Regolamento (UE) 2023/2399
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2399 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 per quanto riguarda alcuni errori relativi alla simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una rettifica puntuale al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, correggendo errori presenti nell’allegato V in materia di simulazione CFD utilizzata per certificare i dispositivi aerodinamici. La Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme dei criteri di certificazione da parte di tutti i fabbricanti. La rettifica produce effetti retroattivi dalla data di applicazione del regolamento originario e si applica immediatamente dopo la pubblicazione.
Rettifica alcuni errori del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sulla simulazione CFD per la certificazione dei dispositivi aerodinamici dei veicoli pesanti.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti e, più in generale, ai soggetti coinvolti nella certificazione dei dispositivi aerodinamici nell’ambito delle prestazioni dei rimorchi pesanti e della loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore. La rettifica riguarda l’allegato V, punto 3.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, in particolare le tabelle 2 e 3 relative alla procedura di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale. Si applica a decorrere dal 25 agosto 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 sulla simulazione CFD per dispositivi aerodinamici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2399 della Commissione interviene per correggere alcuni errori contenuti nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, relativi alla procedura di simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale utilizzata per la certificazione dei dispositivi aerodinamici. La correzione è motivata dall’esigenza di garantire che tali dispositivi siano certificati e applicati in modo uniforme da tutti i fabbricanti.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 595/2009, in particolare dell’articolo 5 quater, primo comma, lettera a), e richiama il parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/858. Nei considerando la Commissione precisa che nell’allegato V, punto 3.2, tabelle 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/1362 erano presenti errori: mancava un requisito e gli intervalli di riferimento si riferivano ai valori CD assoluti.
Ambito materiale della rettifica
La rettifica riguarda esclusivamente la disciplina tecnica della simulazione CFD impiegata nel processo di certificazione dei dispositivi aerodinamici. Il regolamento non introduce un nuovo sistema di omologazione, ma corregge le istruzioni tecniche e gli intervalli di validazione già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.
Modifiche alla tabella 2 del punto 3.2
All’allegato V, punto 3.2, tabella 2, viene inserita una nuova riga relativa a:
- "Superficie del suolo e ruote", con velocità pari a 25,00 m/s.
La specificazione aggiunta chiarisce che:
- la superficie del dominio di simulazione deve muoversi all’indietro rispetto al veicolo;
- le ruote del veicolo devono ruotare con la corrispondente velocità tangenziale.
Sostituzione della tabella 3: intervalli di riferimento per la convalida
La tabella 3 del punto 3.2 è sostituita integralmente e definisce gli intervalli di riferimento per il processo di convalida per due set di simulazione, TRF e LSC, ai diversi angoli di imbardata β:
- a 0,0°:
- TRF: -8,6 % < Δ(CD×A) < -1,6 %
- LSC: -8,8 % < Δ(CD×A) < -1,8 %
- a 3,0°:
- TRF: -9,0 % < Δ(CD×A) < -2,0 %
- LSC: -8,0 % < Δ(CD×A) < -1,0 %
- a 6,0°:
- TRF: -10,3 % < Δ(CD×A) < -3,3 %
- LSC: -8,1 % < Δ(CD×A) < -1,1 %
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, gli effetti sostanziali decorrono retroattivamente dal 25 agosto 2022, cioè dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2022/1362
L’articolo 1 dispone la rettifica dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 conformemente all’allegato del nuovo regolamento di esecuzione.
Correzione della tabella 2 del punto 3.2
All’allegato V, punto 3.2, tabella 2, viene aggiunta una riga relativa a "Superficie del suolo e ruote" con velocità di 25,00 m/s. È inoltre precisato che la superficie del dominio di simulazione deve spostarsi all’indietro rispetto al veicolo e che le ruote del veicolo devono girare con la corrispondente velocità tangenziale.
Sostituzione della tabella 3 del punto 3.2
La tabella 3 sugli "intervalli di riferimento per il processo di convalida" è sostituita integralmente. Sono ridefiniti gli intervalli di Δ(CD×A) per i set di simulazione TRF e LSC ai livelli di angolo di imbardata β pari a 0,0°, 3,0° e 6,0°.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 25 agosto 2022. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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