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Sentenza

Sentenza n. 7891/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - della determinazione n. 121 del 13 dicembre 2022 de Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, affari generali e legali della Regione Abruzzo, unitamente al relativo Allegato A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti; - della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila n. 2110 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti n. 373 del 13/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1601 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Pescara n. 1043 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Pescara n. 1708 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Teramo n. 1513 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Teramo n. 1994 del 14/11/2022; - della nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economica-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ;

Giustizia amministrativa202303061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e aziendali relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di quantificazione e ripiano dello sforamento dei tetti di spesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato numerosi atti statali, regionali e delle aziende sanitarie concernenti il meccanismo del payback dei dispositivi medici, tra cui i decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa e alle linee guida per il ripiano, le circolari operative sulle fatture elettroniche, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, nonché gli atti regionali e aziendali di ricognizione e quantificazione della spesa. Nel corso del giudizio la ricorrente, dopo la concessione e la conferma di una misura cautelare, ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione della controversia. Non risultano quindi esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Ha rilevato che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione espressa, e in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non è stato disposto il rimborso del contributo unificato. Non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere la restituzione del contributo unificato, che sarebbe stata dovuta nel caso di soccombenza delle controparti.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino alla fase della decisione e può rinunciare alla pronuncia di merito mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, salvo la presenza di repliche o diverse richieste delle controparti che impongano una diversa valutazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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