
Modifiche alla decisione 2005/671/GAI
L’art. 2 del regolamento sopprime alcune disposizioni della decisione 2005/671/GAI e riformula l’obbligo di trasmissione di informazioni a Europol per le indagini penali su reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/794. Vengono inoltre soppresse ulteriori previsioni ormai superate.
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