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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13842/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società operante nel commercio di autovetture, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA per componenti positivi non contabilizzati, costi ritenuti non inerenti e costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l'Ufficio, gli acquisti di veicoli provenienti dall'Unione europea erano stati realizzati tramite società interposte/cartiere, con prezzi anomali e pagamenti anticipati rispetto a fatture e consegna. Dopo un primo accoglimento nei gradi di merito, la causa è stata cassata con rinvio. Il giudice di rinvio ha poi rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo provata la consapevole partecipazione della società al meccanismo fraudolento e la fondatezza dei rilievi fiscali. I ricorrenti hanno impugnato tale nuova decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 384, 115 c.p.c. e delle norme sulla motivazione, lamentando che il giudice di rinvio avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello della precedente decisione e avrebbe fondato la sentenza su elementi non considerati o smentiti; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti e che fosse stata ignorata la prova contraria; 3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, deducendo che i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti dovessero comunque essere deducibili perché effettivi e inerenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente in un asserito errore di lettura dei movimenti bancari relativo ai ricavi non contabilizzati, per mancata considerazione di uno storno e di un successivo nuovo pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quarto motivo e ha rigettato gli altri tre. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla valutazione delle prove, sull'uso delle presunzioni e sulla disciplina della deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, osservando che il giudice di rinvio aveva valorizzato elementi indiziari legittimamente apprezzabili e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha invece riconosciuto che la sentenza impugnata non aveva esaminato il fatto storico dedotto dalla parte relativo allo storno di un bonifico e alla sua rilevanza per il recupero a tassazione dei maggiori ricavi contestati. Per questo la decisione è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte; la censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito sotto veste di violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione richiede una motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria, non una motivazione soltanto opinabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiama l'esigenza di chiarezza e intelligibilità della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo quando l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammessa base probatoria se il ragionamento inferenziale del giudice è correttamente costruito.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati secondo gravità, precisione e concordanza; il sindacato di legittimità riguarda solo il corretto metodo di valutazione, non la diversa lettura del fatto.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    I costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993

    I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono in linea di massima deducibili se effettivamente sostenuti, salvo che contrastino con i requisiti generali del TUIR o siano relativi a beni/servizi direttamente impiegati per il compimento del reato.

  • art. 8 d.l. 16/2012

    È qualificato come ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem nella disciplina della deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 4 consente di censurare la nullità per motivazione apparente; il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la rivalutazione della sufficienza della motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di specifica produzione e indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 385 c.p.c.

    terzo comma, seconda parte

    Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio tributario di rinvio.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Consente il ricorso a presunzioni nell'accertamento delle imposte dirette.

  • art. 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972

    Consente il ricorso a presunzioni anche ai fini IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio contesta l'indebita detrazione IVA per operazioni inesistenti, deve allegare e provare, anche per presunzioni, gli elementi oggettivi dell'inesistenza e quelli da cui desumere la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente, a sua volta, deve provare la fonte legittima della detrazione o del costo e la propria buona fede.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta il modo in cui le prove sono state valutate, la censura attiene al merito e non al riparto dell'onere probatorio.
  • Il sindacato di legittimità sulle presunzioni semplici è limitato al controllo del corretto metodo inferenziale: gravità, precisione e concordanza vanno apprezzate dal giudice di merito, mentre in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli indizi.
  • Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi possono essere deducibili ai fini delle imposte dirette se effettivamente sostenuti e compatibili con i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; non è sufficiente, da solo, il coinvolgimento consapevole del contribuente nella frode per escluderne la deduzione, salvo l'uso diretto dei beni o servizi per commettere il reato.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se la sentenza non considera un preciso fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e potenzialmente decisivo; non basta lamentare una valutazione insufficiente o poco persuasiva delle prove già esaminate.
  • La motivazione è nulla solo quando manca del tutto, è meramente apparente, o è affetta da contrasti irriducibili o incomprensibilità oggettiva; non è più denunciabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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