Cassazione Penale, Sentenza n. 45093/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) nullità del giudizio per omessa valida notificazione del decreto di citazione in appello, in quanto la notifica era stata eseguita su un domicilio inesistente e poi presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) violazione dell'art. 143 c.p.p. per omessa traduzione degli atti, con pregiudizio del diritto di difesa trattandosi di imputato straniero; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della pluralità di persone presenti al pronto soccorso (necessaria per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).
La decisione
La Corte Suprema dichiara il primo motivo fondato: la notificazione in appello era viziata perché fondata su un presupposto inesistente (domicilio erroneamente ritenuto dichiarato). Tuttavia, rileva d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione (maturata il 28/03/2023) e, non essendo necessarie ulteriori valutazioni per accertare tale causa di estinzione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il secondo motivo (mancata traduzione) è manifestamente infondato alla luce degli atti che attestano la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato e la sua partecipazione al giudizio; il terzo motivo (presenza di più persone) è ritenuto infondato perché la valutazione dei giudici di merito, basata sulle dichiarazioni del teste e sulla possibilità che i presenti percepissero le ingiurie, è corretta.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore d'ufficio quando l'imputato non è reperito al domicilio; tuttavia la Corte osserva che tale notifica è regolare solo se è stato effettivamente tentato l'invio presso un domicilio valido: se la notificazione al domicilio è stata fondata su un domicilio inesistente, la successiva notifica al difensore d'ufficio non può ritenersi automaticamente regolare.
art. 143 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di traduzione degli atti a favore dello straniero che non comprende la lingua; la Corte ha ritenuto che nei fatti l'imputato avesse dichiarato di comprendere l'italiano e avesse partecipato al processo, escludendo la violazione del diritto di difesa.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce la declaratoria delle cause di non punibilità. La Corte rammenta che l'immediata declaratoria della causa estintiva (prescrizione) opera anche se coesiste una nullità processuale assoluta, purché l'accertamento della causa di estinzione non richieda specifici accertamenti ulteriori.
art. 420 bis, 420 quater, 178, 179 comma 1, 601, 604 comma 5 bis cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente relative a nullità, notificazioni e formalità processuali; la Corte ha esaminato le eccezioni procedurali e ha ritenuto fondata l'eccezione sulla notifica (per le ragioni esposte), ma tale nullità è stata superata dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Repertorio giurisprudenziale citato (Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022; Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009; Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018)
Richiamate per i principi: (a) la prevalenza della declaratoria immediata di cause di non punibilità anche se coesistono nullità assolute quando non sono necessari ulteriori accertamenti; (b) il criterio di 'evidenza' per escludere l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2; (c) il principio che la mera possibilità di percezione delle offese da parte di terzi può integrare l'elemento della pluralità per il reato di oltraggio.
Massime di principio
- La notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima solo se preceduta da un tentativo di notifica presso un domicilio realmente esistente e documentato; notifiche fondate su dati di domicilio errati possono essere invalidate.
- La prescrizione del reato, quando emergibile dagli atti senza ulteriori accertamenti, prevale e impone l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche se coesistono nullità processuali assolute.
- Il diritto alla traduzione degli atti per lo straniero (art. 143 c.p.p.) richiede una prova del concreto bisogno; la dichiarazione e la partecipazione dell'imputato e gli atti processuali che attestano la comprensione della lingua possono escludere la violazione.
- Sui reati che richiedono la presenza di più persone per la consumazione, è sufficiente che le offese siano effettivamente percepibili dagli altri presenti (anche solo nella 'possibilità' di percezione) perché i giudici di merito possano ritenere sussistente l'elemento soggettivo/oggettivo.
- Nel caso di conflitto tra vizi procedurali e cause di estinzione del reato, verificare prima se la prescrizione o altra causa di estinzione sia accertabile dagli atti: se sì, comporta la chiusura del procedimento senza necessità di rinnovare il giudizio.
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