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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38104/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse priva di un effettivo percorso logico-deduttivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non esponeva in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura e non si confrontava puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata, come richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non consente di individuare oltre il fatto di essere la disposizione contestata.

  • art. 581 c.p.p.

    l'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    l'omessa specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo apodittico violazione di legge o vizio di motivazione: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando le ragioni di dissenso e gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • La mancanza di una illustrazione concreta e specifica dei motivi rende il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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