Regolamento (UE) 2023/2391
Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione, del 4 ottobre 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE degli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell’acquacoltura, innalzando il massimale individuale ordinario, introducendo una facoltà di massimale più elevato con registro centrale nazionale e prorogando l’applicazione del regime fino al 31 dicembre 2029. Inoltre, estende alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura il trattamento previsto dal regolamento de minimis generale, in modo da allineare tali attività a quelle di altri settori alimentari. Vengono anche riviste le definizioni, le regole di cumulo, gli obblighi informativi e i limiti nazionali per Stato membro, con una disciplina specifica per l’Irlanda del Nord e per le regioni ultraperiferiche.
Modifica i regimi UE de minimis per la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura e i SIEG, estendendo agli operatori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura il regime del regolamento (UE) n. 1407/2013 e rivedendo massimali, definizioni, controlli e durata del regolamento (UE) n. 717/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti di Stato de minimis concessi da Stati membri a imprese operanti nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché, per specifiche condizioni, alle imprese che svolgono trasformazione e commercializzazione di tali prodotti. Incide anche sui regimi de minimis generali (regolamento (UE) n. 1407/2013), agricoli (regolamento (UE) n. 1408/2013) e SIEG (regolamento (UE) n. 360/2012), soprattutto per coordinare le definizioni e il trattamento delle attività miste. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri; per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, rileva anche un limite cumulativo specifico per l’Irlanda del Nord. Sono previste esclusioni rilevanti per alcune tipologie di aiuti nel settore pesca/acquacoltura e una deroga per le regioni ultraperiferiche dell’Unione con riferimento alle imbarcazioni inferiori a 12 metri.
Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro degli aiuti di Stato "de minimis" per il settore della pesca e dell’acquacoltura e, in via coordinata, sui regimi de minimis generale, agricolo e per i servizi di interesse economico generale. La Commissione, alla luce della valutazione svolta sugli strumenti settoriali e delle esigenze di continuità del sostegno, adegua massimali, definizioni e controlli, con particolare attenzione alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che il regolamento (UE) n. 717/2014 è rimasto uno strumento pertinente, efficiente ed efficace, ma richiedeva aggiornamenti per l’allineamento con l’evoluzione del quadro 2021-2027 e con gli altri regimi de minimis. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di evitare trattamenti differenziati non giustificati tra trasformazione e commercializzazione di prodotti di diversa origine alimentare e di garantire continuità di sostegno alle imprese del settore, anche nelle regioni ultraperiferiche e in relazione all’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione del regolamento 717/2014
Il nucleo della riforma riguarda gli aiuti concessi alle imprese che operano nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Restano espressamente esclusi dal regime una serie di aiuti che, per loro natura, presentano un maggiore potenziale di distorsione: aiuti legati a prezzo o quantitativo, esportazione, uso di prodotti nazionali, acquisto o ammodernamento di pescherecci e motori, aumento della capacità di pesca, costruzione o importazione di nuove imbarcazioni, arresti definitivi o temporanei salvo le eccezioni del FEAMPA, pesca sperimentale, trasferimenti d’impresa e ripopolamento diretto salvo casi consentiti dal diritto UE.
Per le imprese operanti in più settori, il regolamento chiarisce che gli aiuti relativi ad attività rientranti nel regolamento 1407/2013 o nel regolamento 1408/2013 seguono il regime corrispondente, a condizione che lo Stato membro separi le attività o distingua i costi in modo da evitare che la produzione primaria ittica o agricola benefici indebitamente di aiuti concessi per altri settori.
Definizioni chiave
Le definizioni vengono aggiornate per rendere più chiaro il perimetro operativo. La produzione primaria comprende le operazioni di pesca, allevamento o coltura di organismi acquatici e le attività in azienda o a bordo necessarie alla prima vendita, inclusi taglio, sfilettatura e congelamento. La trasformazione e commercializzazione, invece, comprende l’insieme delle operazioni successive allo sbarco o alla raccolta che conducono a un prodotto trasformato, nonché la distribuzione.
Per le imprese situate nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, la nozione è definita in modo funzionale: rileva il luogo principale di registrazione nella regione e l’effettiva operatività nella stessa.
