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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09369/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto novennale per il servizio di igiene urbana, spazzamento e servizi complementari, stipulato nel 2001 tra un comune e una società aggiudicataria. Nel corso dell’esecuzione del contratto furono operate proroghe fino al 2012. La società chiese davanti al giudice amministrativo il riconoscimento della revisione prezzi per più annualità, contestando una clausola del capitolato che introduceva una franchigia del 10% ritenuta incompatibile con la disciplina imperativa sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici. Il giudice di primo grado e poi il Consiglio di Stato accolsero solo in parte la domanda della società e ritennero inammissibile, per quanto qui rileva, la domanda riconvenzionale dell’amministrazione limitatamente a un credito autonomo relativo a compensi revisionale asseritamente corrisposti in eccesso per gli anni 2011-2012, perché tale pretesa non dipendeva dal medesimo titolo già dedotto in giudizio e avrebbe richiesto la rimozione di un proprio provvedimento amministrativo non impugnato. Con il ricorso per cassazione il comune ha denunciato, formalmente, un diniego o rifiuto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, sostenendo che, in materia di giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la domanda riconvenzionale proposta con ricorso incidentale avrebbe dovuto essere esaminata nel merito, essendo connessa al contratto e alla clausola revisionale; ha inoltre invocato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del comune non integrassero un vero motivo inerente alla giurisdizione, perché non denunciavano un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, né un rifiuto in astratto di tutela, ma miravano in sostanza a contestare l’interpretazione data dal Consiglio di Stato alle norme processuali e ai presupposti di ammissibilità della domanda riconvenzionale. Secondo la Corte, l’eventuale erroneità della decisione del giudice amministrativo in punto di ammissibilità o di merito non è sindacabile in sede di ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre è stata rigettata la domanda della resistente ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

    individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione prezzi, ma il processo resta delimitato dal provvedimento applicativo impugnato e non si estende automaticamente all’intero rapporto contrattuale.

  • art. 42, comma 5, c.p.a.

    la domanda riconvenzionale proposta con ricorso incidentale non è ammissibile se non dipende dal titolo già dedotto in giudizio e se richiede l’accertamento di un diverso credito autonomo non correlato alla porzione di rapporto controversa.

  • art. 110 c.p.a.

    consente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    delimita il controllo delle Sezioni Unite alle sole questioni di giurisdizione nei confronti delle sentenze del giudice speciale.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione, non agli errori di interpretazione o applicazione della legge.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro dell’effettività della tutela, ma non consente di trasformare in motivo di giurisdizione un errore di merito o di rito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell’effettività del processo, ma non estende il controllo di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato oltre i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 1 c.p.a.

    richiamato per il principio di effettività della tutela giurisdizionale amministrativa, ma non idoneo a giustificare il sindacato della Cassazione su errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    consente di rimettere all’amministrazione la quantificazione delle somme dovute previo accordo con la parte interessata.

  • art. 74 c.p.a.

    consente la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado.

  • artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.

    operano il meccanismo della sostituzione legale della clausola nulla o contrastante con norme imperative, qui per espungere la franchigia del 10% incompatibile con la disciplina della revisione prezzi.

  • d.lgs. n. 231/2002

    gli interessi moratori previsti dal decreto sono stati esclusi per il periodo considerato perché il contratto era stato stipulato prima dell’8 agosto 2002.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato come parametro della revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la domanda di condanna per lite temeraria è stata rigettata per mancanza dei presupposti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile solo per vizi attinenti alla giurisdizione in senso stretto: difetto assoluto o relativo di giurisdizione, rifiuto in astratto di tutela o invasione della sfera riservata ad altro giudice o al legislatore; non è invece consentito censurare errores in iudicando o in procedendo.
  • Non integra diniego o rifiuto di giurisdizione la decisione del giudice speciale che, pur potendo essere erronea, neghi in concreto l’ammissibilità di una domanda o ne delimiti l’oggetto applicando le norme processuali: in tal caso la doglianza attiene al modo di esercizio della giurisdizione, non ai suoi limiti esterni.
  • Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi nei contratti pubblici, il thema decidendum è circoscritto alla clausola di revisione e al relativo provvedimento applicativo impugnato; una domanda riconvenzionale è ammissibile solo se dipende dal medesimo titolo e dalla stessa porzione di rapporto già introdotta in giudizio.
  • La pretesa dell’amministrazione a ottenere la restituzione di somme che assume indebitamente corrisposte in base a propri provvedimenti non impugnati non può essere accertata dal giudice senza la previa rimozione di quegli atti, salvo esercizio dell’autotutela o impugnazione del destinatario.
  • Quando una clausola contrattuale in materia di revisione prezzi introduce una franchigia incompatibile con una disciplina imperativa, opera la sostituzione automatica della clausola nulla con la regola legale corrispondente.
  • In tema di revisione prezzi, gli accessori e gli interessi seguono la disciplina applicabile ratione temporis al contratto; se il contratto è anteriore alla data di operatività del regime speciale sugli interessi moratori, non si applica quel regime ma solo gli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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