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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2395

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2395 della Commissione, del 2 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione di determinate merci di origine non animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

Normativa europea32023R2395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti del resto del mondo disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, includendovi una categoria di merci di origine non animale. La modifica è adottata in attuazione del regolamento (UE) 2023/1231 e si fonda sulle prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione delle pertinenti norme fitosanitarie nazionali. Per esigenze di certezza del diritto e per evitare perturbazioni degli scambi, la misura è resa applicabile retroattivamente dal 1° ottobre 2023.

Modifica l’elenco dei prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio, aggiungendo determinate merci di origine non animale soggette a certificato fitosanitario.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di merci al dettaglio del resto del mondo destinate all’immissione sul mercato dell’Irlanda del Nord, ai sensi del regolamento (UE) 2023/1231, in particolare ai prodotti di origine non animale di origine vegetale provenienti da tutti i paesi terzi e rientranti nelle categorie elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 come modificato. L’applicazione è collegata alla prova scritta fornita dal Regno Unito circa l’applicazione e l’effettiva attuazione delle norme fitosanitarie nazionali per tali merci. Il regolamento si applica dal 1° ottobre 2023 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco dei prodotti del resto del mondo per l’Irlanda del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2395 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 al fine di includere determinate merci di origine non animale nell’elenco dei "prodotti del resto del mondo" che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito. La misura è adottata in attuazione del regolamento (UE) 2023/1231 e si basa sulle prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione effettiva delle pertinenti prescrizioni fitosanitarie nazionali.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che l’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1231 consente l’ingresso in Irlanda del Nord di partite di determinate merci al dettaglio del resto del mondo solo se il Regno Unito dimostra che le condizioni di importazione e le prescrizioni sui controlli ufficiali previste dal diritto unionale e dagli atti adottati in base ad esso sono applicate nel proprio ordinamento e realmente attuate. Poiché il Regno Unito ha fornito, con lettere del 4 e 7 settembre e del 1° ottobre 2023, prove scritte per specifiche merci di origine non animale soggette alla normativa fitosanitaria, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiornare l’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059.

Base giuridica e rapporto con il regolamento (UE) 2023/1231

La base giuridica è l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231. Il meccanismo previsto da tale atto richiede, per l’ammissione in Irlanda del Nord di determinati prodotti del resto del mondo, una verifica documentale da parte del Regno Unito circa l’applicazione delle regole UE o equivalenti nazionali in materia di sanità animale e sanità delle piante. Nel caso di specie, l’aggiornamento riguarda i prodotti di origine non animale disciplinati dalle norme fitosanitarie di cui, in particolare, al regolamento (UE) 2016/2031 e ai correlati controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. In concreto, viene aggiunta una nuova categoria, "Merci di origine non animale", all’elenco dei prodotti del resto del mondo.

Prodotti inclusi e condizioni documentali

L’allegato elenca una serie di merci vegetali fresche o refrigerate, e in un caso anche secche, tutte provenienti da "tutti i paesi terzi". Tra i prodotti figurano, a titolo esemplificativo: pomodori, cipolle, scalogni, agli, cavolfiori e cime di broccoli, piselli, fagioli, asparagi, peperoni, zucche e zucchine, granturco dolce, patate dolci, avocadi, uve da tavola, cocomeri, meloni, mele, pere, fragole, lamponi, more, mirtilli e zenzero.

Per tutte le voci elencate è richiesto un certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante. In alcuni casi sono inoltre specificate limitazioni merceologiche o stagionali, ad esempio per le mele e le pere presentate alla rinfusa in determinate finestre temporali.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2023. La retroattività è giustificata nei considerando con esigenze di certezza del diritto e di prevenzione di inutili perturbazioni degli scambi, tenuto conto che il Regno Unito ha fornito le prove richieste con effetto dal 1° ottobre 2023.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori economici coinvolti nell’invio di merci al dettaglio verso l’Irlanda del Nord, la modifica amplia le categorie di prodotti di origine non animale ammissibili nell’ambito del regime speciale applicabile ai rapporti con il resto del Regno Unito. Sul piano operativo, resta centrale la disponibilità del certificato fitosanitario richiesto e la verifica che la merce rientri esattamente nelle voci tariffarie e descrizioni elencate nell’allegato, incluse eventuali esclusioni specifiche e condizioni temporali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento, con l’inserimento della categoria delle merci di origine non animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo.

Presupposto normativo e base di applicazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231. I considerando richiamano la necessità che il Regno Unito fornisca prove scritte circa l’applicazione, ai prodotti del resto del mondo, delle condizioni di importazione e delle prescrizioni sui controlli ufficiali previste dal diritto UE in materia di sanità animale e fitosanità, in particolare per le merci di origine non animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.

Elenco delle merci di origine non animale incluse

L’allegato aggiunge diverse categorie di prodotti vegetali freschi o refrigerati (e, per gli avocadi, freschi o secchi), tra cui pomodori, cipolle, scalogni, agli, cavolfiori e cime di broccoli, piselli, fagioli, asparagi, peperoni, zucche e zucchine, granturco dolce, patate dolci, avocadi, uve da tavola, cocomeri, meloni, mele, pere, fragole, lamponi, more, mirtilli e zenzero. Per ciascuna voce è richiesto un certificato fitosanitario conforme al modello della Convenzione internazionale per la protezione delle piante e la provenienza è indicata come "tutti i paesi terzi".

Data di applicazione e urgenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. I considerando spiegano che la retroattività è giustificata dalla necessità di evitare inutili perturbazioni degli scambi e garantire certezza del diritto.

Vincolatività

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialicommercio con il regno unitomercato interno

Testo integrale

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