Cassazione Penale, Sentenza n. 24880/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 476 e 110 c.p.; la ricorrente deduceva omissione di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) in appello, sostenendo che si trattasse di "falso innocuo" poiché la falsificazione (indicare luogo di sottoscrizione diverso e presenza del carabiniere) non avrebbe alterato il contenuto probatorio della denuncia già predisposta dal carabiniere; inoltre denunciava la mancanza di specifica motivazione circa il dolo dell'estraneo in concorso con il pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il caso non rientri nel "falso innocuo": l'alterazione relativa alla provenienza/formalità dell'atto (far apparire la denuncia come redatta in caserma alla presenza del carabiniere) incide sulla funzione documentale e sulla pubblica fede, sicché il dolo generico (la rappresentazione e la volontà dell'"immutatio veri") è dimostrato. Non è richiesto l'"animus nocendi" o l'"animus decipiendi". Per legge, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la ricorrente è stata valutata come concorrente nel falso commesso dal pubblico ufficiale; la responsabilità concorrente può essere desunta dalla volontà di alterare la verità.
art. 476 cod. pen.
Norma sul falso ideologico: la Corte ha ritenuto sussistente il reato perché l'infedeltà dell'attestazione ha inciso sulla natura pubblica e sulla funzione probatoria dell'atto, oltre che sulla pubblica fede.
art. 479 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie di falso in atti pubblici e loro sanzione, richiamato nel contesto della sentenza di merito confermata in relazione alle altre doglianze.
art. 482 cod. pen.
Norma relativa ad altre fattispecie di falsità materiale o ideologica; citata nel quadro dei reati contestati all'imputata e ai coimputati.
art. 49 cod. pen.
Richiamato nel dibattito interpretativo sul "falso innocuo": la giurisprudenza distingue l'inidoneità dell'azione e l'inesistenza dell'oggetto; la Corte applica il criterio della messa in pericolo della pubblica fede come discrimine.
art. 606 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa nell'atto, sanzione alla cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge 18/12/2020 n.176)
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. legge n.176/2020
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in udienza; la causa è stata decisa sulla base degli atti e delle conclusioni scritte.
Massime di principio
- Il "falso innocuo" è caratterizzato esclusivamente dalle alterazioni irrilevanti ai fini dell'interpretazione e della funzione documentale dell'atto; non si valuta in base all'uso che sarà fatto dell'atto.
- La provenienza/formalità di un atto pubblico (es. che sia stato redatto in caserma davanti a un pubblico ufficiale) concorre alla sua funzione probatoria: alterazioni su questi aspetti possono incidere sulla pubblica fede e non sono automaticamente "innocue".
- Per il reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico (la consapevolezza e volontà dell'"immutatio veri"); non è necessario dimostrare l'"animus nocendi" o l'"animus decipiendi".
- Nel concorso tra privato ed pubblico ufficiale, la sussistenza del dolo del privato può essere desunta dal comportamento complessivo e dalla funzione che l'atto alterato assume: la sentenza deve motivare, ma il dolo può essere ritenuto sulla base degli elementi fattuali.
- I ricorsi in Cassazione devono essere adeguatamente motivati: omissioni di argomentazione rilevanti possono determinare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie quando emergano profili di colpa nell'atto impugnatorio.
- Una differenza formale come il luogo di sottoscrizione o la presenza fisica di un pubblico ufficiale può essere considerata materiale ai fini della configurazione del reato di falso se incide sulla funzione pubblica e sulla affidabilità dell'atto.
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