Sentenza del 22/05/2019 n. 13745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I.V. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale lamentando, da un lato, un vizio di motivazione per il mancato esame delle proprie difese e, dall'altro, la violazione della disciplina IVA intracomunitaria e delle norme sulla rideterminazione del margine imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che i ricorsi originari fossero tardivi, poiché il contribuente aveva formalmente rinunciato all'accertamento con adesione e, da quel momento, non operava più la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso principale di I.V. Ha stabilito che la formale rinuncia all'accertamento con adesione fa cessare la sospensione del termine per impugnare; dalla data della rinuncia riprende a decorrere il termine ordinario di sessanta giorni. Poiché I.V. aveva rinunciato il 31 marzo 2009 e aveva notificato i ricorsi solo il 30 aprile 2009, dopo la scadenza del termine, la Corte ha cassato la sentenza regionale e ha dichiarato inammissibili per tardività tutti i ricorsi introduttivi. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre I.V. è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2 e 3
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per l'impugnazione per novanta giorni; l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
La sospensione di novanta giorni opera dopo la presentazione dell'istanza, ma viene meno quando il contribuente manifesta in modo univoco e formale la volontà di rinunciare al procedimento. Da tale rinuncia riprende a decorrere il termine ordinario per impugnare.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 12, comma 2
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che, dopo la rinuncia espressa all'accertamento con adesione, non fosse più applicabile la sospensione del termine di impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato dal contribuente per denunciare il vizio di motivazione della sentenza regionale, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dichiarando inammissibili i ricorsi per tardività.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 26
Sono stati richiamati dal contribuente in relazione alla detrazione e alla rettifica dell'IVA, ma le questioni sostanziali sull'imposta non sono state esaminate per la tardività dei ricorsi.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Richiamato dal contribuente in materia di disciplina IVA, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 46, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamato dal contribuente in relazione alle operazioni intracomunitarie e alla corretta determinazione dell'IVA, senza che la Corte arrivasse a pronunciarsi sul merito.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende normalmente per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento.
- La sospensione non può essere utilizzata dopo una rinuncia formale e univoca del contribuente al procedimento di adesione.
- Dalla data della rinuncia decorre o riprende il termine ordinario di sessanta giorni per proporre ricorso; è quindi essenziale calcolare la scadenza tenendo conto solo del periodo di sospensione effettivamente maturato prima della rinuncia.
- Una dichiarazione di rinuncia resa a verbale, se chiara e inequivoca, può produrre effetti processuali decisivi anche se il contribuente si riserva di impugnare l'atto.
- Quando il ricorso tributario è notificato oltre il termine di legge, il giudice deve dichiararlo inammissibile senza esaminare le contestazioni sostanziali sull'imposta, sull'IVA o sulla legittimità dell'accertamento.
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