Ordinanza n. 48/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento DETERMINAZIONE prot. n. 23556 del 27.11.2025 della Regione Emilia Romagna; - del provvedimento DETERMINAZIONE prot. n. 17100 dell’11.09.2025 della Regione Emilia Romagna; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni regionali relative all’esito della procedura interna di progressione verticale per titoli e colloquio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto dalla Regione Emilia-Romagna mediante procedura di mobilità esterna, ha partecipato a una procedura interna di progressione verticale per il profilo di esperto nella gestione delle procedure amministrative, dei servizi generali e del supporto agli organi istituzionali. Non avendo conseguito il punteggio minimo previsto dal bando, non è stato dichiarato idoneo. Con il ricorso ha contestato la mancata valutazione del servizio precedentemente prestato presso un ente locale, chiedendo l’annullamento delle determinazioni regionali impugnate e la sospensione cautelare della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto alla fondatezza, ha ritenuto applicabile il principio di autoresponsabilità del candidato: spettava al partecipante indicare nella domanda i titoli da sottoporre a valutazione, come espressamente previsto dal bando. Di conseguenza, il ricorrente non può dolersi in sede giudiziale della mancata valutazione di un titolo non indicato nella domanda. Quanto al periculum in mora, il TAR ha osservato che la posizione non era stata assegnata e che il rischio prospettato, consistente nella sua eventuale messa a concorso da parte dell’amministrazione, era meramente ipotetico. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla Regione le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’articolo 55 Cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla prognosi di fondatezza e al periculum in mora.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, il candidato è tenuto, in applicazione del principio di autoresponsabilità, a indicare nella domanda i titoli che intende far valutare quando il bando prevede tale onere.
- Il candidato non può fondatamente contestare la mancata valutazione di titoli che non abbia indicato nella domanda di partecipazione, se tale indicazione era richiesta dalla lex specialis.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato dipende da un evento futuro e meramente ipotetico, quale l’eventuale successiva messa a concorso della posizione non ancora assegnata.
Come è indicizzato
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