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Legge

L.R. FVG 14/2006

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina l’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dei due IRCCS pubblici del Friuli Venezia Giulia, senza trasformarli in fondazioni. Definisce organi, nomine, funzioni, rapporti con Regione e Stato, attività di ricerca/assistenza, finanziamento, contabilità e regime transitorio per la cessazione dei precedenti incarichi alla nomina dei nuovi.

Riordino degli IRCCS Burlo Garofolo e Centro di riferimento oncologico di Aviano

Riordino degli IRCCS pubblici del Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina l’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS pubblici Burlo Garofolo di Trieste e Centro di riferimento oncologico di Aviano, nell’ambito del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento attua i principi del decreto legislativo n. 288/2003 e coordina assistenza, ricerca e formazione senza trasformare gli istituti in fondazioni.

Finalità e ruolo degli istituti

Il riordino è finalizzato a:

  • integrare la ricerca nel sistema regionale, nazionale e internazionale;
  • integrare le funzioni assistenziali, soprattutto ad alta qualificazione, nel Servizio sanitario regionale;
  • integrare la formazione nel sistema formativo regionale;
  • separare le funzioni di indirizzo da quelle di gestione.

Gli istituti sono enti di diritto pubblico, parte integrante del Servizio sanitario regionale e della rete ospedaliera regionale. Per il Burlo Garofolo è prevista anche l’integrazione logistica con l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste. Gli obiettivi assistenziali sono definiti dal Piano sanitario e sociosanitario regionale, nel quadro del Piano sanitario nazionale; gli obiettivi di ricerca sono stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali.

Organi e assetto di governo

Gli organi degli istituti sono:

  • direttore generale;
  • consiglio di indirizzo e verifica;
  • direttore scientifico;
  • collegio sindacale.

La legge configura quindi un modello di governance articolato, con distinzione tra indirizzo, gestione, ricerca e controllo contabile.

Direzione generale e direzione sanitaria/amministrativa

Il direttore generale:

  • è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute;
  • dura in carica da tre a cinque anni;
  • è il responsabile della gestione complessiva e legale rappresentante dell’istituto.

Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. La disciplina giuridica, economica e previdenziale, nonché requisiti e modalità di nomina, seguono le regole previste per le aziende sanitarie regionali. Il direttore generale intrattiene rapporti con il direttore scientifico per l’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca.

Consiglio di indirizzo e verifica

Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri:

  • tre designati dalla Giunta regionale, che indica anche il presidente;
  • uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
  • uno designato dal Ministro della salute.

È nominato dal direttore generale. I componenti devono essere esperti di comprovata competenza programmatoria, organizzativa, gestionale e scientifica, restano in carica da tre a cinque anni e non possono essere dipendenti dell’istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l’istituto. Partecipano alle sedute, senza voto, il direttore generale e il direttore scientifico.

Il consiglio ha funzioni di indirizzo e verifica della coerenza con programmazione strategica, obiettivi assistenziali e di ricerca. Esprime pareri preventivi obbligatori su:

  • programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;
  • programma annuale e bilancio preventivo;
  • rendiconto annuale e bilancio consuntivo;
  • atto aziendale;
  • costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni;
  • alienazione del patrimonio.

I pareri sono resi entro 15 giorni; il silenzio vale assenso. I provvedimenti difformi, con i relativi pareri, devono essere trasmessi alla Regione. Ai componenti spetta un compenso lordo onnicomprensivo stabilito dalla Giunta regionale.

Direttore scientifico e attività di ricerca

Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni. È scelto tra soggetti con laurea specialistica e comprovate capacità scientifiche e manageriali. È responsabile delle attività di ricerca.

Gli si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali. Egli:

  • promuove e coordina l’attività scientifica e di ricerca;
  • gestisce il relativo budget, attribuito dal direttore generale;
  • individua i responsabili dei singoli progetti di ricerca e assegna i budget specifici;
  • presiede il comitato tecnico scientifico;
  • esprime il parere preventivo obbligatorio sull’articolazione funzionale della ricerca ai fini dell’atto aziendale.

Il budget della ricerca non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all’istituto per l’attività di ricerca e, complessivamente, agli stanziamenti specificamente destinati all’istituto in ragione della sua natura scientifica.

Collegio sindacale e controllo

Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e dura in carica tre anni. È composto da cinque membri:

  • tre designati dalla Giunta regionale, che indica anche il presidente;
  • uno designato dal Ministero della salute;
  • uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

Esercita le funzioni previste dalla normativa regionale richiamata e ai componenti spettano i compensi previsti dal decreto legislativo n. 502/1992.

