Cassazione Penale, Sentenza n. 12424/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per truffa continuata in capo al ricorrente nei confronti di Eleonora Daga (capo A). I motivi indicavano: (i) errata valutazione della attendibilità e della credibilità soggettiva della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni presentavano contraddizioni e illogicità e non potevano da sole fondare la condanna; (ii) carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione dei pagamenti tramite ricariche PostePay per sette corse di taxi. In particolare venivano evidenziate anomalie logiche non adeguatamente spiegate dai giudici di merito: la coincidenza quantitativa tra gli importi dei beni acquistati online (mai recapitati) e il costo delle corse contestate; la coincidenza temporale tra accrediti effettuati da terzi alle PostePay della tassista e i pagamenti dovuti per le corse; e il fatto che la tassista non si sarebbe accorta che gli accrediti provenivano da terzi, nonostante le sue modalità abituali di verifica e i presunti prelievi immediati allo sportello. Il ricorrente contestava inoltre la ricostruzione delle modalità dei versamenti (fotografia tessera e uso dello smartphone) ritenute incongruenti rispetto alle dichiarazioni della Daga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi relativi al capo A) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo e al relativo trattamento sanzionatorio, ritenendo sussistente una manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla credibilità della persona offesa e sulla logica dell'accadimento dei fatti (in particolare riguardo alle coincidenze quantitative e temporali dei pagamenti). Per tali ragioni ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Ha invece dichiarato l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità per i reati contestati nei capi C) e D) (per i quali il ricorrente non aveva proposto doglianze), che restano confermati. In precedenza la Corte d'appello aveva unificato le pene in 1 anno e 2 mesi di reclusione e 600 euro di multa; tale trattamento sanzionatorio relativo anche al capo A) viene ora riesaminato in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Si richiama il principio secondo cui per la valutazione delle dichiarazioni della persona coinvolta non è sempre necessaria la presenza di riscontri esterni, ma occorre un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva; la norma non esonera il giudice dall'esigere coerenza logica nella motivazione
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni)
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice, ma la Cassazione può intervenire se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione; pertanto la mera assenza di riscontri esterni non impedisce la revisione in presenza di vizi motivazionali
Massime di principio
- Quando la condanna si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa, il giudice deve operare un rigoroso esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, esplicitando come ha risolto eventuali incongruenze
- L'assenza di riscontri esterni non rende automaticamente inaccettabile la testimonianza della persona offesa (art. 192 co.3 c.p.p.), ma il giudice deve fornire spiegazioni logiche su apparenti coincidenze o anomalie fattuali altrimenti rilevanti
- Contraddizioni manifeste o lacune nella spiegazione della dinamica temporale e quantitativa degli eventi (es. coincidenze tra importi e tempi di pagamento) possono determinare l'annullamento della pronuncia per vizio di motivazione
- La Cassazione può limitare l'annullamento a singoli capi di imputazione quando le doglianze riguardano specifiche posizioni, confermando gli altri capi non impugnati o non gravati da vizi
- In casi analoghi, difensore e giudice d'appello devono dedicare particolare attenzione a spiegare perché non sussistono spiegazioni alternative plausibili alle versioni fornite dalla persona offesa
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