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Direttiva 2011/48

Direttiva di esecuzione 2011/48/UE della Commissione, del 15 aprile 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromadiolone e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/48/UE iscrive il bromadiolone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono. L'iscrizione è accompagnata da condizioni rigorose di impiego, limiti di concentrazione, uso riservato ai professionisti e obblighi di informazioni confermative su profilo analitico, impurità, acqua e rischi per specie non bersaglio. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le misure entro il 30 novembre 2011 e di applicarle dal 1° dicembre 2011, prevedendo anche il riesame e, se necessario, la modifica o revoca delle autorizzazioni esistenti.

Iscrizione del bromadiolone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche di impiego e obblighi di recepimento e riesame delle autorizzazioni nazionali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne l'adeguamento della disciplina nazionale sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone come sostanza attiva. Incide sulla modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulla soppressione della voce corrispondente nella decisione 2008/941/CE. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone, in particolare quelli destinati all'uso da parte di utilizzatori professionali e sotto forma di esche già pronte inserite nei cunicoli dei roditori; sono previsti obblighi specifici anche per i prodotti con bromadiolone come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze attive già iscritte.

Iscrizione del bromadiolone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva di esecuzione 2011/48/UE modifica la disciplina UE sui prodotti fitosanitari inserendo il bromadiolone tra le sostanze attive ammesse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il provvedimento segue una nuova domanda di riesame presentata dal notificante dopo la precedente decisione di non iscrizione e si fonda sulle valutazioni della Svezia, dell'EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Contesto regolatorio e finalità

Dai considerando emerge che la sostanza era già stata oggetto di valutazione nel quadro dei programmi di lavoro previsti dalla direttiva 91/414/CEE e dei regolamenti attuativi richiamati. Dopo la rinuncia iniziale a sostenere l'iscrizione e l'adozione della decisione 2008/941/CE, il richiedente ha riattivato la procedura con domanda accelerata, poi ritenuta conforme ai requisiti sostanziali e procedurali applicabili. La Commissione conclude che i prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone possono, in generale, soddisfare le condizioni di sicurezza ed efficacia richieste dalla direttiva 91/414/CEE, pur con specifiche limitazioni e richieste di dati ulteriori.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone e obbliga gli Stati membri ad adeguare la normativa nazionale e le autorizzazioni già rilasciate. Il campo applicativo comprende sia i prodotti contenenti bromadiolone come unica sostanza attiva, sia quelli che lo contengono insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 31 maggio 2011. La disciplina interessa in particolare l'uso professionale e l'impiego sotto forma di esche pronte, inserite nei cunicoli dei roditori.

Obblighi di recepimento

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza, e si applicano dal 1° dicembre 2011. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dallo Stato membro.

Modifica della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone l'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell'allegato alla direttiva di esecuzione viene inserita una nuova voce con numero 352 relativa al bromadiolone, identificato con numero CAS 28772-56-7 e numero CIPAC 371, denominazione IUPAC completa, purezza minima ≥ 970 g/kg, data di iscrizione dal 1° giugno 2011 e scadenza al 31 maggio 2021.

Condizioni specifiche di iscrizione e uso

La parte A della nuova voce prevede che il bromadiolone possa essere autorizzato solo come esche già pronte inserite nei cunicoli dei roditori. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non può superare 50 mg/kg e le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali. Si tratta quindi di un'iscrizione condizionata, non di un'autorizzazione generalizzata a qualsiasi formulazione o impiego.

Valutazione dei rischi e informazioni confermative

La parte B dell'allegato richiama le conclusioni del rapporto di riesame del bromadiolone, incluse le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali, imponendo, se del caso, un'adeguata attrezzatura di protezione individuale, e al rischio di avvelenamento primario e secondario per uccelli e mammiferi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se necessario.

La direttiva richiede inoltre che gli Stati membri interessati domandino al richiedente informazioni confermative riguardanti:

  • la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente, con adeguati dati analitici;
  • la rilevanza delle impurità;
  • la determinazione del bromadiolone nell'acqua con limite di quantificazione di 0,01 μg/l;
  • l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per uccelli e mammiferi non bersaglio;
  • la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti.

I termini fissati sono il 30 novembre 2011 per le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), e il 31 maggio 2013 per quelle di cui alle lettere d) ed e).

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni già esistenti per prodotti fitosanitari contenenti bromadiolone. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al bromadiolone, con esclusione di quelle della parte B della voce, nonché la disponibilità per il titolare di un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13.

Il paragrafo 2 introduce un regime più articolato per i prodotti contenenti bromadiolone come unica sostanza attiva o in miscela con sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. In questi casi gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce bromadiolone. All'esito della valutazione, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola bromadiolone; per i prodotti in miscela, il termine resta il 31 maggio 2015 o, se successivo, quello previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Effetti sulla decisione 2008/941/CE

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al bromadiolone dall'allegato della decisione 2008/941/CE, che aveva sancito la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni. La nuova direttiva sostituisce quindi il precedente esito negativo con un'iscrizione condizionata nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è destinata agli Stati membri. Per i professionisti, l'aspetto operativo centrale è la gestione dei termini di recepimento, del riesame delle autorizzazioni e delle condizioni tecniche molto specifiche imposte per l'uso del bromadiolone.

Disposizioni principali

Iscrizione del bromadiolone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Il bromadiolone viene inserito con il numero 352, purezza minima pari a ≥ 970 g/kg, data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1° giugno 2011 e scadenza dell'iscrizione al 31 maggio 2021.

Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/941/CE

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al bromadiolone nell'allegato della decisione 2008/941/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti bromadiolone, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il bromadiolone, salvo quelle della parte B della relativa voce, nonché l'accesso del titolare a un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Riesame approfondito per i prodotti con bromadiolone

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti bromadiolone come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti sono sottoposti a riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce bromadiolone. Sulla base della valutazione, le autorizzazioni vanno modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015, oppure, per i prodotti in miscela, entro tale data o successivamente secondo i termini previsti per le altre sostanze attive.

Data di entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011.

Condizioni tecniche e informazioni confermative

Nell'allegato, parte A, l'uso è limitato a esche già pronte inserite nei cunicoli dei roditori; la concentrazione nominale nei prodotti non può superare 50 mg/kg; le autorizzazioni sono riservate agli utilizzatori professionali. La parte B impone particolare attenzione al rischio per gli operatori e per gli uccelli e mammiferi non bersaglio, prevedendo misure di attenuazione dei rischi e la richiesta di informazioni confermative su specificazione della sostanza tecnica, impurità, determinazione nell'acqua con limite di quantificazione di 0,01 μg/l, efficacia delle misure di mitigazione e valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti, con termini al 30 novembre 2011 e al 31 maggio 2013.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute umana e animale

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