Cassazione Penale, Sentenza n. 9760/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Cremona con due motivi: (1) illegittimità della pena, sostenendo che per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 il minimo edittale sarebbe aumentato a 8 anni e quindi la pena quantificata in 6 anni sarebbe illegale; (2) omissione dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990, per mancata e motivata valutazione della pericolosità sociale dell'imputato (che era straniero, senza pratica di cittadinanza e con precedenti di estorsione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta la determinazione della pena base in anni sei perché parte delle condotte erano anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 e, al momento della decisione di merito (2018), non era ancora intervenuta la successiva sentenza n. 40/2019 che avrebbe inciso sul quadro sanzionatorio; pertanto non sussisteva l'illegalità della pena. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di patteggiamento è rimasta del tutto silente sull'applicazione della misura obbligatoria dell'espulsione e non ha fornito alcuna valutazione motivata sulla pericolosità sociale, contravvenendo all'art. 86 d.P.R. 309/1990 e alla giurisprudenza della Corte. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione e gli atti sono stati rinviati al G.I.P. del Tribunale di Cremona per nuovo esame su quel punto; il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla fattispecie di reato per stupefacenti; la determinazione della pena va operata in relazione al testo della norma vigente al tempo della commissione delle condotte contestate; eventuali modifiche dichiarate incostituzionali richiedono un'analisi temporale per valutare la disciplina applicabile.
art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La misura di sicurezza dell'espulsione è prevista come obbligatoria quando il giudice accerta la pericolosità sociale dello straniero; pertanto il giudice deve esprimere una valutazione motivata sulla pericolosità (anche negativa) e decidere esplicitamente circa l'applicazione o meno dell'espulsione.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); anche in caso di patteggiamento il giudice deve comunque compiere valutazioni e motivazioni richieste dalla legge, incluse quelle relative a misure di sicurezza obbligatorie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce limiti alla impugnabilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento; una sentenza di patteggiamento che ometta misure di sicurezza non è normalmente cassabile ai sensi di questo comma, salvo che si tratti di misure obbligatorie per legge connesse al titolo di reato.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione in via generale; quando la misura di sicurezza è obbligatoria per legge e non è stata statuida in motivazione, è possibile il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale e ottenere l'annullamento limitato.
Massime di principio
- Per la determinazione della pena si deve valutare il testo della norma vigente al momento della commissione delle condotte: le pronunce costituzionali successivamente intervenute possono influire solo se temporalmente rilevanti.
- Anche nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a motivare specificamente l'applicazione o la mancata applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie; l'omissione è motivo di annullamento limitato e rinvio.
- L'art. 86 d.P.R. 309/1990 configura l'espulsione come misura che "deve" essere disposta quando è accertata la pericolosità sociale: pertanto la valutazione della pericolosità deve essere espressamente compiuta e motivata, anche se negativa.
- Il ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento è limitato (art. 448 c.p.p.), ma quando la legge impone una misura obbligatoria per il tipo di reato la sua omissione può essere dedotta mediante i rimedi ordinari (art. 606 c.p.p.).
- Nel contestare la legittimità della pena per mutamenti normativi o costituzionali è fondamentale allegare e dimostrare la temporalità delle condotte rispetto alla data delle pronunce rilevanti.
- Se il giudice omette accertamenti obbligatori (es. pericolosità sociale) la strada corretta è l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito perché compia le valutazioni mancanti, non necessariamente la riforma integrale della sentenza.
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