Cassazione Civile, Ordinanza n. 31084/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, qualificando gli errori dedotti come meri errori materiali correggibili ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione dell'ordinanza precedente nel senso richiesto, ordinando che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente locale ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel provvedimento erano stati indicati erroneamente, da un lato, il numero di ruolo del procedimento ("9954/2018 R.G." invece di "12193/2019 R.G.") e, dall'altro, la denominazione della società controricorrente ("Doria S.p.A." invece di "La Doria S.p.A."). La società è rimasta intimata nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La norma è richiamata come base per la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario.
art. 391-bis c.p.c.
La norma è richiamata quale strumento processuale per correggere in Cassazione gli errori materiali contenuti nei propri provvedimenti.
Cass. n. 12187/2020
Richiamata come precedente a sostegno dell'ammissibilità della correzione dell'errore materiale.
Cass. n. 21213/2013
Richiamata a sostegno del principio per cui nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione è ammissibile quando il vizio del provvedimento consiste in un mero errore materiale o di scritturazione, purché la correzione non comporti una modifica sostanziale della decisione.
- Gli errori relativi all'indicazione del numero di ruolo o della denominazione di una parte, se meramente materiali e immediatamente riconoscibili, possono essere emendati con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale in Cassazione non è normalmente dovuta una pronuncia sulle spese.
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