Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2867

Regolamento delegato (UE) 2023/2867 della Commissione, del 5 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio)

Normativa europea32023R2867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce il quadro tecnico e procedurale per verificare, su veicoli già in circolazione, se i valori di CO2 e di consumo di carburante indicati nei certificati di conformità corrispondano alle prestazioni effettive. Prevede inoltre controlli specifici per individuare strategie a bordo o relative al veicolo che alterino artificialmente i risultati delle prove di omologazione. La verifica è affidata all’autorità di rilascio dell’omologazione, con campionamento annuale delle famiglie di veicoli, uso di servizi tecnici indipendenti e conclusione entro dieci mesi dall’avvio della prova. Il sistema include obblighi documentali, facoltà di chiedere supporto al costruttore e recupero dei costi tramite commissioni.

Definizione dei principi guida e dei criteri per le procedure di verifica in servizio dei valori di emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, inclusa l’eventuale individuazione di strategie artificiali.

Ambito di applicazione

Si applica alle autovetture (M1) e ai veicoli commerciali leggeri (N1) per i quali sia stata rilasciata un’omologazione per le emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 595/2009, con riferimento ai veicoli in servizio selezionati nell’ambito delle famiglie di verifica in servizio. Non si applica ai veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 né ai costruttori che, insieme alle imprese collegate, abbiano immatricolato nell’Unione meno di 1 000 autovetture nuove o meno di 1 000 veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile di due anni anteriore a quello di selezione delle famiglie. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/631 introducendo un quadro armonizzato per la verifica in servizio dei valori di CO2 e del consumo di carburante riportati nei certificati di conformità. La finalità è assicurare che i dati omologativi corrispondano alle prestazioni effettive dei veicoli in circolazione e individuare eventuali strategie artificiali idonee ad alterare i risultati delle prove di omologazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le autovetture M1 e i veicoli commerciali leggeri N1 per i quali sia stata rilasciata un’omologazione per le emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 595/2009. La verifica opera sui veicoli in servizio appartenenti alle famiglie selezionate annualmente dall’autorità di rilascio dell’omologazione. Sono esclusi i veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 e i costruttori, insieme alle imprese collegate, che abbiano immatricolato nell’Unione meno di 1 000 autovetture nuove o meno di 1 000 veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile di due anni precedente alla selezione.

Definizioni rilevanti

Il regolamento chiarisce alcune nozioni operative essenziali. L’"autorità di rilascio dell’omologazione" è quella che ha concesso l’omologazione per le emissioni; la "famiglia di verifica in servizio" comprende i veicoli omologati sulla base della medesima prova di tipo 1 dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151; la "famiglia di resistenza all’avanzamento" richiama le definizioni del regolamento ONU n. 154; le "strategie artificiali" sono strategie a bordo o relative al veicolo capaci di migliorare artificialmente le prestazioni nelle prove di omologazione.

Selezione delle famiglie e dei veicoli da testare

L’autorità di rilascio dell’omologazione deve selezionare ogni anno un campione di famiglie di verifica in servizio per le quali ha rilasciato omologazioni per le emissioni. La selezione deve includere almeno una famiglia per ciascun costruttore tra quelle omologate nei tre anni civili precedenti la verifica in servizio. Per ciascuna famiglia selezionata, l’autorità sceglie veicoli in servizio il cui stato sia rappresentativo di una manutenzione e di un uso adeguati e le cui caratteristiche corrispondano a quelle riportate nel certificato di conformità.

Modalità di prova e indipendenza del servizio tecnico

Le verifiche possono essere condotte con tre modalità: prove del dinamometro a rulli secondo gli allegati B6 e B8 del regolamento ONU n. 154; prova di resistenza all’avanzamento secondo l’allegato B4 del medesimo regolamento, per un numero di veicoli determinato da un metodo di valutazione statistica; oppure prove apposite mediante metodi virtuali o fisici per un numero congruo di veicoli. Le prove devono essere affidate a un servizio tecnico che non abbia eseguito la prova di tipo 1 relativa alla stessa famiglia ai fini dell’omologazione, così da ridurre i conflitti di interesse. Inoltre, il costruttore deve fornire, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione, le specifiche tecniche e il supporto necessari per lo svolgimento corretto della verifica.

