Sentenza n. 6084/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL il 28\3\2025 : -della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare; - di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025; nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti; E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l’aggiudicataria, NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e/o mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL il 18\4\2025: - della deliberazione del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare; - di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025; - nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua; - della nota protocollo n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data; - dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso” e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL il 27\5\2025 : per l'annullamento: - della deliberazio del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare; - di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025; - nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua; - della nota prot. n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data; - dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso”; e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti; - della deliberazione del direttore generale n. 67 del 5 maggio 2025, comunicata con nota prot. n. 34103 del 12 maggio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto “Revoca in autotutela della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio glicemico (lotto n. 1), di cui alla deliberazione n. 13/2025” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL il 26\9\2025: - della delibera del direttore generale n. 13 del 3 gennaio 2025, comunicata in data 8 gennaio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico per le esigenze dell’ASL Roma 3 – Rdo Mepa 4576423 –nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1, alla società MD Healthcare; - di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi gli atti e/o i verbali con cui si è dichiarata l’idoneità dei prodotti offerti dalla impresa aggiudicataria e /o comunque ritenuta valida l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria e congrua l’offerta economica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto ivi incluso il silenzio serbato dalla ASL Roma 3 rispetto alla istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 9 gennaio 2025; - nonché della nota protocollo n. 13240 del 20 febbraio 2025 a firma dell’Asl Roma 3 della Dott. Lorenza Abbati (direttore UOO Approvvigionamenti) in parte qua; - della nota prot. n. 21770 del 21 marzo 2025 a firma del direttore UOC Approvvigionamenti Dott. Lorenza Abbati dell’Asl Roma 3 comunicato in pari data; - dei chiarimenti forniti in corso di RDO e in particolare di quello con il quale è stato precisato che “Ad integrazione di quanto specificato nel chiarimento prodotto al riguardo per i pazienti critici e su sangue neonatale, si conferma che a pena esclusione, al fine di dimostrare l'idoneità all'utilizzo su pazienti critici e su sangue neonatale, dovranno essere prodotte certificazioni legalmente riconosciute e valide in Unione Europea, quindi certificazioni CE e non banalmente degli studi clinici effettuati in strutture sanitarie o a maggior ragione, delle semplici istruzioni per l'uso” e di tutti gli atti a essa presupposti e connessi ad oggi non conosciuti; - della delibera del direttore generale n. 67 del 5 maggio 2025, comunicata con nota prot. n. 34103 del 12 maggio 2025, pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda per 15 giorni, avente ad oggetto “Revoca in autotutela della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il monitoraggio glicemico (lotto n. 1), di cui alla deliberazione n. 13/2025”; -della nota del 22 agosto 2025, prot. 61116 avente ad oggetto “esiti nuova procedura di acquisto, deliberazione n. 494 del 14 agosto 2025” del relativo avviso di indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare a una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 e della lettera di invito per la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia per le esigenze dell’ASL ROMA 3 ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023 e della deliberazione n. 494 del 14 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di una procedura negoziata per la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico, successivi provvedimenti di esclusione e revoca della gara, nonché aggiudicazione della nuova procedura di acquisto
