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Sentenza

Sentenza n. 1203/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 28 gennaio 2026 relativa alla documentazione attestante l'inserimento, nel cassetto fiscale della controinteressata, di alcuni contratti di locazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 116 c.p.a., ricorso contro il silenzio dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di accesso presentata il 28 gennaio 2026. Ha chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'accertamento del diritto all'ostensione e al rilascio di copia della documentazione attestante l'avvenuto inserimento, nel cassetto fiscale della controinteressata, di alcuni contratti di locazione. Il ricorso è stato notificato il 30 marzo 2026 e depositato il 7 aprile 2026. Nel corso del giudizio, con provvedimento del 21 aprile 2026, l'amministrazione ha rilasciato l'attestazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, alla luce della formulazione dell'istanza e della documentazione depositata, il rilascio dell'attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate aveva integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, in applicazione del criterio della soccombenza, e liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con refusione del contributo unificato se versato. Le spese sono state invece compensate nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda relativa al silenzio dell'amministrazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale in materia di accesso e per l'accertamento del diritto all'ostensione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio in materia di accesso, l'amministrazione rilascia la documentazione o l'attestazione richiesta e tale adempimento soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
  • Nel giudizio in materia di accesso, l'integrale soddisfazione dell'interesse del richiedente mediante un provvedimento sopravvenuto dell'amministrazione esclude la necessità di una pronuncia sull'obbligo di provvedere o sul diritto all'ostensione.
  • Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato non costituito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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