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direttiva

Direttiva 2011/53

Direttiva di esecuzione 2011/53/UE della Commissione, del 20 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dazomet e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2011/53/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il dazomet nell'allegato I e, parallelamente, sopprimendo la precedente decisione di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE. La misura consente agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma impone condizioni specifiche di utilizzo e obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti. La direttiva fissa inoltre un termine di recepimento al 30 novembre 2011, con applicazione dal 1° dicembre 2011, e prevede ulteriori informazioni confermative da presentare entro il 31 maggio 2013.

Iscrizione della sostanza attiva dazomet nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente modifica del regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, indirettamente, ai titolari di autorizzazioni e ai richiedenti relativi a prodotti fitosanitari contenenti dazomet. Riguarda l'immissione in commercio e la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, con effetti sia sulle autorizzazioni esistenti sia sulle future autorizzazioni conformi alla direttiva 91/414/CEE. Il testo prevede specifiche condizioni d'uso e obblighi di riesame per i prodotti contenenti dazomet, nonché richieste di informazioni confermative su profili ambientali e tossicologici. Non disciplina altri settori al di fuori della regolazione fitosanitaria.

Iscrizione del dazomet nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva di esecuzione 2011/53/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il dazomet nell'allegato I. La misura fa seguito a una nuova procedura di valutazione avviata dal richiedente dopo la precedente decisione di non iscrizione e si fonda sulle conclusioni favorevoli del riesame tecnico-scientifico, pur subordinando l'iscrizione a specifiche condizioni e a ulteriori informazioni confermative.

Contesto e finalità

La direttiva si colloca nel sistema di valutazione delle sostanze attive previsto dalla direttiva 91/414/CEE e dai regolamenti attuativi relativi al programma di lavoro per la verifica delle sostanze non ancora incluse nell'allegato I. Il considerando evidenzia che, in un primo momento, il dazomet era stato oggetto di non iscrizione con la decisione 2008/934/CE; successivamente, il notificante ha presentato una nuova domanda tramite procedura accelerata, ottenendo un esame supplementare da parte del Belgio, dell'EFSA e della Commissione.

Esito della valutazione e ratio della modifica

Dall'esame dei dati presentati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti dazomet possono, in generale, soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame. Per tale ragione la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato I, così da consentire autorizzazioni nazionali nei diversi Stati membri secondo il quadro armonizzato della direttiva.

Condizioni specifiche di iscrizione

L'allegato aggiunto alla direttiva contiene una voce specifica per il dazomet con i seguenti elementi essenziali:

  • numero identificativo 359;
  • numero CAS 533-74-4 e numero CIPAC 146;
  • denominazione IUPAC: 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione oppure tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione;
  • purezza minima pari a 950 g/kg;
  • data di entrata in vigore dell'iscrizione: 1° giugno 2011;
  • scadenza dell'iscrizione: 31 maggio 2021.

Sono autorizzabili solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida, e soltanto mediante applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. Inoltre, l'uso deve essere limitato a una applicazione ogni tre anni.

Obblighi degli Stati membri sulle autorizzazioni esistenti

La direttiva impone agli Stati membri di rivedere le autorizzazioni già concesse per prodotti fitosanitari contenenti dazomet. Entro il 30 novembre 2011 essi devono modificare o revocare, se necessario, tali autorizzazioni e verificare in particolare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al dazomet, salvo quelle della parte B della voce di sostanza;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE oppure l'accesso a tale fascicolo, in conformità all'articolo 13.

Riesame dei prodotti contenenti dazomet e termini più lunghi

Per i prodotti fitosanitari contenenti dazomet come unica sostanza attiva, oppure insieme ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011, gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al dazomet. A seguito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Le scadenze finali per modificare o revocare le autorizzazioni sono differenziate:

  • 31 maggio 2015 per i prodotti contenenti dazomet come unica sostanza attiva;
  • 31 maggio 2015, oppure il termine successivo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive, per i prodotti contenenti dazomet insieme ad altre sostanze attive.

Informazioni confermative richieste

Pur confermando l'idoneità generale della sostanza, la direttiva richiede ulteriori informazioni confermative su alcuni profili di rischio. Gli Stati membri interessati devono fare in modo che il richiedente trasmetta alla Commissione, entro il 31 maggio 2013, dati relativi a:

  • possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato;
  • valutazione della possibile propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali connessi;
  • rischio acuto per gli uccelli insettivori;
  • rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi.

Profili di rischio da presidiare nell'applicazione uniforme

Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre aree di rischio:

  • rischio per operatori, lavoratori e astanti;
  • protezione delle acque sotterranee in regioni con condizioni climatiche o suoli vulnerabili;
  • rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di utilizzo devono prevedere, se del caso, misure di attenuazione del rischio. Questo profilo è rilevante per i professionisti che assistono imprese del settore agrochimico, poiché incide sia sulla formulazione delle autorizzazioni sia sulle condizioni operative imposte a livello nazionale.

Recepimento, applicazione ed effetti pratici

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011, ma lascia agli Stati membri il termine del 30 novembre 2011 per l'adozione delle misure di recepimento. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1° dicembre 2011. Ne consegue che, dal punto di vista operativo, i Paesi membri devono essere pronti a gestire il passaggio dalla non iscrizione alla piena iscrivibilità del dazomet, con eventuale aggiornamento delle autorizzazioni e adeguamento documentale dei prodotti fitosanitari interessati.

Rapporto con la decisione 2008/934/CE

La direttiva non si limita a modificare la direttiva quadro 91/414/CEE, ma interviene anche sulla decisione 2008/934/CE, sopprimendo la voce relativa al dazomet. In tal modo elimina il precedente assetto di non iscrizione e revoca collegato alla sostanza, coerentemente con l'esito positivo del nuovo procedimento di valutazione.

Disposizioni principali

Iscrizione del dazomet nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il dazomet viene inserito con numero 359, purezza minima ≥ 950 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione 1° giugno 2011 e scadenza dell'iscrizione 31 maggio 2021. Sono autorizzati solo gli impieghi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida, con applicazione consentita esclusivamente come fumigante per la disinfestazione del terreno e con limite di una applicazione ogni tre anni.

Soppressione della precedente non iscrizione

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al dazomet nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza attiva e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti dazomet entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento nazionale e decorrenza

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dazomet. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il dazomet, salvo quelle della parte B della voce relativa alla sostanza, e accertare che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, in conformità all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con dazomet e scadenze differenziate

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti dazomet come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul dazomet. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola sostanza attiva dazomet, oppure entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

Condizioni specifiche e informazioni confermative

Nella parte B della voce inserita nell'allegato I, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per operatori, lavoratori e astanti, alla protezione delle acque sotterranee in aree con condizioni climatiche o suoli vulnerabili e al rischio per gli organismi acquatici. Devono essere previste misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono inoltre richiedere informazioni confermative sulla possibile contaminazione delle acque sotterranee da metile isotiocianato, sulla possibile propagazione atmosferica a lunga distanza di tale sostanza e sui rischi ambientali correlati, sul rischio acuto per gli uccelli insettivori e sul rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi, con trasmissione alla Commissione entro il 31 maggio 2013.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareambientesalute e sicurezza

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