Regolamento (UE) 2023/2124
Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde e sostituisce il regolamento (UE) n. 1343/2011, recependo nel diritto dell’Unione diverse raccomandazioni vincolanti della CGPM. Introduce un sistema articolato di misure per specie e aree geografiche, con obblighi di autorizzazione, registrazione, controllo, sbarco in porti designati, monitoraggio scientifico e cooperazione informativa con il segretariato CGPM. Prevede inoltre regole specifiche su aree di restrizione, attrezzi di pesca, tracciabilità del corallo rosso, gestione dei FAD per la lampuga, programmi di ricerca regionali e misure contro la pesca INN. Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri di esecuzione e delega per aggiornare talune misure tecniche e di attuazione.
Regolamento di attuazione nell’ordinamento UE delle misure di conservazione, gestione, controllo, commercializzazione ed esecuzione adottate dalla CGPM per la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alla pesca ricreativa solo quando espressamente prevista, svolte da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona di applicazione dell’accordo CGPM, ossia Mar Mediterraneo e Mar Nero. Restano salve, tra l’altro, le norme del regolamento (CE) n. 1967/2006; sono escluse, salvo diversa previsione del regolamento, le operazioni di pesca effettuate esclusivamente per ricerca scientifica con permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, previa informazione alla Commissione e agli Stati membri interessati. Il regolamento disciplina anche specifiche misure applicabili a pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri e a navi UE di determinate lunghezze o attrezzi, con applicazione territoriale differenziata per singole GSA CGPM e con alcune disposizioni soggette a date operative specifiche o regimi transitori.
Regolamento (UE) 2023/2124 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM
Il regolamento rifonde il precedente quadro del regolamento (UE) n. 1343/2011 per garantire, nel diritto dell’Unione, l’attuazione delle raccomandazioni vincolanti adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La logica è quella di assicurare coerenza con la politica comune della pesca, sostenibilità degli stock, parità di condizioni tra operatori UE e piena operatività delle misure di conservazione, gestione e controllo nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero.
Ambito di applicazione
Il testo si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura svolte da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona di applicazione dell’accordo CGPM, vale a dire Mar Mediterraneo e Mar Nero, secondo le definizioni geografiche dell’allegato I e dell’articolo 3. La pesca ricreativa è inclusa solo nei casi espressamente previsti dal regolamento. Restano ferme, in particolare, le norme del regolamento (CE) n. 1967/2006; inoltre, le operazioni di pesca svolte esclusivamente per ricerca scientifica, con permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, sono escluse salvo diversa previsione, purché la Commissione, gli Stati membri interessati e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca siano informati delle catture.
Struttura delle misure e specie/aree interessate
Il regolamento è costruito per capitoli tematici e per area geografica, con misure differenziate per specie e stock. Tra i principali oggetti di disciplina figurano:
- anguilla nel Mediterraneo;
- gambero rosso e gambero viola nel Mar di Levante, Mar Ionio e Canale di Sicilia;
- corallo rosso in tutto il Mediterraneo;
- stock demersali nel Canale di Sicilia e nel Mare Adriatico;
- piccoli pelagici nel Mare Adriatico;
- occhialone nel Mare di Alborán;
- lampuga con FAD in tutto il Mediterraneo;
- rombo chiodato nel Mar Nero;
- spinarolo nella GSA 29.
Per ciascuna materia il regolamento combina obblighi di autorizzazione, limiti di cattura o di sforzo, chiusure spaziali o temporali, prescrizioni tecniche sugli attrezzi, monitoraggio scientifico e obblighi di comunicazione verso la Commissione e, tramite questa, verso il segretariato della CGPM.
