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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9760/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Cremona con due motivi: (1) illegittimità della pena, sostenendo che per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 il minimo edittale sarebbe aumentato a 8 anni e quindi la pena quantificata in 6 anni sarebbe illegale; (2) omissione dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990, per mancata e motivata valutazione della pericolosità sociale dell'imputato (che era straniero, senza pratica di cittadinanza e con precedenti di estorsione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta la determinazione della pena base in anni sei perché parte delle condotte erano anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 e, al momento della decisione di merito (2018), non era ancora intervenuta la successiva sentenza n. 40/2019 che avrebbe inciso sul quadro sanzionatorio; pertanto non sussisteva l'illegalità della pena. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di patteggiamento è rimasta del tutto silente sull'applicazione della misura obbligatoria dell'espulsione e non ha fornito alcuna valutazione motivata sulla pericolosità sociale, contravvenendo all'art. 86 d.P.R. 309/1990 e alla giurisprudenza della Corte. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione e gli atti sono stati rinviati al G.I.P. del Tribunale di Cremona per nuovo esame su quel punto; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento alla fattispecie di reato per stupefacenti; la determinazione della pena va operata in relazione al testo della norma vigente al tempo della commissione delle condotte contestate; eventuali modifiche dichiarate incostituzionali richiedono un'analisi temporale per valutare la disciplina applicabile.

  • art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La misura di sicurezza dell'espulsione è prevista come obbligatoria quando il giudice accerta la pericolosità sociale dello straniero; pertanto il giudice deve esprimere una valutazione motivata sulla pericolosità (anche negativa) e decidere esplicitamente circa l'applicazione o meno dell'espulsione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); anche in caso di patteggiamento il giudice deve comunque compiere valutazioni e motivazioni richieste dalla legge, incluse quelle relative a misure di sicurezza obbligatorie.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti alla impugnabilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento; una sentenza di patteggiamento che ometta misure di sicurezza non è normalmente cassabile ai sensi di questo comma, salvo che si tratti di misure obbligatorie per legge connesse al titolo di reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione in via generale; quando la misura di sicurezza è obbligatoria per legge e non è stata statuida in motivazione, è possibile il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale e ottenere l'annullamento limitato.

Massime di principio

  • Per la determinazione della pena si deve valutare il testo della norma vigente al momento della commissione delle condotte: le pronunce costituzionali successivamente intervenute possono influire solo se temporalmente rilevanti.
  • Anche nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a motivare specificamente l'applicazione o la mancata applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie; l'omissione è motivo di annullamento limitato e rinvio.
  • L'art. 86 d.P.R. 309/1990 configura l'espulsione come misura che "deve" essere disposta quando è accertata la pericolosità sociale: pertanto la valutazione della pericolosità deve essere espressamente compiuta e motivata, anche se negativa.
  • Il ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento è limitato (art. 448 c.p.p.), ma quando la legge impone una misura obbligatoria per il tipo di reato la sua omissione può essere dedotta mediante i rimedi ordinari (art. 606 c.p.p.).
  • Nel contestare la legittimità della pena per mutamenti normativi o costituzionali è fondamentale allegare e dimostrare la temporalità delle condotte rispetto alla data delle pronunce rilevanti.
  • Se il giudice omette accertamenti obbligatori (es. pericolosità sociale) la strada corretta è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito perché compia le valutazioni mancanti, non necessariamente la riforma integrale della sentenza.

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