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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17058/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della scarcerazione dell'indagato. Venivano dedotti due motivi: (1) nullita e violazione delle norme processuali in relazione alla nomina del difensore di ufficio (richiamando artt. 178 e 97 cod. proc. pen. e 29 disp. att.), con la censura di mancata comunicazione dell'udienza di convalida al difensore originariamente nominato e rilevato un possibile interesse a chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione; (2) nullita dell'ordinanza cautelare per mancata immediata traduzione della misura emessa il 20 novembre 2025 e assenza di interprete, con la conseguenza che l'imputato sarebbe stato messo a conoscenza del provvedimento solo dopo l'interrogatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i due motivi risultano manifestamente infondati. Sulla nomina del difensore di ufficio la Corte ha ritenuto che la rinuncia dei primi due professionisti costituisse motivo giustificato per la nomina di un altro difensore e che tale vicenda non costituisca causa di nullita processuale rilevante ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.; ogni profilo di inadempienza riguarda responsabilita professionale o disciplinare e non influisce sulla validita dell'assistenza difensiva. La presunta possibilita di chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione è stata giudicata ipotetica e comunque preclusa dall'assenza di procura speciale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse dovuta alla scarcerazione dell'indagato prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 309 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La norma sulle nullita connesse all'assistenza del difensore è stata interpretata nel senso che tutela la concreta possibilita di assistenza; le modalita della nomina del difensore di ufficio, quando derivanti da rinuncia di altri professionisti, non determinano automaticamente la nullita del processo

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamata a titolo di principio generale sul diritto alla difesa; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione idonea a far emergere nullita rilevante

  • art. 29 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle formalita della difesa d'ufficio, senza che la Corte riconosca una invalidita del procedimento per le modalita di nomina qui descritte

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c)

    Norma di formulazione dei motivi di ricorso alla Cassazione; utilizzata dal ricorrente per censurare presunte violazioni processuali ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'udienza di convalida; la scarcerazione dell'indagato prima della celebrazione dell'udienza ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, ove ricorrano profili di colpa, all'ammenda; applicata per liquidare spese e imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine alla procedura di trattazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio per assenza di istanza di discussione orale

Massime di principio

  • La rinuncia o il rifiuto di due difensori a ricevere l'incarico di domiciliazione legittima la nomina di un difensore sostitutivo e non determina di per se nullita processuale rilevante
  • Le irregolarita formali nella nomina del difensore di ufficio attengono, in primo luogo, alla sfera disciplinare e professionale dei legali e non necessariamente alla validita del procedimento, salvo che non si dimostri la concreta mancanza di assistenza
  • Per proporre un riesame o un ricorso per questioni legate all'ingiusta detenzione occorre un interesse concreto e specifico; il mero riferimento a una possibile futura azione risarcitoria e ipotetica non basta
  • La scarcerazione dell'indagato prima dell'udienza di riesame o di convalida può determinare la sopravvenuta carenza di interesse rendendo inammissibile il ricorso
  • La mancata immediata traduzione di un provvedimento o la temporanea assenza di interprete rilevano solo se producono un pregiudizio concreto alla difesa non al solo fatto formale; la tempestiva rettifica o la successiva informazione possono escludere la nullita
  • La Corte puo condannare al pagamento delle spese e comminare ammende per ricorsi manifestamente infondati; chi propone impugnazioni senza prospettare valide ragioni di diritto o interesse rischia sanzioni economiche

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