L.R. FVG 15/2006
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 15/2006 sostituisce l’art. 23 della l.r. 8/2003 imponendo nelle strutture sportive aperte al pubblico la presenza di un professionista qualificato in scienze motorie o titoli equivalenti, con obbligo di comunicazione al Comune e sanzioni in caso di violazione. Prevede alcune esclusioni e una norma transitoria di 12 mesi per le strutture già attive.
Tutela dei praticanti nelle strutture sportive e requisiti del direttore tecnico
Tutela dei praticanti nelle strutture sportive
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sul testo unico in materia di sport e tempo libero per rafforzare la tutela sanitaria e professionale dei praticanti attività motorie nelle strutture sportive aperte al pubblico. La disciplina riguarda il territorio regionale e introduce requisiti minimi per il personale responsabile dell’attività.
Ambito di applicazione e professionisti richiesti
Le strutture sportive aperte al pubblico destinate ad attività motorie finalizzate al corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona devono avvalersi della presenza costante di almeno un professionista qualificato. Il requisito è soddisfatto da chi possiede:
- laurea in scienze motorie;
- diploma universitario ISEF;
- altri titoli equipollenti.
Direttore tecnico: nomina, comunicazione e responsabilità
Prima dell’inizio dell’attività, il gestore della struttura deve comunicare al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo del professionista incaricato e i relativi titoli. Il professionista assume la funzione di direttore tecnico ed è responsabile dell’applicazione dei programmi svolti nella struttura.
Il direttore tecnico deve inoltre verificare:
- il possesso dell’idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla certificazione medica ove prevista dalla normativa vigente;
- il rispetto delle norme antidoping.
Obblighi per Province e Comuni
Quando Province e Comuni promuovono iniziative di attività motorie o sportive a tutela della salute dei cittadini, devono avvalersi anch’essi di soggetti in possesso dei titoli professionali indicati per il direttore tecnico.
Esclusioni
Non si applicano le disposizioni principali alle seguenti attività:
- educazione fisica prevista dai programmi scolastici;
- attività motorie disciplinate da norme delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- attività libere amatoriali svolte individualmente o collettivamente, anche in aree pubbliche attrezzate.
Regime sanzionatorio e conseguenze dell’inosservanza
La violazione degli obblighi relativi alla presenza del professionista, alla comunicazione preventiva, ai compiti del direttore tecnico e all’uso di soggetti qualificati da parte di Province e Comuni comporta:
- la revoca degli incentivi previsti dalla legge regionale;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro a carico del gestore dell’attività.
Le sanzioni sono irrogate secondo la legge regionale sulle sanzioni amministrative regionali; la competenza spetta al Comune, salvo che il trasgressore sia il Comune stesso, caso in cui provvede la Regione.
Altri soggetti abilitati all’operatività nelle strutture
Ferma restando la presenza del professionista qualificato prevista come regola generale, nelle strutture sportive possono operare anche altri soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15, abbiano svolto almeno 24 mesi di attività negli ultimi 5 anni e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI;
- titolo rilasciato da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI;
- titolo rilasciato da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- frequenza di appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale.
Norma transitoria
Le strutture già in attività alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi. Il termine è rilevante solo per l’adeguamento delle strutture preesistenti ed è ormai decorso.
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