Direttiva 2011/47
Direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione, del 15 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del solfato di alluminio come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce il solfato di alluminio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova valutazione favorevole della sostanza attiva, e sopprime la precedente voce di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/941/CE. Gli Stati membri devono adeguare il proprio diritto entro il 30 novembre 2011 e applicare le nuove disposizioni dal 1º dicembre 2011. È inoltre previsto il riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con termini differenziati a seconda che la sostanza sia unica o associata ad altre sostanze attive.
Iscrizione del solfato di alluminio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con contestuale modifica della decisione 2008/941/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio come sostanza attiva. Incide sul regime di autorizzazione, riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti per tali prodotti, nonché sulle condizioni di iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'allegato limita l'uso autorizzabile al solo impiego come battericida post-raccolta per le piante ornamentali e prevede specifiche condizioni tecniche e informative. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Iscrizione del solfato di alluminio come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari
La direttiva di esecuzione 2011/47/UE interviene sul regime della direttiva 91/414/CEE, inserendo il solfato di alluminio nell'allegato I dopo una nuova procedura di valutazione positiva. Il provvedimento si colloca nel contesto del programma di lavoro per la valutazione delle sostanze attive e sostituisce l'esito precedente di non iscrizione contenuto nella decisione 2008/941/CE.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama la precedente valutazione avviata nell'ambito delle modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Il notificante aveva inizialmente rinunciato a sostenere l'iscrizione, con conseguente adozione della decisione 2008/941/CE di non iscrizione. Successivamente, il richiedente ha presentato una nuova domanda secondo la procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008, che è stata esaminata dai Paesi Bassi, dall'EFSA e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Valutazione della sostanza e presupposti dell'iscrizione
Dagli esami svolti è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio possono, in generale, essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. La Commissione ritiene quindi opportuno procedere all'iscrizione nell'allegato I, così da consentire il rilascio di autorizzazioni in tutti gli Stati membri conformemente alla direttiva 91/414/CEE.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
L'iscrizione non è incondizionata. La direttiva prevede che il richiedente fornisca ulteriori informazioni per confermare la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente mediante dati analitici appropriati. Nell'allegato viene inoltre precisato che il solfato di alluminio può essere autorizzato solo come battericida post-raccolta per le piante ornamentali.
Modifica della direttiva 91/414/CEE e soppressione della decisione 2008/941/CE
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva di esecuzione. L'articolo 2 sopprime la voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato della decisione 2008/941/CE, eliminando così la precedente disciplina di non iscrizione e di revoca delle autorizzazioni.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1º dicembre 2011. Quando le adottano, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare l'atto di pubblicazione di tale riferimento, secondo le modalità decise a livello nazionale.
Verifica e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio. Entro tale data devono verificare, in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al solfato di alluminio, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce specifica;
- che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, in coerenza con l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Deroga per i prodotti che richiedono un riesame più completo
In deroga al termine ordinario, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI per i prodotti contenenti solfato di alluminio come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011. Il riesame deve basarsi su un fascicolo conforme all'allegato III e tenere conto della parte B della voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato I.
All'esito della valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità del prodotto ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e poi:
- per i prodotti con sola sostanza attiva, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con più sostanze attive, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive nell'allegato I.
Dati tecnici, identità della sostanza e rapporto di riesame
L'allegato alla direttiva inserisce la nuova voce relativa al solfato di alluminio con i seguenti elementi essenziali:
- numero 351;
- CAS 10043-01-3;
- purezza 970 g/kg;
- entrata in vigore dell'iscrizione: 1º giugno 2011;
- scadenza dell'iscrizione: 31 maggio 2021.
La parte B dell'allegato impone di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva approvata l'11 marzo 2011. Gli Stati membri interessati devono prescrivere la presentazione di informazioni che confermino la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente sotto forma di dati analitici appropriati, e devono fare in modo che tali informazioni siano fornite alla Commissione entro il 1º dicembre 2011.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Dal punto di vista operativo, essa impone un risultato vincolante: l'adeguamento del quadro autorizzatorio nazionale e l'iscrizione armonizzata del solfato di alluminio, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento e di attuazione.
Disposizioni principali
Iscrizione del solfato di alluminio nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva. La sostanza attiva solfato di alluminio è iscritta con numero 351, purezza di 970 g/kg, data di entrata in vigore 1º giugno 2011 e scadenza dell'iscrizione 31 maggio 2021.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/941/CE
L'articolo 2 sopprime la voce relativa al solfato di alluminio nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale e decorrenza
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B della voce relativa al solfato di alluminio, e la disponibilità da parte del titolare dell'autorizzazione di un fascicolo conforme all'allegato II, in linea con l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con termine differito
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti fitosanitari contenenti solfato di alluminio come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011. In tali casi gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, tenendo conto della parte B della voce in allegato I, e verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. La modifica o revoca dell'autorizzazione deve avvenire entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola sostanza attiva, oppure entro il 31 maggio 2015 o entro un termine successivo fissato dalla normativa di iscrizione delle altre sostanze attive, se il prodotto è combinato.
Condizioni specifiche di iscrizione e obblighi informativi
L'allegato stabilisce che il solfato di alluminio può essere autorizzato solo come battericida post-raccolta per le piante ornamentali. La parte B impone di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II, e richiede che gli Stati membri interessati prescrivano la presentazione di dati analitici appropriati per confermare la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente. Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione entro il 1º dicembre 2011.
Entrata in vigore
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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