Ordinanza n. 640/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n. 4085 del 15/12/2023 di revoca dell’agevolazione ‘Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia’ (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 746 – legge di bilancio 2018), concessa con decreto direttoriale 28 maggio 2018 per un importo pari ad € 7.693,41. notificato via PEC il 20 dicembre 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (doc. 4); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell'agevolazione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, concessa per euro 7.693,41
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato l'agevolazione già concessa nell'ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, deducendo implicitamente l'illegittimità della revoca e chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, connessi o conseguenti. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, ha considerato che la revoca sarebbe stata disposta per la perdita di un requisito successivamente all'attribuzione del contributo e in fase esecutiva, ipotesi che, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, potrebbe appartenere alla giurisdizione ordinaria quale controversia relativa a un diritto soggettivo alla concreta erogazione o alla permanenza del beneficio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto tra: la fase anteriore all'attribuzione del contributo, nella quale l'aspirante è titolare di un interesse legittimo; la fase successiva all'attribuzione, nella quale sorge, di regola, un diritto soggettivo alla concreta erogazione o alla conservazione del beneficio quando l'amministrazione contesti la decadenza per violazione di obblighi o perdita di requisiti; e l'ipotesi in cui la mancata erogazione dipenda dall'esercizio di autotutela, nella quale la situazione giuridica torna a essere di interesse legittimo. Ritenendo prima facie riconducibile la controversia alla seconda ipotesi, il TAR ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione di giurisdizione e ha fissato la successiva camera di consiglio al 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 1, comma 746, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Norma istitutiva dell'agevolazione pubblica oggetto del provvedimento di revoca.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevata per la prima volta in decisione, di sottoporla alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; il TAR lo ha applicato alla possibile questione di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un contributo o una sovvenzione pubblica, la situazione dell'aspirante è di interesse legittimo nella fase anteriore all'attribuzione, se l'erogazione dipende da un apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.
- L'adozione del provvedimento di attribuzione del contributo determina, di regola, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla conservazione del beneficio quando la controversia riguarda la mancata erogazione o la decadenza per mancata osservanza di obblighi o per perdita di requisiti cui la legge o il provvedimento subordinano l'erogazione o la permanenza dell'agevolazione; tali controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Se la mancata erogazione o la sottrazione del beneficio dipende dall'esercizio di poteri di autotutela mediante annullamento del provvedimento attributivo, la situazione giuridica del destinatario conserva natura di interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di difetto di giurisdizione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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