Direttiva 2011/49
Direttiva di esecuzione 2011/49/UE della Commissione, del 18 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva pencicuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2011/49/UE iscrive il pencicuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendone l’uso autorizzabile come fungicida negli Stati membri alle condizioni fissate nell’allegato. La misura sostituisce la precedente impostazione di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE, di cui viene soppressa la voce relativa al pencicuron. La direttiva stabilisce anche obblighi per la revisione delle autorizzazioni esistenti, termini di recepimento e condizioni specifiche, comprese informazioni confermative da fornire entro il 31 maggio 2013.
Iscrizione della sostanza attiva pencicuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’uso come fungicida, con conseguente adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai prodotti fitosanitari contenenti pencicuron come sostanza attiva e ai titolari delle autorizzazioni di tali prodotti. Riguarda l’iscrizione del pencicuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la revisione delle autorizzazioni esistenti e gli obblighi documentali connessi all’accesso a fascicoli conformi agli allegati II e III della medesima direttiva. Sono previste condizioni specifiche di autorizzazione e un termine per la fornitura di informazioni confermative; la direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Iscrizione del pencicuron e adeguamento del quadro autorizzatorio
La direttiva di esecuzione 2011/49/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il pencicuron nell’allegato I, con effetti sul regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Il provvedimento interviene dopo una precedente decisione di non iscrizione del 2008, alla luce di una nuova domanda valutata con procedura accelerata e del riesame effettuato da Stati membri, EFSA e Commissione.
Contesto e motivi della misura
I considerando evidenziano che il pencicuron era già incluso nell’elenco delle sostanze da valutare nell’ambito della terza fase del programma di lavoro della direttiva 91/414/CEE. Dopo una prima rinuncia del notificante a sostenere l’iscrizione e la conseguente non iscrizione nella decisione 2008/934/CE, il richiedente ha presentato una nuova domanda di procedura accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008. La valutazione ha portato alla conclusione che i prodotti contenenti pencicuron soddisfano, in generale, i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi esaminati.
Iscrizione nell’allegato I e condizioni specifiche
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato, il pencicuron è inserito con numero 354, identificato come 1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea, purezza minima pari a 980 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione il 1o giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021.
L’uso autorizzabile è limitato a quello di fungicida. Nella parte B sono inoltre richiamate le conclusioni del rapporto di riesame approvato l’11 marzo 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con particolare attenzione:
- alla protezione dei grandi mammiferi onnivori;
- all’adozione di misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Informazioni confermative richieste
La direttiva subordina l’iscrizione a ulteriori informazioni confermative da fornire entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente trasmetta alla Commissione dati relativi a:
- destino e comportamento nel suolo delle componenti del pencicuron clorofenil e ciclopentil;
- destino e comportamento nelle acque naturali di superficie e nei sistemi di sedimentazione delle componenti del pencicuron clorofenil e fenile;
- rischio a lungo termine per i grandi mammiferi onnivori.
Abrogazione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al pencicuron nell’allegato della decisione 2008/934/CE. Ciò elimina il regime di non iscrizione e la correlata prospettiva di revoca derivante da quella decisione.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali con una tavola di concordanza. Le misure devono applicarsi dal 1o dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pencicuron. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al pencicuron, salvo quelle indicate nella parte B della voce di iscrizione;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti e termini più lunghi
In deroga al termine generale, l’articolo 4, paragrafo 2, prevede che i prodotti contenenti pencicuron come unica sostanza attiva, oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul pencicuron.
A seguito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetta le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In base a tale valutazione:
- per i prodotti con pencicuron come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con pencicuron insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva di iscrizione della sostanza o delle sostanze ulteriori.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, essa produce un obbligo di risultato: consentire l’iscrizione del pencicuron e adattare il sistema nazionale delle autorizzazioni, lasciando agli Stati la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma entro termini vincolanti.
Disposizioni principali
Iscrizione del pencicuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Il pencicuron è iscritto con numero 354, purezza ≥ 980 g/kg, entrata in vigore dell’iscrizione il 1o giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021. È autorizzabile solo per uso come fungicida.
Soppressione della decisione di non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al pencicuron nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2011; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti pencicuron entro il 30 novembre 2011, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B della voce relativa al pencicuron, e la disponibilità o accessibilità del fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con altre sostanze attive e termini finali
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede che i prodotti contenenti pencicuron come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul pencicuron. Per i prodotti con unica sostanza attiva, le autorizzazioni vanno modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche e informazioni confermative
Nella parte B dell’allegato si richiede di prestare particolare attenzione alla protezione dei grandi mammiferi onnivori e di prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono richiedere informazioni confermative sul destino e comportamento nel suolo delle componenti clorofenil e ciclopentil, sul destino e comportamento nelle acque superficiali e nei sistemi di sedimentazione delle componenti clorofenil e fenile, nonché sul rischio a lungo termine per i grandi mammiferi onnivori. Tali informazioni devono essere fornite alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011. L’articolo 6 indica che gli Stati membri ne sono destinatari.
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