Massimali de minimis, limiti nazionali e criteri di calcolo
Il massimale individuale ordinario è portato a 30.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. In deroga, lo Stato membro può adottare un massimale di 40.000 EUR, ma solo se ha istituito un registro centrale nazionale degli aiuti de minimis. Parallelamente, il limite cumulativo per Stato membro alle imprese della produzione primaria di pesca e acquacoltura è sostituito dai valori riportati nell’allegato.
Il regolamento chiarisce che i massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto e dalla sua fonte di finanziamento. Gli aiuti sono valutati in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposte, e, se concessi in forma diversa, l’importo rilevante corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti frazionati in più quote devono essere attualizzati al valore al momento della concessione.
Se la concessione di nuovi aiuti determina il superamento dei massimali o del limite nazionale, i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, occorre considerare gli aiuti de minimis già concessi a tutte le imprese coinvolte; gli aiuti concessi legittimamente prima dell’operazione restano validi.
Prestiti, garanzie, capitale e finanziamento del rischio
Le disposizioni tecniche sui prestiti e sulle garanzie sono aggiornate per riflettere l’aumento del massimale individuale. Per il massimale ordinario di 30.000 EUR, il prestito assistito da garanzia deve rispettare specifiche soglie di importo e durata; per il massimale facoltativo di 40.000 EUR, le soglie risultano più elevate. In tutti i casi, se l’importo o la durata sono inferiori ai parametri di riferimento, l’equivalente sovvenzione lordo va calcolato proporzionalmente.
Sono inoltre precisate le condizioni di trasparenza per i conferimenti di capitale e per le misure di finanziamento del rischio: tali interventi sono considerati de minimis trasparenti solo se l’apporto pubblico complessivo o il capitale fornito non supera il massimale pertinente.
Obblighi procedurali degli Stati membri
Prima della concessione dell’aiuto, lo Stato membro deve informare l’impresa, per iscritto o in formato elettronico, dell’importo potenziale espresso come equivalente sovvenzione lordo e del carattere de minimis dell’aiuto, con esplicito richiamo al regolamento e alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Nel caso di regimi a favore di più imprese, può comunicare una somma fissa corrispondente all’importo massimo erogabile nel quadro del regime, da utilizzare per verificare il raggiungimento dei massimali e dei limiti nazionali.
Inoltre, prima della concessione, deve essere richiesta all’impresa una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso. Se lo Stato membro applica il massimale di 40.000 EUR, deve dotarsi di un registro centrale con informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità nazionale; una volta che il registro copre tre esercizi finanziari, l’obbligo di dichiarazione dell’impresa cessa.
Modifiche al regolamento 1407/2013
Il regolamento de minimis generale viene esteso, per quanto qui rileva, alle imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ma solo quando l’importo dell’aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati. La disciplina delle imprese che operano in settori diversi è aggiornata: il regolamento si applica agli aiuti relativi ai settori inclusi, a condizione di separare le attività o distinguere i costi per evitare commistioni con settori esclusi.
Le definizioni vengono armonizzate con quelle del settore ittico: i prodotti agricoli restano quelli dell’allegato I TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura; sono inoltre introdotte le definizioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, produzione primaria e trasformazione/commercializzazione.
Modifiche al regolamento 1408/2013 e al regolamento 360/2012
Nel regolamento agricolo de minimis, il coordinamento con il settore ittico è rafforzato: se un’impresa opera sia nella produzione primaria agricola sia in quella di pesca e acquacoltura, gli aiuti relativi a quest’ultimo settore seguono il regolamento 717/2014, sempre con separazione delle attività o distinzione dei costi.
Nel regolamento 360/2012, relativo ai SIEG, l’ambito è modificato in modo analogo: si include la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura se l’aiuto non è determinato da prezzo o quantità, e si armonizzano le definizioni settoriali. Rimane fermo che, per le imprese multisettoriali, il regolamento si applica solo agli altri settori o attività non esclusi, purché non vi sia beneficio incrociato da attività escluse.
Durata, entrata in vigore e allegato nazionale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per il regolamento 717/2014, la durata di applicazione è prorogata al 31 dicembre 2029.
L’allegato sostituisce integralmente il precedente elenco dei limiti nazionali e riporta gli importi massimi per ciascuno Stato membro, compreso un importo specifico per il Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. La metodologia di calcolo è basata su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura e acquacoltura nel quinquennio 2014-2018, escludendo l’anno con il fatturato più alto e quello più basso; inoltre, nessuno Stato membro dovrebbe perdere più del 60% del precedente importo cumulativo massimo.