Autorizzazioni, elenchi e obblighi di comunicazione
Una componente centrale del regolamento è costituita dagli elenchi annuali delle navi autorizzate e dalle relative trasmissioni alla Commissione e alla CGPM. In più articoli si richiede agli Stati membri di comunicare entro date puntuali gli elenchi delle navi attive e autorizzate, con i dati di cui all’allegato VIII. Tra gli esempi più rilevanti:
- anguilla: elenco pescherecci autorizzati entro il 10 giugno di ogni anno;
- gambero rosso/viola: elenchi annuali entro il 10 gennaio nel Levante e nell’Ionio, entro il 10 giugno nel Canale di Sicilia;
- corallo rosso: elenchi di pescatori e/o navi autorizzati entro il 15 giugno;
- demersali nel Canale di Sicilia: elenco entro il 31 ottobre;
- piccoli pelagici: elenchi aggiornati e comunicazioni sulle modifiche;
- lampuga: elenco delle navi autorizzate entro il 30 giugno;
- rombo chiodato: elenco delle navi autorizzate entro il 20 gennaio;
- registro CGPM delle navi di oltre 15 metri: aggiornamento annuale ai fini dell’iscrizione nel registro internazionale.
Le comunicazioni sono spesso accompagnate da obblighi di aggiornamento immediato in caso di modifiche, soppressioni o aggiunte, con successiva trasmissione al segretariato CGPM entro termini brevi e predeterminati.
Misure per l’anguilla
Nel capo dedicato all’anguilla, gli Stati membri possono istituire zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca per proteggere l’anguilla, vietandovi la pesca e imponendo il rilascio immediato degli esemplari catturati incidentalmente. I piani di gestione nazionali devono prevedere misure tecniche su attrezzi e dimensioni di maglia, e gli Stati membri possono adottare misure volontarie integrative. Sono disciplinati anche la trasmissione delle relazioni di attuazione, l’elenco delle acque di transizione e salmastre autorizzate, i punti di sbarco designati e l’obbligo di registrazione delle catture in peso vivo.
Gambero rosso e gambero viola
Per il Mar di Levante e il Mar Ionio il regolamento richiede monitoraggio scientifico annuale, elenchi di navi autorizzate e attive, relazione annuale sulle attività di pesca, eventuali restrizioni spaziali o temporali per proteggere il novellame, obblighi di dichiarazione di tutte le catture e catture accessorie, punti di sbarco designati, VMS per le navi oltre 10 metri e giornale di bordo dedicato. Nel Canale di Sicilia, oltre alle medesime logiche di monitoraggio e controllo, gli Stati membri devono mantenere la capacità della flotta ai livelli dell’allegato XII, rendendo la disciplina anche uno strumento di contenimento strutturale dello sforzo di pesca.
Corallo rosso
La disciplina del corallo rosso è tra le più articolate. Gli Stati membri devono adottare piani di gestione nazionali, predisposti su scala di banco o statistica della CGPM, con comunicazione alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dall’adozione. La raccolta è consentita solo con il martello durante immersioni subacquee e a profondità non inferiori a 50 metri, salvo eventuali deroghe adottate mediante atti delegati della Commissione alle condizioni previste. È fissata una taglia minima di riferimento di 7 mm; è vietata la commercializzazione di colonie di taglia inferiore e possono essere autorizzate deroghe limitate, fino a un massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo, sempre tramite atti delegati.
Sono inoltre previsti:
- limiti di cattura e di sforzo individuali, giornalieri o annuali;
- chiusure temporanee automatiche al superamento di determinate soglie di cattura di colonie sotto taglia;
- regole di allontanamento e sistemi di raccolta a rotazione;
- divieto di ROV salvo uso scientifico;
- autorizzazioni di pesca nominative e registro aggiornato;
- punti di sbarco designati e notifica preventiva dell’arrivo in porto;
- divieto di trasbordo in mare;
- piani di ispezione nazionali;
- tracciabilità CDS, per un periodo transitorio 2020-2022, con certificati validati e numeri univoci;
- obblighi di trasmissione di dati su raccolta, sforzo, numero di autorizzazioni, immersioni e diametro delle colonie.
Pesca demersale
Nel Canale di Sicilia, per gli stock demersali, gli Stati membri devono adottare misure o piani di gestione nazionali orientati al rendimento massimo sostenibile, mantenere il monitoraggio scientifico e garantire elenchi annuali di navi autorizzate, nonché relazioni aggregate sulle attività di pesca. Sono previsti punti di sbarco designati, obblighi di copertura ispettiva, limiti e gestione della flotta, e un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza per le acque non soggette a giurisdizione nazionale.
