Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2777

Regolamento delegato (UE) 2023/2777 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

Normativa europea32023R2777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco dei prodotti di acciaio che, se trasferiti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, possono beneficiare dei contingenti tariffari dell’Unione all’atto dell’immissione in libera circolazione. La modifica si fonda sugli elementi di prova forniti dal Regno Unito circa trasferimenti significativi di ulteriori cinque categorie di prodotti, ritenuti rilevanti per la sostenibilità economica di tali flussi. L’effetto pratico è l’estensione del trattamento favorevole a nuove categorie di prodotti di acciaio specificamente individuate mediante codici NC. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2024.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 per includere ulteriori categorie di prodotti di acciaio originari del Regno Unito ammissibili ai contingenti tariffari dell’Unione quando immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti di acciaio originari del Regno Unito e trasferiti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, limitatamente alle categorie e ai codici NC elencati nell’allegato modificato. Rileva ai fini dell’accesso ai contingenti tariffari e ad altri contingenti di importazione dell’Unione per i prodotti soggetti a misure di salvaguardia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito, oltre al perimetro oggettivo e territoriale indicato.

Regolamento delegato (UE) 2023/2777: estensione dei contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

Il regolamento interviene sul regime previsto dal regolamento (UE) 2020/2170, che disciplina l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a taluni prodotti originari del Regno Unito trasferiti in Irlanda del Nord. La Commissione, sulla base di elementi forniti dal Regno Unito e richiamando le specifiche circostanze economiche dell’Irlanda del Nord, amplia l’elenco dei prodotti di acciaio che possono beneficiare del trattamento in contingente al momento dell’immissione in libera circolazione.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione ricorda che l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 contiene già un elenco di prodotti originari del Regno Unito soggetti a misure di salvaguardia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, trasferiti direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Tali prodotti sono ammissibili al trattamento nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione dell’Unione se immessi in libera circolazione nel territorio nordirlandese.

La Commissione prende inoltre atto che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2023/1321, il Regno Unito ha trasmesso ulteriori prove circa trasferimenti significativi in Irlanda del Nord di altre cinque categorie di prodotti di acciaio. La modifica è adottata per consentire a tali categorie di accedere ai pertinenti contingenti tariffari dell’Unione, in modo da preservare la sostenibilità economica dei trasferimenti e tenere conto del quadro specifico applicabile all’Irlanda del Nord.

Ambito oggettivo di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente prodotti di acciaio originari del Regno Unito e soggetti a misure di salvaguardia. L’effetto giuridico è limitato ai prodotti trasferiti da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord e immessi in libera circolazione in tale territorio. Il regolamento non introduce un regime generale per tutte le importazioni di acciaio, ma modifica un elenco puntuale di prodotti ammissibili ai contingenti tariffari dell’Unione.

Contenuto dell’allegato modificato

L’allegato sostitutivo elenca i codici della nomenclatura combinata (NC) relativi alle categorie di prodotti di acciaio interessate. Le categorie menzionate sono:

  • categoria 7 dei prodotti di acciaio;
  • categoria 8 dei prodotti di acciaio;
  • categoria 9 dei prodotti di acciaio;
  • categoria 13 dei prodotti di acciaio;
  • categoria 17 dei prodotti di acciaio;
  • categoria 25 A dei prodotti di acciaio;
  • categoria 28 dei prodotti di acciaio.

Per ciascuna categoria sono riportati specifici codici NC, che determinano con precisione il perimetro dei prodotti interessati. Il rinvio finale alla nomenclatura combinata è effettuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori doganali e per le imprese interessate, la modifica amplia i prodotti che, se trasferiti in Irlanda del Nord e immessi in libera circolazione, possono beneficiare del regime di contingente tariffario dell’Unione. La verifica operativa dovrà concentrarsi sulla corretta classificazione doganale nei codici NC indicati nell’allegato e sul rispetto della condizione territoriale del trasferimento verso l’Irlanda del Nord.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2024. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2020/2170

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 con quello allegato al nuovo regolamento delegato, ampliando l’elenco dei prodotti di acciaio ammissibili ai contingenti tariffari dell’Unione quando immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Estensione a ulteriori categorie di prodotti di acciaio

L’allegato include nuove categorie di prodotti di acciaio soggette a misure di salvaguardia e identificate tramite codici NC. Le categorie richiamate sono la 7, 8, 9, 13, 17, 25 A e 28, con gli specifici codici tariffari elencati nell’allegato.

Motivazione della modifica

Nei considerando si afferma che il Regno Unito ha fornito elementi di prova sulla presenza di trasferimenti significativi verso l’Irlanda del Nord di ulteriori cinque categorie di prodotti di acciaio. La Commissione ritiene opportuno consentire a tali prodotti di beneficiare dei pertinenti contingenti tariffari dell’Unione per garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti, tenendo conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Natura obbligatoria e diretta applicabilità

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure di salvaguardiaregime dei contingenti tariffariirlanda del nord

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.