Cassazione Civile, Ordinanza n. 07363/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento per l’anno 2015 relativi al parziale versamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), per complessivi euro 72.057,00 tra canone, interessi, sanzioni e spese di notifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva confermato, ritenendo applicabile il passaggio dall’ICP al CIMP dal 1° gennaio 2002. Il Comune aveva poi proposto ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza n. 19017/2023, aveva rigettato l’inammissibilità del ricorso, respinto il primo motivo e accolto il secondo, affermando che la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede un apposito regolamento comunale e che, in sua mancanza, l’ICP continua ad applicarsi, anche oltre il 1° gennaio 2002, cumulandosi con il canone per l’occupazione di spazi pubblici. Avverso tale sentenza la società ha proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo quattro errori di fatto: 1) l’erronea supposizione dell’inesistenza del giudicato amministrativo del TAR Campania che avrebbe accertato l’introduzione del CIMP dal 1° gennaio 2002 mediante regolamento comunale; 2) l’erronea supposizione dell’esistenza del regolamento comunale per l’ICP, che sarebbe stato abrogato dal P.G.I. - Norme di attuazione; 3) l’errata percezione del contenuto degli avvisi di accertamento, che avrebbero applicato la tariffa del CIMP approvata con ordinanza poi annullata dal TAR; 4) l’errata percezione del contenuto della D.C.C. n. 80/1998, ritenuta dalla ricorrente non vigente e non idonea a introdurre un canone concessorio. In fase rescissoria la società ha inoltre sostenuto l’inammissibilità del ricorso originario del Comune per doppia conforme, difetto di autosufficienza e genericità, nonché l’inammissibilità del secondo motivo per sconfinamento nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure prospettate non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché vertevano su questioni controverse tra le parti, su valutazioni interpretative e su possibili errori procedurali, non su una mera svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti. In particolare, l’esistenza o inesistenza del regolamento comunale, la sua rilevanza ai fini dell’imposta/canone applicabile e il contenuto degli atti amministrativi erano tutti punti controversi già affrontati nella sentenza revocanda. Ne è conseguita l’inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi rescissori. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione, non per errori di valutazione o interpretazione; l’errore deve riguardare un fatto non controverso, risultare immediato dagli atti ed essere decisivo.
art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede un regolamento comunale conforme ai criteri previsti dalla norma.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il regolamento comunale rilevante ai fini dell’istituzione del canone deve essere adottato ai sensi di questa disposizione.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità, che continua ad applicarsi in mancanza del regolamento istitutivo del canone sostitutivo.
art. 10, comma 5, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448
È richiamata per la previsione del limite del 25% relativo al CIMP, ritenuto non applicabile quando continua a valere l’ICP.
art. 360, comma 4, c.p.c.
È invocato dalla parte ricorrente in fase rescissoria per sostenere l’inammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme impedirebbe, secondo la ricorrente, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. contro la sentenza di appello confermativa.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È richiamato in via subordinata come possibile riqualificazione del vizio in nullità per motivazione apparente o inesistente.
art. 115 c.p.c.
È evocato per sostenere che l’eventuale errore sull’uso di atti non prodotti sarebbe, al più, un errore processuale.
art. 116 c.p.c.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al preteso cattivo uso della scienza privata del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, immediatamente desumibile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto escluso o l’inesistenza di un fatto provato; non è configurabile quando la questione sia controversa tra le parti o implichi valutazioni interpretative.
- Non può essere utilizzata la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per rimettere in discussione l’interpretazione di regolamenti, delibere o atti amministrativi, né per contestare la ricostruzione giuridica del loro effetto sulla disciplina applicabile.
- Se la decisione impugnata si fonda su un punto già oggetto di contrasto processuale, la censura non attiene a una svista percettiva ma a un apprezzamento di merito/diritto, insuscettibile di revocazione.
- La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari presuppone l’adozione di un regolamento comunale conforme alla disciplina di legge; in mancanza, continua ad applicarsi il regime previgente.
- Il piano generale degli impianti pubblicitari non può surrogare il regolamento istitutivo del canone, avendo funzione autonoma e non normativa.
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