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione originaria in favore dell’aggiudicataria, deducendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata produzione della documentazione tecnica e delle IFU richieste dalla lettera d’invito e per la non conformità dei dispositivi offerti, ritenuti inidonei all’uso ospedaliero, all’analisi di sangue neonatale e all’impiego su pazienti critici. Dopo l’impugnazione, l’ASL ha escluso l’aggiudicataria per l’assenza della documentazione tecnica richiesta. Ha poi escluso anche la ricorrente per la mancata produzione della certificazione CE attestante l’idoneità dei dispositivi all’uso su pazienti critici. La ricorrente ha impugnato tale esclusione sostenendo che la destinazione d’uso risultava dalle IFU e da certificazioni conformi alla normativa europea e contestando che l’obbligo di produrre una certificazione CE fosse stato introdotto soltanto mediante chiarimento. Ha inoltre impugnato la revoca della gara, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, l’illegittimità del presupposto costituito dalla propria esclusione e la violazione del legittimo affidamento. Infine ha impugnato l’aggiudicazione della nuova procedura, sostenendo che la ridefinizione dei requisiti tecnici avrebbe consentito l’acquisizione di prodotti di qualità inferiore e non idonei all’uso ospedaliero, con rischi per pazienti critici e neonati, e chiedendo anche l’inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ASL aveva escluso in autotutela l’aggiudicataria, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione originaria. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto in parte inammissibile, perché la ricorrente non aveva interesse a contestare tutte le carenze dell’aggiudicataria, e in parte improcedibile, perché la doglianza relativa alla mancata aggiudicazione in favore della ricorrente era stata superata dai successivi provvedimenti. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto in parte improcedibile, quanto all’impugnazione dell’esclusione della ricorrente, per effetto della successiva revoca della gara, e in parte infondato. La revoca è stata ritenuta legittima in quanto espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sorretta da una motivazione plurima: criticità della procedura, necessità di approfondire le caratteristiche tecniche dei dispositivi, tutela della salute dei pazienti e corretta gestione delle risorse pubbliche. Il giudice ha escluso la violazione dell’affidamento, non essendo la ricorrente stata aggiudicataria né titolare di una posizione consolidata; la pendenza del giudizio contro l’esclusione non produceva un affidamento tutelabile. Il quarto ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. La nuova procedura aveva oggetto e requisiti tecnici diversi, ridefiniti dall’ASL nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. L’assenza dell’uso esclusivamente ospedaliero dei nuovi dispositivi non ne comportava automaticamente l’inidoneità, potendo un prodotto destinato anche all’uso domiciliare essere utilizzato in ambito ospedaliero, salvo specifiche condizioni del paziente che ne rendano inappropriato l’impiego. La scelta dell’ASL non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dell’illegittimità degli atti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura negoziata utilizzata dall’ASL per l’affidamento della fornitura.
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
Base normativa del criterio del minor prezzo applicato nella nuova procedura di gara.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell’autotutela; il giudice non ha fondato su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riguardo all’annullamento d’ufficio e ai presupposti dell’autotutela; la decisione ha esaminato la legittimità della revoca sotto il profilo della discrezionalità, della motivazione e dell’affidamento.
Regolamento (UE) 2017/746
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la certificazione europea del sistema offerto e la sua idoneità all’impiego su pazienti critici e neonatali.
Massime di principio
- La sopravvenuta esclusione in autotutela dell’aggiudicatario, con conseguente caducazione dell’aggiudicazione impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’aggiudicazione stessa.
- Il concorrente non ha interesse a contestare le ulteriori carenze imputabili all’aggiudicatario quando l’amministrazione lo abbia già escluso per una ragione autonomamente sufficiente a sorreggere l’esclusione.
- La revoca di una procedura di gara è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice principalmente per illogicità o manifesta irragionevolezza. È legittima quando sia motivata da criticità della procedura, dalla necessità di ridefinire i requisiti tecnici e dalla migliore ponderazione tra tutela della salute e corretta gestione delle risorse pubbliche.
- L’operatore economico escluso dalla gara e mai aggiudicatario non vanta, per la sola pendenza di un giudizio contro l’esclusione, un affidamento qualificato sull’affidamento della fornitura idoneo a impedire la revoca della procedura.
- Nell’esercizio della discrezionalità tecnica, la stazione appaltante può ridefinire i requisiti dei dispositivi medici in una nuova procedura. L’assenza dell’uso esclusivamente ospedaliero non rende di per sé illegittima la scelta di acquisire il prodotto, purché l’amministrazione possa valutarne l’idoneità rispetto agli impieghi concretamente previsti e alle specifiche condizioni dei pazienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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