Nel Mare Adriatico si applicano severe chiusure spaziali e temporali, con obblighi di conservazione della capacità di flotta entro i livelli del 2015 o della media 2015-2017, autorizzazioni di pesca specifiche, VMS e giornale elettronico per le navi oltre 12 metri, registrazione dettagliata dello sforzo di pesca, misure anti-INN, punti di sbarco designati e sistemi di geolocalizzazione adeguati.
Piccoli pelagici nel Mare Adriatico
Per sardina e acciuga nelle GSA 17 e 18, il regolamento fissa una capacità di pesca di riferimento, limita il numero di giorni di pesca mensili e annuali, stabilisce soglie per l’inclusione negli elenchi delle navi attive e impone agli Stati membri di trasmettere piani e programmi di monitoraggio e comunicazione sul rispetto delle regole. Le modifiche agli elenchi non possono alterare la capacità di riferimento.
Occhialone nel Mar di Alborán
La disciplina dell’occhialone, praticata con palangari e lenze a mano, si concentra su misure tecniche e di conservazione, registri delle navi autorizzate, obbligo di autorizzazione valida, elenco annuale delle navi attive, relazione aggregata sulle attività, VMS o sistemi equivalenti per le navi oltre 12 metri, punti di sbarco designati, notifica preventiva dell’arrivo, divieto di trasbordo in mare e obblighi di monitoraggio scientifico comprensivi, ove possibile, della pesca ricreativa.
Lampuga con FAD
Per la lampuga pescata con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), il regolamento impone un fermo stagionale dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno, con possibile riporto di giorni persi per avverse condizioni atmosferiche previa autorizzazione della Commissione. Sono previste misure nazionali transitorie, monitoraggio degli effetti biologici e ambientali dei FAD, misure nazionali di gestione con contenuti minimi dell’allegato IX, autorizzazioni di pesca anche per navi inferiori a 10 metri, sistemi di raccolta dati sulle catture e sullo sforzo, e regole tecniche sui FAD riguardanti materiali, marcatura, sostituzione, recupero e divieto di catturare pesce attratto da FAD non posizionato dalla nave stessa.
Rombo chiodato nel Mar Nero e spinarolo
Per il rombo chiodato nella GSA 29, il regolamento stabilisce un sistema di prevenzione della pesca INN con elenchi di navi autorizzate, piani nazionali di monitoraggio e sorveglianza, monitoraggio scientifico, fermo di almeno due mesi durante la stagione riproduttiva tra aprile e giugno e ulteriori restrizioni spaziali o temporali. Per lo spinarolo nella stessa GSA 29, è fissata una taglia minima di conservazione di 90 cm, con obbligo di rilascio degli esemplari sotto soglia e registrazione delle catture accidentali.
Misure comuni di conservazione e catture accessorie
Il titolo III contiene misure trasversali per ridurre l’impatto della pesca su specie marine e habitat. Per squali e razze sono previste protezione rafforzata delle specie elencate nell’allegato II del protocollo mediterraneo sulle aree specialmente protette e biodiversità, divieto di sbarco e commercializzazione degli esemplari protetti, e obblighi di identificabilità delle catture. Per gli uccelli marini, le tartarughe marine, le foche monache e i cetacei sono previste regole di rilascio immediato o, se necessario, di sbarco per salvataggio o recupero, oltre all’obbligo di registrazione nel giornale di pesca e di trasmissione annuale di dati statistici e descrittivi.
Zone di restrizione della pesca e habitat vulnerabili
Il regolamento istituisce o recepisce diverse zone soggette a restrizioni, tra cui:
- il Golfo del Leone;
- tre zone di restrizione nel Canale di Sicilia e le relative zone tampone;
- la Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico;
- habitat vulnerabili di acque profonde, come la barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca, le infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo e la montagna sottomarina di Eratostene.
Per ciascuna area il regolamento prevede divieti o limitazioni di pesca, limiti di sforzo, autorizzazioni specifiche, obblighi VMS/AIS, identificazione degli attrezzi, transito consentito solo a condizioni rigorose e, in alcuni casi, ulteriori finestre temporali di attività. Nel Golfo di Gabes è inoltre vietata la pesca con reti a strascico dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno.
