Direttiva 2011/50
Direttiva di esecuzione 2011/50/UE della Commissione, del 19 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbetamide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2011/50/UE iscrive la carbetamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che la contengono nel rispetto delle condizioni fissate. Contemporaneamente sopprime la precedente non iscrizione prevista dalla decisione 2008/934/CE. La direttiva disciplina anche i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni esistenti e richiama obblighi specifici di verifica documentale e di tutela di acque sotterranee, piante non bersaglio e organismi acquatici.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione della sostanza attiva carbetamide nell’allegato I e soppressione della relativa non iscrizione nella decisione 2008/934/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’autorizzazione, la revisione, la modifica o la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbetamide come sostanza attiva. Incide anche sulla disciplina dell’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulla decisione 2008/934/CE. La misura è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva di esecuzione 2011/50/UE: iscrizione del carbetamide nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel sistema di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Sulla base dell’esito favorevole della procedura di riesame, la Commissione decide di iscrivere la sostanza attiva carbetamide nell’allegato I, consentendone l’utilizzo negli Stati membri entro i limiti e alle condizioni fissate nell’allegato della direttiva.
Contesto e finalità
La misura si colloca nel quadro del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive avviato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Dopo una precedente decisione di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE, il notificante ha presentato una nuova domanda tramite la procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008. L’esame dei dati aggiuntivi, delle conclusioni dell’EFSA e del rapporto di riesame ha portato alla conclusione che i prodotti contenenti carbetamide soddisfano, in generale, le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione nell’allegato I e durata dell’iscrizione
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è integrato con una nuova voce per la carbetamide, identificata da:
- numero CAS 16118-49-3;
- numero CIPAC 95;
- denominazione IUPAC "(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate";
- purezza minima pari a 950 g/kg.
L’iscrizione produce effetti dal 1° giugno 2011 e resta valida fino al 31 maggio 2021. La direttiva precisa inoltre che la sostanza può essere autorizzata solo per l’uso come erbicida.
Condizioni particolari e attenzioni nella valutazione
Nella valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti carbetamide, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II approvate l’11 marzo 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In particolare, devono prestare attenzione a:
- protezione delle acque sotterranee in regioni con condizioni climatiche e/o suoli vulnerabili;
- rischio per le piante non bersaglio;
- rischio per gli organismi acquatici.
Le condizioni di impiego devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni già rilasciate per prodotti contenenti carbetamide e, se del caso, di modificarle o revocarle entro il 30 novembre 2011. Tale verifica deve accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alla carbetamide, salvo quanto indicato nella parte B della voce della sostanza;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità all’articolo 13.
Regola speciale per i prodotti multisostanza
Per i prodotti fitosanitari contenenti carbetamide come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.
Se necessario, gli Stati membri devono:
- per i prodotti con sola carbetamide, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti multisostanza, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive.
Recepimento nazionale e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Modifica della decisione 2008/934/CE
La direttiva sopprime la voce relativa al carbetamide dalla decisione 2008/934/CE, coerentemente con il nuovo esito favorevole della valutazione e con l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Resta quindi necessario il recepimento nazionale per rendere effettive le modifiche nell’ordinamento interno, nel rispetto delle scadenze indicate.
Disposizioni principali
Iscrizione della carbetamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato inserendo la carbetamide con numero CAS 16118-49-3, numero CIPAC 95, denominazione IUPAC "(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate", purezza ≥ 950 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° giugno 2011 e la scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
La voce relativa al carbetamide nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa, eliminando la precedente previsione di non iscrizione e di revoca delle autorizzazioni per i prodotti contenenti tale sostanza.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono applicarle dal 1° dicembre 2011 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti carbetamide. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per la carbetamide, salvo quelle indicate nella parte B della voce relativa alla sostanza, e accertare che il titolare disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con carbetamide e termine finale per l’adeguamento
In deroga al termine generale, ogni prodotto fitosanitario contenente carbetamide come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce carbetamide. Se il prodotto è conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 per i prodotti a base di sola carbetamide, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine previsto dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive componenti del prodotto.
Condizioni specifiche di utilizzo e valutazione del rischio
La sostanza può essere autorizzata solo come erbicida. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree con condizioni climatiche e/o suoli vulnerabili, al rischio per le piante non bersaglio e al rischio per gli organismi acquatici. Se del caso, le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione del rischio.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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