Direttiva 2011/54
Direttiva di esecuzione 2011/54/UE della Commissione, del 20 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metaldeide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2011/54/UE iscrive la metaldeide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova valutazione favorevole effettuata nel quadro della procedura accelerata. Contestualmente sopprime la precedente voce di non iscrizione nella decisione 2008/934/CE e impone agli Stati membri di adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. La norma disciplina anche i termini di recepimento e di riesame delle autorizzazioni esistenti, nonché specifiche condizioni d’uso e di mitigazione dei rischi.
Iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e conseguente adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con modifica della decisione 2008/934/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti metaldeide come sostanza attiva. Riguarda sia la fase di recepimento nazionale sia la revisione delle autorizzazioni esistenti per i prodotti già autorizzati, con particolare attenzione ai prodotti contenenti metaldeide come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano rilevanti le esclusioni e limitazioni previste nella voce inserita in allegato I, in particolare l’uso autorizzabile solo come molluschicida e le condizioni specifiche di cui alla parte B.
Iscrizione della metaldeide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva di esecuzione 2011/54/UE della Commissione interviene sul regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dalla direttiva 91/414/CEE, alla luce di una nuova valutazione della sostanza attiva metaldeide. Dopo la precedente decisione di non iscrizione adottata con la decisione 2008/934/CE, la Commissione ritiene ora soddisfatti, per gli impieghi esaminati, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, e dispone l’iscrizione della sostanza nell’allegato I.
Contesto della decisione e iter di valutazione
La metaldeide era già compresa nel programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive ai fini di una possibile iscrizione nell’allegato I. In seguito alla rinuncia del notificante originario a sostenere l’iscrizione, era stata adottata la decisione 2008/934/CE di non iscrizione. Successivamente il richiedente ha presentato una nuova domanda di procedura accelerata ai sensi degli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008. La domanda è stata esaminata dall’Austria, quale Stato membro relatore, quindi dall’EFSA e dalla Commissione; il rapporto di riesame è stato approvato l’11 marzo 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Ambito di applicazione e finalità
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metaldeide. L’obiettivo è consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio o il mantenimento delle autorizzazioni per tali prodotti nel rispetto della direttiva 91/414/CEE, ma solo entro il perimetro delle condizioni e limitazioni fissate nella nuova voce di allegato I. La misura ha quindi natura di armonizzazione minima sul risultato: gli Stati membri devono adeguare il proprio ordinamento e le autorizzazioni esistenti, scegliendo forme e mezzi di recepimento.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone il recepimento entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni necessarie;
- comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza;
- applicarle dal 1° dicembre 2011.
Le disposizioni nazionali devono inoltre recare un riferimento alla direttiva, oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che, entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metaldeide. In tale verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I per la metaldeide, salvo quelle indicate nella parte B della voce;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Deroga e riesame dei prodotti con metaldeide
Per i prodotti fitosanitari contenenti metaldeide come unica sostanza attiva, oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, prevede un riesame più approfondito secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Gli Stati membri devono valutare se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
All’esito di tale valutazione:
- per i prodotti con metaldeide come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con metaldeide in miscela, la modifica o revoca deve intervenire entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine previsto dagli atti di iscrizione delle altre sostanze attive presenti.
Condizioni specifiche di iscrizione
La nuova voce in allegato I contiene elementi tecnici e limitazioni rilevanti per la pratica autorizzativa:
- sostanza: metaldeide;
- identificativi: CAS 108-62-3 (tetramero), 9002-91-9 (omopolimero), CIPAC 62;
- denominazione IUPAC: r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane;
- purezza minima: 985 g/kg;
- acetaldeide: massimo 1,5 g/kg;
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1° giugno 2011;
- scadenza dell’iscrizione: 31 maggio 2021.
La parte A della voce consente solo l’uso come molluschicida. La parte B impone agli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, di tenere conto del rapporto di riesame, con particolare attenzione a:
- rischio per operatori e lavoratori;
- esposizione alimentare dei consumatori, in vista di future revisioni dei limiti massimi di residui;
- rischio acuto e a lungo termine per uccelli e mammiferi.
È inoltre imposto che le autorizzazioni prevedano un repellente efficace per i cani e, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Modifica della decisione 2008/934/CE
La direttiva elimina la precedente disciplina di non iscrizione della metaldeide contenuta nella decisione 2008/934/CE. Ciò consente il superamento della revoca programmata delle autorizzazioni per i prodotti contenenti la sostanza e riallinea il quadro normativo alla nuova valutazione positiva.
Entrata in vigore e vincolatività
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Il risultato imposto è duplice: recepire la nuova iscrizione della metaldeide e rivedere le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari interessati entro le scadenze previste, nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall’atto UE.
Disposizioni principali
Iscrizione della metaldeide nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva di esecuzione. La metaldeide viene inserita con decorrenza dal 1° giugno 2011 e con scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Soppressione della voce nella decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa alla metaldeide nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure si applicano dal 1° dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metaldeide. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni della voce in allegato I, salvo quelle della parte B, e l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con metaldeide e termine finale
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti metaldeide come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, tenendo conto della parte B della voce in allegato I. In esito al riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015, oppure entro il termine successivo previsto dagli atti di iscrizione delle altre sostanze attive presenti nel prodotto.
Condizioni specifiche di iscrizione
Nell’allegato alla direttiva, la metaldeide è iscritta come sostanza con purezza almeno pari a 985 g/kg, con acetaldeide max. 1,5 g/kg. Può essere autorizzato solo l’uso come molluschicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per operatori e lavoratori, all’esposizione alimentare dei consumatori in vista di future revisioni dei limiti massimi di residui, e al rischio acuto e a lungo termine per uccelli e mammiferi. Le autorizzazioni devono prescrivere un repellente efficace per i cani e, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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