Controllo, port state measures e pesca INN
Il titolo III disciplina anche la cooperazione con i pescherecci di paesi terzi nei porti UE. La notifica preliminare deve pervenire almeno 72 ore prima dell’arrivo previsto, gli Stati membri devono ispezionare almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e trasbordo e rifiutare l’uso del porto in caso di non conformità, iscrizione in elenchi INN o mancanza di autorizzazione valida. Il regolamento disciplina la procedura di ispezione portuale, il contenuto minimo dei rapporti e l’obbligo di comunicare la presunta attività di pesca INN almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM, con dettagli identificativi molto ampi sulle navi sospette.
Cooperazione, scambio di informazioni e dati
La Commissione, gli Stati membri e l’eventuale organismo designato devono cooperare con il segretariato CGPM, scambiando informazioni con banche dati pertinenti e assicurando sistemi nazionali in grado di dialogare elettronicamente con la CGPM. Gli Stati membri devono inoltre istituire punti di contatto e garantire il trattamento sicuro delle informazioni nei programmi congiunti di ispezione e sorveglianza.
Poteri della Commissione, comitologia e deleghe
La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura. Le competenze di esecuzione riguardano soprattutto formati di comunicazione, trasmissione dei dati e cooperazione informativa. La delega di potere copre, in particolare, le modifiche necessarie per attuare aggiornamenti CGPM vincolanti già recepiti, l’aggiornamento delle liste di navi, il CDS del corallo rosso, le misure di Stato di approdo, la tavola e le coordinate delle GSA e le matrici statistiche. La delega per gli articoli 41, 42 e 139 dura tre anni dal 1o novembre 2023 ed è tacitamente prorogabile, salvo opposizione di Parlamento o Consiglio.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1343/2011 e ne sostituisce i riferimenti secondo la tavola di concordanza dell’allegato XV. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure CGPM in materia di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Ambito soggettivo e territoriale
L’articolo 2 si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura e, solo ove previsto, alla pesca ricreativa, effettuate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona CGPM. È esclusa la pesca scientifica autorizzata, salvo diversa previsione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 introduce definizioni autonome, tra cui zona di applicazione CGPM, zona tampone, giorno di pesca, peso vivo, numero CFR, banche di corallo rosso e colonia di corallo rosso, oltre a rinviare alle definizioni di altri regolamenti UE.
Misure per anguilla, gamberi rossi/viola, corallo rosso, demersali, piccoli pelagici e specie specifiche
Il regolamento disciplina in capitoli dedicati l’anguilla nel Mediterraneo, il gambero rosso e viola in Levante, Ionio e Canale di Sicilia, il corallo rosso, la pesca demersale nel Canale di Sicilia e Adriatico, i piccoli pelagici nell’Adriatico, l’occhialone nel Mar di Alborán, la lampuga con FAD, il rombo chiodato nel Mar Nero e lo spinarolo nella GSA 29.
Obblighi di autorizzazione, elenchi e registri
In numerosi settori sono previsti elenchi annuali di navi autorizzate da trasmettere alla Commissione e poi al segretariato CGPM, con informazioni standardizzate di cui all’allegato VIII; per alcune specie e aree sono richieste autorizzazioni specifiche e registri aggiornati.
Controllo, sbarco e tracciabilità
Il regolamento impone punti di sbarco designati, divieti di sbarco al di fuori di tali punti, giornali di bordo, dichiarazioni delle catture, VMS o sistemi equivalenti, programmi di controllo basati sul rischio e, per il corallo rosso, un sistema pilota CDS con certificazione e tracciabilità.
Misure contro la pesca INN
Sono previste disposizioni specifiche per l’accesso al porto dei pescherecci di paesi terzi, per la segnalazione di navi sospette di pesca INN, per l’esecuzione di ispezioni e per gli effetti delle infrazioni accertate, incluse la cessazione dell’attività e il trasferimento in porto designato entro 72 ore.
Cooperazione con la CGPM e poteri della Commissione
La Commissione e gli Stati membri devono cooperare e scambiarsi informazioni con il segretariato CGPM; la Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato delle comunicazioni e atti delegati su modifiche tecniche, liste di navi, CDS del corallo rosso, misure di Stato di approdo e allegati geografici/statistici.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1343/2011 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2131
- Regolamento · 4 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2391
- Regolamento · 3 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2777
- Regolamento · 5 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2867
- Regolamento · 2 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2395
- Regolamento · 6 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2399
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →