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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32864/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto del 15/05/2025 che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. Lamenta violazione di norme processuali e nullità del provvedimento per essere stato emesso dal Presidente anziché dal Tribunale in composizione collegiale, richiamando artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2 c.p.p. e l'art. 71-sexies Ord. pen. Inoltre contesta la affermazione del decreto secondo cui il reclamo non sarebbe stato depositato presso la PEC dell'ufficio giudicante, sostenendo invece che il deposito è avvenuto tramite la PEC dell'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa e che il fascicolo è stato poi trasmesso a Catania.

La decisione

La Corte constata l'abrogazione dell'art. 71-sexies e richiama la disciplina vigente (art. 666 comma 2 c.p.p. e art. 678 c.p.p.). Accoglie la censura processuale: il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente è affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178 c.p.p.), poiché la dichiarazione di inammissibilità di reclami assimilabili ad impugnazioni deve essere adottata dall'organo collegiale del Tribunale di sorveglianza. Per questo motivo la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per le determinazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 71-sexies Ord. pen.

    Richiamato nel provvedimento impugnato ma dichiarato superato dalla Corte: la disciplina applicabile è ormai quella del codice di procedura penale, non della norma abrogata.

  • art. 236 disp. att. c.p.p.

    Richiama l'abrogazione della procedura previgente e la necessità di applicare le norme del c.p.p. vigenti dal 1989.

  • art. 666, comma 2 c.p.p.

    Norma che regola la declaratoria di inammissibilità per le istanze rivolte al Tribunale di sorveglianza, ora pertinente alla materia; la Corte la richiama come disciplina applicabile.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiama il rimedio previsto (ricorso per cassazione) in relazione alle decisioni del Tribunale di sorveglianza che dichiarano inammissibili le richieste.

  • art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Utilizzata per qualificare la nullità assoluta del provvedimento impugnato in ragione della violazione delle norme sulla costituzione del giudice (provvedimento emesso da giudice incompetente per composizione).

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle ragioni tassative che giustificano la declaratoria di inammissibilità e alla competenza dell'organo collegiale a decidere su tali questioni.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Citato nel motivo del ricorrente come norma di riferimento per vizi processuali connessi all'impugnazione (richiamo difensivo); la Corte non si sofferma sul merito applicativo se non per confermare la natura impugnatoria del reclamo.

Massime di principio

  • Quando una decisione che equivale a un'impugnazione (es. reclamo contro rigetto di benefici) è dichiarata inammissibile, la pronuncia in materia deve essere resa dall'organo collegiale competente (Tribunale in composizione collegiale) e non dal solo Presidente; diversamente il provvedimento è nullo per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.
  • La disciplina processuale applicabile deve essere accertata alla luce delle norme vigenti: norme ordinarie abrogate o superate (es. art. 71-sexies Ord. pen.) non possono fondare ancora decisioni, che vanno interpretate secondo le norme del c.p.p. attuali (es. art. 666 e 678 c.p.p.).
  • La declaratoria di inammissibilità per motivi formali (p.es. mancato deposito) rientra tra le decisioni che richiedono verifica collegiale quando il rimedio è assimilabile all'impugnazione; occorre quindi valutare con attenzione sia la correttezza formale del deposito (PEC, ufficio competente) sia eventuali atti di trasmissione tra uffici giudiziari.
  • In presenza di nullità assolute che attengono alla costituzione del giudice, la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti per il corretto ulteriore corso, senza invece decidere nel merito sulla questione principale.
  • Difensore e parti devono documentare con precisione il deposito telematico (PEC) e la ricezione/trasmissione degli atti tra uffici: la prova dell'avvenuto deposito o della trasmissione può incidere sulla valutazione di ammissibilità e sulla competenza a decidere.

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