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Sentenza

Sentenza n. 3807/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Roma n. -OMISSIS- del 15.03.2023, notificato il 13.04.2023, recante respingimento del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022; - del provvedimento di ammonimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- del 14.10.2022, comunicato oralmente il 19.10.2023.

Giustizia amministrativa202309006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore per atti persecutori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Roma che aveva respinto il ricorso gerarchico contro l'ammonimento adottato dal Questore di Roma. Ha dedotto: carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia e insufficienza del quadro indiziario; carenza di istruttoria e di motivazione; violazione dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, sostenendo che la persona offesa avesse già presentato querela per atti persecutori prima dell'adozione dell'ammonimento e che, pertanto, il Questore non fosse più titolare del relativo potere. Nel merito, la ricorrente ha negato di avere inviato alcuni messaggi e ha sostenuto che le e-mail descrivessero soltanto il proprio stato di preoccupazione per la gestione di una vicenda universitaria. Ha inoltre contestato l'idoneità delle condotte a generare un fondato timore per l'incolumità del destinatario o dei suoi familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative ai presupposti, all'istruttoria e alla motivazione, rilevando che l'ammonimento e il decreto prefettizio erano supportati da una serie di e-mail e messaggi dal contenuto aggressivo, ingiurioso e minaccioso, indirizzati al garante degli studenti e, in parte, al figlio di quest'ultimo. Il giudice ha valorizzato il fatto che la ricorrente, in sede procedimentale, avesse confermato l'invio delle e-mail e dei messaggi minacciosi e non avesse fornito prova dei fatti che assumeva essere stati commessi dal destinatario. La circostanza che l'utenza telefonica fosse intestata alla madre non è stata ritenuta decisiva, poiché l'utenza era stata indicata dalla stessa ricorrente in occasione della notifica dell'avvio del procedimento. Il TAR ha chiarito che l'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, per la cui adozione non occorre la piena prova della responsabilità penale né l'accertamento definitivo del reato di atti persecutori, essendo sufficiente una valutazione indiziaria della probabilità che le condotte moleste o minacciose siano idonee a preludere alla commissione del reato. La terza censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova rispetto al ricorso gerarchico e comunque deducibile tempestivamente contro l'originario ammonimento. Il giudice ha ritenuto che la ricorrente fosse già a conoscenza della querela al momento della proposizione del ricorso gerarchico, avendo anteriormente ricevuto identificazione, elezione di domicilio e assistenza difensiva. Ha inoltre osservato che l'art. 8 esclude la concorrenza tra procedimento amministrativo di ammonimento e procedimento penale quando la querela sia stata proposta prima dell'ammonimento, ma ha ritenuto la censura tardivamente introdotta nel giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di difese dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009

    La persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale.

    La disposizione attribuisce all'ammonimento natura preventiva e cautelare e impedisce la concorrenza tra il procedimento amministrativo di prevenzione e quello penale quando la querela sia stata già proposta per la medesima vicenda; la relativa censura, tuttavia, deve essere dedotta tempestivamente e non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio contro il decreto decisorio del ricorso gerarchico.

  • art. 612-bis c.p.

    L'ammonimento non richiede la piena prova della responsabilità per il reato, essendo sufficiente una valutazione indiziaria circa la probabilità che condotte reiterate, moleste o minacciose siano idonee a far presagire la commissione del reato.

  • art. 56 c.p.

    La querela presentata dalla persona offesa richiamava anche tale disposizione, senza che la sentenza ne svolgesse una specifica interpretazione.

  • art. 629 c.p.

    La querela presentata dalla persona offesa richiamava anche tale disposizione, senza che la sentenza ne svolgesse una specifica interpretazione.

  • art. 81 c.p.

    La querela presentata dalla persona offesa richiamava anche tale disposizione, senza che la sentenza ne svolgesse una specifica interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata nel dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, è una misura preventiva e cautelare diretta a prevenire la commissione di reati contro la persona; per la sua adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale né l'accertamento definitivo del carattere persecutorio della condotta, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a far ritenere probabile che condotte reiterate, moleste o minacciose possano preludere alla commissione del reato di atti persecutori.
  • Il giudice amministrativo, nel sindacare un ammonimento, non deve accertare in via definitiva la sussistenza del reato di atti persecutori, ma verificare la ragionevolezza e adeguatezza della valutazione indiziaria compiuta dall'autorità di pubblica sicurezza sulla base degli elementi istruttori disponibili.
  • L'art. 8 del d.l. n. 11/2009 esclude la concorrenza tra procedimento amministrativo di ammonimento e procedimento penale relativo alla medesima vicenda quando la persona offesa abbia già proposto querela per atti persecutori prima dell'adozione dell'ammonimento.
  • Nel giudizio contro la decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi che avrebbero potuto essere dedotti contro l'atto originario nella sede giurisdizionale ordinaria, qualora il termine per impugnare tale atto non sia ancora decorso; il ricorso gerarchico non può essere utilizzato per differire o eludere i termini decadenziali dell'impugnazione giurisdizionale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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