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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22804/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro una decisione di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso originario per omessa notifica alla controparte. La controversia riguardava un avviso di rettifica di valore e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione alla compravendita di due capannoni industriali, con elevazione del valore accertato rispetto al prezzo dichiarato. Con il primo motivo si è dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze. Con il secondo motivo si è dedotta violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova e delle norme dell’imposta di registro, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto sufficiente, per giustificare la rettifica del prezzo, il mero richiamo ai valori OMI recepiti nella stima UTE, nonostante il loro carattere presuntivo e l’assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o logicamente incomprensibile, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che i valori OMI non costituiscono fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio e non bastano, da soli, a fondare la rettifica del corrispettivo ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, occorrendo ulteriori elementi indiziari idonei a sorreggere l’accertamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto indicati e valutando specificamente la relazione di stima e gli eventuali riscontri di congruenza.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    La sentenza richiama la norma come parametro della sufficienza della motivazione nelle decisioni tributarie, osservando che la sua violazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    È utilizzato come modello della motivazione richiesta anche nel processo tributario; la motivazione è nulla solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la supposta motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto contro la regola applicata dal giudice d’appello in tema di rettifica del valore e onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che non spettava al contribuente superare una pretesa fondata solo su dati OMI privi, da soli, di valore probatorio pieno; l’onere di fornire elementi sufficienti a fondare la rettifica gravava sull’Ufficio.

  • art. 2797 c.c.

    Citatо nel ricorso, ma dal testo non emerge un autonomo ruolo decisivo nella ratio.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Norma posta a base della determinazione del valore venale ai fini dell’imposta di registro; la Corte ribadisce che la stima deve poggiare su elementi ulteriori e non sui soli valori OMI.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel quadro normativo della rettifica del valore per l’imposta di registro.

  • art. 39 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600

    Richiamato in via analogica per ribadire che, in materia di accertamento, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non basta senza ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 24, comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88

    Richiamato per spiegare la rimozione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale in materia di redditi d’impresa.

  • art. 35, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato come norma che aveva introdotto la presunzione legale relativa poi eliminata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130

    Cita la norma che attribuisce la competenza alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto oppure sia talmente incoerente, inconciliabile o incomprensibile da non consentire il controllo sulla ratio decidendi; non è sufficiente che sia concisa o sintetica.
  • In materia di rettifica del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro, le quotazioni OMI non costituiscono una prova tipica e autonoma del valore venale in comune commercio, ma solo un dato di massima che deve essere integrato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Un avviso di rettifica fondato esclusivamente sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è di per sé sufficiente a sorreggere la pretesa tributaria, perché i valori OMI non possono essere utilizzati come presunzione semplice autosufficiente né come presunzione su presunzione.
  • Il giudice di merito deve dare conto degli ulteriori riscontri specifici posti a base della stima del valore immobiliare; il mero richiamo generico a ubicazione, prezzi di mercato o coefficienti di merito non è sufficiente se non è accompagnato dall’indicazione concreta degli elementi utilizzati.
  • In presenza di contestazione del contribuente, l’Amministrazione finanziaria deve fondare la rettifica su un quadro probatorio complessivo che consenta di ricostruire in modo attendibile il valore del bene trasferito.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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