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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29542/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Brescia (01/07/2022), resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il Procuratore generale censura l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448 co. 2‑bis c.p.p. per avere il giudice concesso la sospensione condizionale della pena anche con riguardo alla pena pecuniaria (€ 750), in violazione dei limiti posti dall'art. 163 co. 1 c.p., il quale, secondo il ricorrente, nell'ultimo capoverso imporrebbe la sospensione soltanto della pena detentiva e non anche di quella pecuniaria.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale quando la censura attiene a cause ostative alla concessione (ad es. perché l'imputato ha già fruito più volte del beneficio): si tratta di un vizio relativo all'esecuzione della pena e non alla sua illegittimità ai fini del calcolo. La Corte ha altresì osservato che non sussiste un vuoto di tutela, poiché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p. Conclusione: ricorso inammissibile; sentenza confermata nella forma dell'impugnazione resa irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di patteggiamento: contesto procedurale in cui è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448 co. 2‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per lamentare l'illegalità della pena; la Corte però ritiene che la censura (concessione del beneficio) non rientri nella nozione di pena illegale in presenza di cause ostative inerenti l'esecuzione.

  • art. 163 co. 1 cod. pen.

    Norma sui limiti della sospensione condizionale della pena: il ricorrente sostiene che il suo ultimo capoverso impedisca la sospensione della pena pecuniaria; la Corte però decide che la questione, ove fondata, riguarda l'esecuzione del beneficio e non la illegittimità formale della pena impugnata in cassazione.

  • art. 168 comma terzo cod. pen.

    Individua lo strumento corretto per ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale (giudice dell'esecuzione); la Corte indica questo rimedio come quello utilizzabile dal pubblico ministero dopo l'irrevocabilità della sentenza.

Massime di principio

  • In procedimenti di patteggiamento, le censure sulla concessione o meno della sospensione condizionale che attengono a cause ostative (p.es. ripetuta fruizione del beneficio) sono relative all'esecuzione della pena e non integrano automaticamente una "pena illegale" suscettibile di censura in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a contestare aspetti dell'esecuzione del beneficio (sospensione) piuttosto che l'illegittimità del calcolo o del quantum della pena.
  • Quando la contestazione concerne la legittimità della concessione del beneficio, il rimedio corretto, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è l'azione dinanzi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p.
  • Il pubblico ministero che voglia ottenere tutela contro una presunta concessione indebita della sospensione condizionale deve valutare la sussistenza di rimedi di esecuzione prima di proporre ricorso per cassazione.

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