Disposizioni principali
Riforma del regolamento pesca/acquacoltura de minimis (reg. 717/2014)
Viene ridefinito l’ambito di applicazione: il regolamento continua ad applicarsi alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ma restano esclusi gli aiuti legati a prezzo/quantità, esportazione, uso di prodotti nazionali, acquisto e ammodernamento di pescherecci e motori, aumento della capacità di pesca, costruzione/importazione di nuovi pescherecci, arresto definitivo o temporaneo salvo eccezioni FEAMPA, pesca sperimentale, trasferimenti di proprietà e ripopolamento diretto salvo casi consentiti. Sono introdotte regole di coordinamento con i regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 per le imprese multisettoriali e una deroga per le regioni ultraperiferiche per alcune operazioni relative a imbarcazioni sotto i 12 metri.
Nuove definizioni e allineamento concettuale
Sono aggiornate le definizioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, produzione primaria e trasformazione/commercializzazione, chiarendo che la trasformazione/commercializzazione comprende le operazioni successive allo sbarco o alla raccolta che producono un bene trasformato e la sua distribuzione. È inoltre definita la nozione di imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, identificate in base al luogo principale di registrazione e all’operatività nella regione.
Massimali de minimis nel settore pesca/acquacoltura
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica è elevato a 30.000 EUR in tre esercizi finanziari. In alternativa, lo Stato membro può fissare un massimale di 40.000 EUR in tre esercizi finanziari, purché abbia istituito un registro centrale nazionale degli aiuti de minimis ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2.
Limite nazionale per Stato membro
L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi in tre esercizi finanziari alle imprese della produzione primaria di pesca e acquacoltura non può superare il limite nazionale indicato nell’allegato. L’allegato sostituisce il precedente sistema di limiti e riflette una ricalibrazione basata su dati più recenti sul fatturato del settore e sulla necessità di escludere la trasformazione dal calcolo.
Regole di calcolo, trasparenza e cumulo
I massimali si applicano indipendentemente dalla forma dell’aiuto e dal suo finanziamento; gli importi sono espressi come sovvenzione lorda e, se erogati in più quote, sono attualizzati. Sono disciplinate le ipotesi di superamento dei massimali, fusioni e acquisizioni, nonché il cumulo con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti 1407/2013 e 1408/2013, a condizione di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Garanzie, prestiti, conferimenti di capitale e misure di rischio
Sono aggiornati i parametri per i prestiti garantiti e le garanzie ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, distinguendo tra il massimale ordinario di 30.000 EUR e quello facoltativo di 40.000 EUR. Le soglie di importo garantito e le durate sono aumentate in coerenza con il nuovo massimale. Sono inoltre precisate le condizioni di trasparenza per conferimenti di capitale e misure di finanziamento del rischio.
Obblighi informativi e registro centrale
Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve informare l’impresa per iscritto o elettronicamente circa importo potenziale ed effetto de minimis, con riferimento esplicito al regolamento, e ottenere una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi precedenti e in quello in corso. Se lo Stato membro opta per il massimale di 40.000 EUR, deve disporre di un registro centrale nazionale con informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi; in tal caso, l’obbligo dichiarativo dell’impresa cessa quando il registro copre tre esercizi finanziari.
Proroga di applicazione del regolamento 717/2014
Il regolamento (UE) n. 717/2014 si applica fino al 31 dicembre 2029, con l’obiettivo di garantire continuità e certezza del diritto nel quadro degli aiuti di Stato per pesca e acquacoltura.
Estensione del regime de minimis generale alla trasformazione e commercializzazione
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 viene modificato per consentire, a certe condizioni, l’applicazione del regime de minimis generale alle imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Restano esclusi gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati. Sono adeguate anche le definizioni di prodotti agricoli e prodotti della pesca/acquacoltura e le regole per le imprese multisettoriali.
Coordinamento con il regolamento agricolo e con il regolamento SIEG
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è aggiornato per coordinare il trattamento delle imprese che operano sia nella produzione primaria agricola sia nella produzione primaria di pesca/acquacoltura, rinviando al regolamento 717/2014 per gli aiuti relativi al settore ittico. Il regolamento (UE) n. 360/2012 è modificato in modo analogo per includere la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura nel perimetro del regime generale e per armonizzare le definizioni settoriali.
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