Cassazione Penale, Sentenza n. 24031/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte di appello e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, ritenendo che il ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza di affidamento integri una violazione di legge idonea a determinare ingiusta detenzione e che la Corte territoriale non abbia adeguatamente accertato le cause del ritardo e l'eventuale errore dell'autorità procedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 13/07/2021-14/10/2021: il Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 13/07/2021 dispose l'affidamento in prova al servizio sociale, ma l'ordinanza fu notificata ed eseguita solo il 14/10/2021, con un ritardo di circa tre mesi che determinò la prosecuzione della detenzione nonostante il provvedimento favorevole.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Applicabile anche quando la detenzione ingiustamente patita derivi da un ordine di esecuzione errato o da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione della pena; la giurisprudenza interpreta la sentenza della Corte costituzionale n.310/1996 nel senso di estendere il diritto alla riparazione a tali ipotesi.
art. 2043 cod. civ.
Rilevante come possibile azione aquiliana per danni derivanti da malfunzionamenti o responsabilità di terzi; la Corte di appello aveva ritenuto in linea di principio possibile il risarcimento in via extracontrattuale, ma la Cassazione distingue tra responsabilità aquiliana e diritto alla riparazione ex art.314.
legge 13 aprile 1988 n. 117
Disciplina la responsabilità civile dello Stato per danni causati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali; richiamata dalla Corte territoriale come disciplina rilevante per i casi di danno da attività giudiziaria.
D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 96, comma 4
la cancelleria [...] provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna ... b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti ...
Prevede l'obbligo di immediata trasmissione e comunicazione dell'ordinanza di affidamento al servizio sociale; la mancata immediata esecuzione/trasmissione può integrare una violazione di legge rilevante ai fini della configurazione di detenzione ingiusta.
D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 97
l'ordinanza che dispone l'affidamento al servizio sociale "a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3"
Ribadisce la immediata esecutività dell'ordinanza e l'obbligo di trasmissione alla direzione dell'istituto: l'inosservanza di tali prescrizioni giustifica l'accertamento dell'illegittimità della prosecuzione della detenzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 1996
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.314 nella parte in cui non prevedeva la riparazione per detenzione ingiusta anche se dovuta a erroneo ordine di esecuzione; tale pronuncia costituisce il fondamento per estendere il diritto alla riparazione anche alle vicende esecutive.
Costituzione (art. 3 e art. 24) e Convenzione EDU (art. 5)
Richiamate dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale come principi che giustificano l'obbligo di equa riparazione per detenzione ingiusta senza distinzioni.
Massime di principio
- Il ritardo nell'esecuzione di un'ordinanza di affidamento in prova immediatamente esecutiva può integrare detenzione ingiusta: va valutato ai fini dell'applicazione dell'art.314 c.p.p. alla luce della sentenza Corte cost. n.310/1996.
- La Corte territoriale deve accertare le cause del ritardo nell'esecuzione e non può limitarsi a dire che non vi erano errori formali nei provvedimenti; in mancanza, il periodo di protratta detenzione può essere considerato senza titolo.
- Il richiedente ha l'onere di allegare i fatti ma il giudice del merito ha poteri istruttori integrativi: se la documentazione prodotta è insufficiente, il giudice deve attivarsi per acquisire elementi utili a chiarire le responsabilità.
- Oltre all'indennizzo previsto dall'art.314 c.p.p., possono essere valutate azioni risarcitorie ex art.2043 c.c. nei confronti di terzi responsabili; la qualificazione del rimedio dipende dalla natura dell'errore (giudiziario/di esecuzione vs. colpa di terzi).
- Gli adempimenti previsti dal DPR 230/2000 (immediata trasmissione all'istituto, comunicazioni ecc.) sono prescrizioni operative rilevanti: la loro violazione legittima la verifica di illegittimità della prosecuzione della detenzione.
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