Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - della nota del 22 giugno 2022 con cui il Comune di Ercolano ha comunicato l’improcedibilità della CILA prot. n. 8869 del 15 febbraio 2022 presentata dalla ricorrente per le opere di diversa distribuzione degli spazi interni e di adeguamento degli impianti; - della nota comunale prot. n. 50445 del 14 settembre 2022 di conferma dell’inefficacia della CILA; - degli atti presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202204831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali che hanno dichiarato l'improcedibilità e confermato l'inefficacia della CILA per asserita mancanza di titolarità e mancato assenso dei nuovi acquirenti dell'immobile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società conduttrice dell'immobile aveva presentato una CILA per opere di diversa distribuzione degli spazi interni e adeguamento degli impianti. Il Comune aveva dapprima comunicato l'improcedibilità della CILA e poi ne aveva confermato l'inefficacia, ritenendo mancante la titolarità in ragione del trasferimento della proprietà dell'immobile e dell'assenza dell'assenso dei nuovi acquirenti. La ricorrente ha impugnato tali atti deducendo vizi di eccesso di potere sotto vari profili. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che l'atto comunale con cui viene respinta, archiviata o dichiarata improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non è un provvedimento amministrativo, ma un mero avviso sulla possibile irregolarità delle opere comunicate. Tale atto è privo di esecutorietà e di efficacia inibitoria, poiché la CILA rientra nell'edilizia libera certificata e la legge non prevede che il Comune debba concludere il controllo con un provvedimento di assenso o diniego. Ne deriva che l'azione di annullamento è strutturalmente inconfigurabile, non essendo impugnabile un atto amministrativo lesivo. In ogni caso, l'interesse a ricorrere potrebbe divenire attuale soltanto in presenza di successive determinazioni sfavorevoli dell'amministrazione, quali gli atti sanzionatori o repressivi adottati nell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. Il TAR ha precisato che resta fermo il potere comunale di controllo del territorio e di applicazione delle sanzioni qualora le opere non rientrino nell'ambito consentito dalla CILA. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    costituiscono un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati

    La CILA è un atto del privato, privo di natura provvedimentale, e non comporta un controllo successivo sistematico destinato a concludersi con un provvedimento inibitorio.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    regime della edilizia libera

    La disciplina dell'edilizia libera non prevede che il Comune debba riscontrare la comunicazione con un provvedimento di assenso o di diniego.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa

    Il meccanismo di controllo successivo con efficacia inibitoria previsto per la SCIA non è applicabile alla CILA.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    le dichiarazioni di inammissibilità della comunicazione di inizio lavori asseverata sono considerate atti nulli

    Secondo l'orientamento richiamato, l'eventuale dichiarazione comunale di inammissibilità della CILA costituisce esercizio di un potere non previsto dalla legge, senza impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori sugli abusi.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La presentazione della CILA non impedisce al Comune di esercitare i propri poteri di vigilanza, repressione e sanzione quando le opere realizzate non siano consentite.

Massime di principio

  • La CILA è un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, e opera nell'ambito dell'edilizia libera certificata; la legge non prevede che il Comune debba adottare, a seguito della comunicazione, un provvedimento di assenso o di diniego.
  • La comunicazione comunale di improcedibilità, irricevibilità, improponibilità o inefficacia della CILA ha natura di mero avviso, privo di esecutorietà e di efficacia inibitoria, e non costituisce un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo impugnabile con azione di annullamento.
  • L'azione impugnatoria contro il rigetto o l'archiviazione di una CILA è inconfigurabile quando manca un atto amministrativo di esercizio della funzione di controllo; l'interesse a ricorrere sorge soltanto con l'eventuale successivo esercizio di poteri sfavorevoli, repressivi o sanzionatori.
  • L'assenza di un potere comunale di negare preventivamente l'efficacia della CILA non esclude il potere dell'amministrazione di vigilare sul territorio e di adottare successivamente le misure sanzionatorie o repressive previste dalla legge quando le opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante CILA.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.