Valutazione, documentazione e conclusioni

L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati dei singoli veicoli di prova e, tenendo conto dell’esito della valutazione statistica per le prove di resistenza all’avanzamento e al dinamometro a rulli, determina se i valori effettivi di CO2 e di consumo di carburante superino quelli indicati nei certificati di conformità e se siano presenti strategie artificiali. Le prove devono essere documentate e i verbali messi a disposizione della Commissione, del costruttore e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e dei terzi che soddisfino i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. L’autorità deve concludere le verifiche entro dieci mesi dall’avvio della prova.

Effetti delle conclusioni della verifica

Le conclusioni adottate dall’autorità si estendono a tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio interessata; se basate sulle prove di resistenza all’avanzamento, si applicano a tutti i veicoli della corrispondente famiglia di resistenza all’avanzamento che siano stati immessi in servizio per la prima volta nell’Unione. Il regolamento non dettaglia ulteriori conseguenze sanzionatorie, limitandosi a disciplinare il perimetro soggettivo ed oggettivo dell’accertamento.

Finanziamento dei controlli

L’autorità di rilascio dell’omologazione deve disporre di risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio. Tali costi possono essere recuperati mediante commissioni a carico del costruttore, che devono coprire le fasi necessarie a consentire all’autorità di formulare le conclusioni finali previste dall’articolo 5, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e esclusioni

L’articolo 1 disciplina i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica in servizio dei valori di emissioni di CO2 e di consumo di carburante riportati nei certificati di conformità rispetto ai veicoli in servizio. Include anche le procedure per individuare eventuali strategie artificiali atte a migliorare le prestazioni nelle prove di omologazione. Sono esclusi i veicoli esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2 e i piccoli costruttori, definiti in base alla soglia di 1 000 autovetture nuove o 1 000 veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nel pertinente anno di riferimento.

Definizioni chiave

L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/1151 e del regolamento (UE) 2019/631 e introduce nozioni specifiche: autorità di rilascio dell’omologazione; famiglia di verifica in servizio; famiglia di resistenza all’avanzamento; strategie artificiali. La famiglia di verifica in servizio è collegata alla stessa prova di tipo 1 dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, mentre la famiglia di resistenza all’avanzamento richiama il regolamento ONU n. 154.

Selezione annuale dei campioni

L’articolo 3 impone all’autorità di rilascio dell’omologazione di selezionare ogni anno un campione di famiglie di verifica in servizio per le quali ha rilasciato omologazioni per le emissioni. La selezione deve includere almeno una famiglia per costruttore tra quelle omologate nei tre anni civili precedenti la verifica in servizio.

Prove di verifica in servizio e soggetto incaricato

L’articolo 4 stabilisce che, per ciascuna famiglia selezionata, l’autorità scelga veicoli in servizio rappresentativi di un uso e di una manutenzione adeguati. Le verifiche possono essere svolte tramite prove del dinamometro a rulli in conformità agli allegati B6 e B8 del regolamento ONU n. 154, tramite prova di resistenza all’avanzamento in conformità dell’allegato B4 del medesimo regolamento, oppure tramite prove apposite con metodi virtuali o fisici. Le prove devono essere affidate a un servizio tecnico che non abbia eseguito la prova di tipo 1 per la medesima famiglia ai fini dell’omologazione. Il costruttore, su richiesta, deve fornire tutte le informazioni, la documentazione, le specifiche tecniche e il supporto necessari.

Valutazione dei risultati e conclusioni

L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati dei singoli veicoli di prova e, tenendo conto della valutazione statistica per le prove di resistenza all’avanzamento e al dinamometro a rulli, stabilisce se i valori reali superino quelli riportati nei certificati di conformità e se vi siano strategie artificiali. Le prove devono essere documentate e i verbali resi disponibili alla Commissione, al costruttore e, su richiesta, ad altre autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato e terzi che soddisfino i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163. La conclusione deve essere adottata entro dieci mesi dall’inizio della prova e si applica a tutti i veicoli della famiglia interessata o, se del caso, a tutti i veicoli della famiglia di resistenza all’avanzamento interessata immessi in servizio per la prima volta nell’Unione.

Finanziamento della verifica in servizio

L’articolo 6 richiede che l’autorità disponga di risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio. Tali costi possono essere recuperati mediante commissioni a carico del costruttore, che devono coprire le fasi necessarie per consentire all’autorità di trarre le conclusioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieemissioni di co2omologazione dei veicolicontrolli di conformitàvigilanza del mercatodiritto dei trasporti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.