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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10854/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza presso una società operante nel settore tessile, l'Amministrazione finanziaria contestava l'utilizzo, per l'anno d'imposta 2008, di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, concernenti lavori edili e impiantistici nonché l'acquisto di macchinari da una società di San Marino, operazioni asseritamente funzionali anche all'ottenimento di finanziamenti agevolati ex L. n. 488/1992. Sulla base di tali rilievi veniva emesso avviso di accertamento con recupero a tassazione della quota di ammortamento e della detrazione ai fini Ires e Irap. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente per un vizio processuale poi inciso dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della sanzione di inammissibilità; la CTR, invece, accoglieva l'appello ritenendo provate le operazioni per effetto del pagamento delle fatture con assegni circolari, della concessione definitiva del beneficio ex L. 488/1992, dell'assoluzione penale del legale rappresentante e dell'assenza di prova contraria dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 83 e 109 D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR invertito o mal governato l'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; 2) medesima violazione per avere attribuito alla riammissione al beneficio ex L. 488/1992 valore decisivo sulla effettività delle operazioni fatturate; 3) omesso esame di fatti decisivi, per la mancata considerazione delle allegazioni e degli elementi indiziari posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi, esaminandoli congiuntamente per la loro connessione. Ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che l'operazione non è mai stata posta in essere, mentre spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni sottostanti; ha inoltre precisato che l'esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture e i mezzi di pagamento non sono di per sé idonei a provare la realtà dell'operazione, poiché sono elementi normalmente compatibili anche con una frode ben organizzata. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo valorizzato dati formali e trascurato gli indizi sostanziali dedotti dall'Ufficio e trascritti nel ricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in tema di accertamento e prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice di appello.

  • art. 83 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla deducibilità/correttezza fiscale delle operazioni contestate.

  • art. 109 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione ai requisiti di deducibilità dei costi e alla prova delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione; il contribuente deve dimostrarne l'effettività.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale parametro per la prova presuntiva, che può fondare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni.

  • L. n. 488/1992

    Richiamata come fonte del finanziamento agevolato invocato dalla contribuente; la sua concessione è stata ritenuta non decisiva, da sola, a provare l'effettività delle operazioni fatturate.

  • art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992

    Menziionato solo per la vicenda processuale iniziale dinanzi alla CTP, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente per violazione della norma.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi, purché idonei a dimostrare che l'operazione non è mai stata posta in essere.
  • Una volta fornita tale prova indiziaria dall'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni sottostanti.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità e l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili non sono, di regola, elementi sufficienti a provare la realtà dell'operazione, poiché possono essere compatibili con una frode cartolare.
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi sia singolarmente sia complessivamente, attribuendo rilievo al loro coordinamento logico; non può limitarsi a valorizzare dati formali trascurando gli elementi sostanziali allegati dall'Ufficio.
  • La concessione di un beneficio amministrativo o l'esito favorevole di un diverso procedimento, anche penale, non esclude automaticamente l'inesistenza fiscale delle operazioni contestate, se tali elementi non sono accompagnati da una verifica autonoma della realtà sostanziale dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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