Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1205/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento e/o nullità 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sui siti istituzionali, per le regioni e classi di concorso interesse dei ricorrenti, come pubblicate entro nel periodo compreso tra il giorno 08/08/2024 ed il 16/09/2024, e del relativo del decreto di approvazione, nei limiti di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non prevedono l’inserimento degli odierni istanti, dopo i vincitori, ai fini dello scorrimento delle graduatorie in quanto docenti idonei; 2. nonché ove occorra di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione; 3. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2576 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 ”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 4. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 5. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 77 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 6. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 89 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2576”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 7. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 8. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 9. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 10. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 11. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati; 12. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 13. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. Per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso. Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere ai ricorrenti in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.

Giustizia amministrativa202411652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali di merito del concorso docenti, nella parte in cui non includevano i candidati idonei non vincitori, nonché gli atti normativi e amministrativi presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato il mancato inserimento nelle graduatorie di merito regionali, dopo i vincitori, nonostante il superamento delle prove concorsuali con il punteggio minimo previsto. Hanno dedotto la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento e l'eccesso di potere, sostenendo che l'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei impedisse di conoscere la propria posizione e di beneficiare di eventuali scorrimenti, costringendole al precariato e senza valorizzare la continuità didattica. In via subordinata hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., della disciplina legislativa che non impone la pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei, nonché dubbi di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di precariato pubblico.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato improcedibile nei confronti di una delle ricorrenti, che aveva comunicato il sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivarlo. Per la restante parte il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittima la mancata pubblicazione di una graduatoria comprendente gli idonei non vincitori, poiché l'art. 59, comma 10, lettera d), del d.l. n. 73/2021 e la disciplina concorsuale prevedono la formazione e pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, con eventuale integrazione in caso di rinunce dei vincitori mediante candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce di conoscere il punteggio e la posizione individuale, anche mediante accesso agli atti, né rende impossibili eventuali integrazioni della graduatoria. La posizione dell'idoneo è comunque una mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile come pretesa all'immissione in ruolo, poiché l'amministrazione conserva discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento. La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e giustificata dalle esigenze di celerità del reclutamento PNRR e dalla cadenza annuale delle procedure, senza violazione dei parametri costituzionali o sovranazionali invocati. Sono state ritenute irrilevanti anche le deduzioni sulla continuità didattica e sulla precarietà. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lettera d), d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione impone la graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti banditi e consente l'integrazione in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non vincitori.

  • art. 9 D.D. n. 2575/2023

    La disciplina concorsuale, conforme alla norma primaria, prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non di quella degli idonei non vincitori.

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost.

    I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti infondati: la disciplina semplificata e derogatoria è giustificata dalle esigenze di buon andamento, efficienza e celerità del reclutamento PNRR.

  • direttiva 1999/70/CE

    Il richiamo alla tutela contro il precariato non dimostra l'incompatibilità della disciplina concorsuale, volta a introdurre procedure annuali di qualificazione e reclutamento.

  • art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    È indicata quale disposizione istitutiva e regolatrice della procedura concorsuale, nel quadro del reclutamento del personale docente.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti messi a concorso, prevedendo soltanto l'integrazione per le rinunce dei vincitori, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale comprendente tutti gli idonei non vincitori.
  • La mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non impedisce l'eventuale scorrimento o integrazione della graduatoria, se i candidati possono conoscere il proprio punteggio e la propria posizione mediante l'area personale della procedura o mediante accesso agli atti.
  • Il candidato idoneo non vincitore vanta, rispetto all'eventuale scorrimento, una mera aspettativa e non un diritto all'assunzione, poiché la decisione di procedere allo scorrimento rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, salvo i casi e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • La scelta legislativa di limitare la pubblicazione della graduatoria ai vincitori può essere ragionevole e non lesiva dei principi costituzionali o sovranazionali quando sia collegata a procedure di reclutamento annuali e accelerate inserite nell'ambito del PNRR.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.