Ordinanza n. 329/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della delibera ARERA 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR , recante “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (“Delibera 495” o “delibera 495”); di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ARERA 13 ottobre 2022, 495/2022/R/IDR, sulla riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria destinata a mitigare gli effetti dell’aumento del costo dell’energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato
Esito
La controversia
La società gestrice del servizio idrico integrato ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera ARERA n. 495/2022/R/IDR e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. In vista dell’udienza di merito fissata per il 15 luglio 2026, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall’Autorità sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, anche per verificare l’eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull’esito della controversia.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio a carico di ARERA. L’Autorità, tramite l’Avvocatura dello Stato, dovrà depositare entro il 28 aprile 2026 deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda, indicando anche l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti per la permanenza effettiva dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito o potenzialmente incidenti sull’esito della causa. La Segreteria dovrà comunicare l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a.; il testo non specifica l’applicazione concreta della disposizione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la disposizione dell’incombente istruttorio; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto applicato.
Massime di principio
- Prima della decisione nel merito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall’amministrazione deduzioni sintetiche e documentate sui fatti rilevanti della controversia.
- L’istruttoria può essere finalizzata anche a verificare se siano sopravvenuti fatti, provvedimenti o atti idonei a incidere sulla permanenza effettiva dell’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.
- Quando il giudizio è ancora pendente e l’udienza di merito non è stata celebrata, la verifica dell’attualità dell’interesse a ricorrere può essere compiuta mediante acquisizione di informazioni documentate dall’amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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