Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24031/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte di appello e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, ritenendo che il ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza di affidamento integri una violazione di legge idonea a determinare ingiusta detenzione e che la Corte territoriale non abbia adeguatamente accertato le cause del ritardo e l'eventuale errore dell'autorità procedente.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 13/07/2021-14/10/2021: il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 13/07/2021 dispose l'affidamento in prova al servizio sociale, ma l'ordinanza fu notificata ed eseguita solo il 14/10/2021, con un ritardo di circa tre mesi che determinò la prosecuzione della detenzione nonostante il provvedimento favorevole.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Applicabile anche quando la detenzione ingiustamente patita derivi da un ordine di esecuzione errato o da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena; la giurisprudenza interpreta la sentenza della Corte costituzionale n.310/1996 nel senso di estendere il diritto alla riparazione a tali ipotesi.

  • art. 2043 cod. civ.

    Rilevante come possibile azione aquiliana per danni derivanti da malfunzionamenti o responsabilità di terzi; la Corte di appello aveva ritenuto in linea di principio possibile il risarcimento in via extracontrattuale, ma la Cassazione distingue tra responsabilità aquiliana e diritto alla riparazione ex art.314.

  • legge 13 aprile 1988 n. 117

    Disciplina la responsabilità civile dello Stato per danni causati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali; richiamata dalla Corte territoriale come disciplina rilevante per i casi di danno da attività giudiziaria.

  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 96, comma 4

    la cancelleria [...] provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna ... b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti ...

    Prevede l'obbligo di immediata trasmissione e comunicazione dell'ordinanza di affidamento al servizio sociale; la mancata immediata esecuzione/trasmissione può integrare una violazione di legge rilevante ai fini della configurazione di detenzione ingiusta.

  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 97

    l'ordinanza che dispone l'affidamento al servizio sociale "a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3"

    Ribadisce la immediata esecutività dell'ordinanza e l'obbligo di trasmissione alla direzione dell'istituto: l'inosservanza di tali prescrizioni giustifica l'accertamento dell'illegittimità della prosecuzione della detenzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 1996

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.314 nella parte in cui non prevedeva la riparazione per detenzione ingiusta anche se dovuta a erroneo ordine di esecuzione; tale pronuncia costituisce il fondamento per estendere il diritto alla riparazione anche alle vicende esecutive.

  • Costituzione (art. 3 e art. 24) e Convenzione EDU (art. 5)

    Richiamate dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale come principi che giustificano l'obbligo di equa riparazione per detenzione ingiusta senza distinzioni.

Massime di principio

  • Il ritardo nell'esecuzione di un'ordinanza di affidamento in prova immediatamente esecutiva può integrare detenzione ingiusta: va valutato ai fini dell'applicazione dell'art.314 c.p.p. alla luce della sentenza Corte cost. n.310/1996.
  • La Corte territoriale deve accertare le cause del ritardo nell'esecuzione e non può limitarsi a dire che non vi erano errori formali nei provvedimenti; in mancanza, il periodo di protratta detenzione può essere considerato senza titolo.
  • Il richiedente ha l'onere di allegare i fatti ma il giudice del merito ha poteri istruttori integrativi: se la documentazione prodotta è insufficiente, il giudice deve attivarsi per acquisire elementi utili a chiarire le responsabilità.
  • Oltre all'indennizzo previsto dall'art.314 c.p.p., possono essere valutate azioni risarcitorie ex art.2043 c.c. nei confronti di terzi responsabili; la qualificazione del rimedio dipende dalla natura dell'errore (giudiziario/di esecuzione vs. colpa di terzi).
  • Gli adempimenti previsti dal DPR 230/2000 (immediata trasmissione all'istituto, comunicazioni ecc.) sono prescrizioni operative rilevanti: la loro violazione legittima la verifica di illegittimità della prosecuzione della detenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.