Comitato tecnico scientifico e comitato etico

Il comitato tecnico scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività clinica e di ricerca. È nominato e presieduto dal direttore scientifico; vi partecipa di diritto il direttore sanitario. È composto da altri dieci membri proposti dal consiglio di indirizzo e verifica, in rappresentanza di responsabili di dipartimento, personale sanitario dirigente, professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, esperti esterni ed esperti di ricerca. La durata non può superare quella del direttore scientifico. I componenti esterni ricevono un compenso stabilito dalla Giunta regionale.

Il comitato etico indipendente opera secondo la disciplina statale richiamata sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali. È nominato dal direttore generale, sentiti ordini, collegi professionali e associazioni di volontariato e tutela dei pazienti più rappresentative a livello regionale. È composto da esperti di bioetica, materie giuridiche, farmacologia, biostatistica, medici, un rappresentante delle professioni sanitarie, oltre al direttore scientifico, al direttore sanitario e al responsabile della farmacia. Valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica, esprime pareri e formula proposte nelle materie di competenza.

Integrazione tra assistenza, ricerca e programmazione istituzionale

Stato e Regione possono definire intese di programma pluriennali per coordinare:

  • programmazione degli obiettivi e dell’attività di ricerca e relativa copertura finanziaria;
  • attività assistenziale coerente con la programmazione sanitaria regionale e funzionale alla ricerca;
  • sistema tariffario e finanziamento dell’attività assistenziale, tenendo conto del nesso ricerca-assistenza;
  • programmazione degli investimenti e relativa copertura finanziaria;
  • ulteriori materie concordate tra le parti.

La Regione promuove inoltre accordi con le altre regioni sedi di IRCCS per coordinare la ricerca corrente e finalizzata e per la collaborazione con lo Stato.

Attività strumentali, partecipazioni societarie e valorizzazione

Gli istituti, nel rispetto della natura pubblica e non lucrativa dell’attività, possono svolgere o partecipare ad attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili e coerenti. Ciò è possibile previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e, se il parere è negativo, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Sono consentiti accordi, convenzioni, consorzi e società di capitali con soggetti pubblici o privati dotati di adeguata capacità economico-finanziaria, nel rispetto di alcuni principi:

  • compatibilità con le risorse disponibili;
  • tutela della proprietà dei risultati scientifici;
  • destinazione di eventuali utili agli scopi istituzionali, soprattutto alla ricerca.

In particolare, possono essere svolte attività di sostegno e sviluppo di assistenza, ricerca e formazione; realizzate e gestite strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca; attuate iniziative di diffusione, trasferimento e valorizzazione economica dei risultati della ricerca; svolti servizi accessori alle attività assistenziali, formative e gestionali; amministrato e valorizzato il patrimonio immobiliare disponibile.

Se partecipano a società di capitali, gli istituti devono detenere almeno il 20% del capitale sociale; devono inoltre essere previsti quorum deliberativi rafforzati per le decisioni più rilevanti e la possibilità di nominare rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale in proporzione alla quota detenuta.

Organizzazione, personale e atto aziendale

L’organizzazione degli istituti deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed economicità, per assicurare efficacia ed efficienza gestionale. Gli istituti adottano l’atto aziendale secondo i principi e criteri definiti dalla Giunta regionale.

Al personale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.

Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità

Gli atti di programmazione sanitaria regionale devono evidenziare obiettivi, risorse finanziarie e personale destinati alla ricerca.

Il patrimonio degli istituti è quello indicato dal decreto legislativo n. 288/2003. Restano in capo agli istituti i rapporti giuridici ed economici, compresi quelli relativi al personale dipendente, pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Entro 90 giorni dall’insediamento, il direttore generale redige un atto ricognitivo dei beni e delle attività/passività esistenti; le risultanze costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale.

Il finanziamento delle attività avviene secondo le disposizioni nazionali e regionali applicabili e secondo le eventuali intese di programma. Gli istituti adottano la contabilità economico-patrimoniale secondo la disciplina delle aziende sanitarie regionali. La Regione emana direttive per la separata contabilizzazione dell’attività di ricerca e di altre eventuali funzioni o attività da tenere distinte.

Coordinamento con la normativa statale e regime transitorio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti per le aziende sanitarie regionali, il decreto legislativo n. 288/2003 e i principi generali dell’intesa Stato-Regioni del 1 luglio 2004, come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005.

A decorrere dalla data di conferimento degli incarichi previsti per direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, collegio sindacale e comitato etico, cessano i corrispondenti incarichi conferiti secondo la normativa previgente.

Portata temporale e attualità applicativa

La legge è entrata in vigore il 31 agosto 2006 e disciplina un assetto istituzionale e organizzativo tuttora legato a un quadro sanitario specifico degli IRCCS regionali. Non contiene termini di efficacia limitata nel tempo per la sua applicazione sostanziale, ma il regime transitorio prevedeva la cessazione dei vecchi incarichi alla nomina dei nuovi organi.

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