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Legge

L.R. FVG 17/2006

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 17/2006 introduce e modifica discipline in agricoltura, montagna, ambiente, parchi, caccia, pesca e urbanistica. Molte misure riguardano il solo anno 2006 e alcuni termini transitori specifici (es. domande già presentate, proroghe fino al 31/12/2008, regimi temporanei di 3 anni o fino a normativa successiva).

Interventi in materia di risorse agricole, montagna, ambiente, caccia, pesca e pianificazione territoriale

Interventi regionali in agricoltura, montagna, ambiente e pesca

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17 del 25 agosto 2006 interviene su una pluralità di settori, aggiornando norme regionali in materia agricola, montana, ambientale, faunistico-venatoria, di pesca e di pianificazione territoriale. In diversi casi introduce misure transitorie o finanziarie limitate al 2006, oltre a regimi provvisori in attesa di regolamenti attuativi o di una disciplina organica successiva.

Agricoltura, filiere e organizzazioni dei produttori

La legge rafforza alcuni strumenti di sostegno al comparto agricolo e alle sue forme associative. Vengono aggiornati i limiti dei contributi per istituzioni e associazioni della minoranza slovena, il fondo di rotazione agricolo e le regole per gli aiuti alle organizzazioni dei produttori.

Sono previste:

  • la riduzione fino al 90% della spesa ammissibile per contributi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena, nei territori e per le finalità già individuate dalla normativa richiamata;
  • l’eliminazione di un precedente limite di spesa di 300.000 euro per talune operazioni del fondo di rotazione regionale nel settore agricolo;
  • la possibilità di concedere, ai beneficiari della legge regionale n. 80/1982 che estinguono anticipatamente prestiti e mutui agevolati in ammortamento, nuovi finanziamenti agevolati pari al debito residuo estinto.

Per le organizzazioni dei produttori, la Regione:

  • ne riconosce le organizzazioni attive nella produzione dei prodotti dell’allegato I del Trattato CE, secondo la normativa nazionale;
  • istituisce un elenco regionale presso la Direzione centrale competente, con iscrizione anche di associazioni già riconosciute in passato e di organizzazioni partecipate da enti locali o da soggetti pubblici, su richiesta;
  • può concedere contributi per costituzione e avviamento, in assenza di misure analoghe nelle organizzazioni comuni di mercato;
  • può finanziare programmi annuali di attività e alimentare il fondo di esercizio, nei limiti degli aiuti di Stato e con regole fissate da regolamento regionale;
  • prevede controlli e vigilanza sul permanere dei requisiti, con perdita del riconoscimento in caso di venire meno dei requisiti essenziali o di mancato rispetto delle disposizioni statutarie per due anni consecutivi.

Per l’avviamento delle organizzazioni dei produttori, i contributi sono concessi per un massimo di cinque anni dal primo anno successivo al riconoscimento e comunque entro un arco di sette anni; l’intensità massima può arrivare al 100% nel primo anno, poi 80%, 60%, 40% e 20% nei successivi.

Zone montane e servizio scolastico

La disciplina di sostegno alle zone montane viene estesa anche alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci, tra i soggetti di gestione associata ammessi ai contributi previsti per il settore forestale.

Viene inoltre riscritto il regime del servizio scolastico nei territori montani. La Regione può intervenire per alleggerire gli oneri di trasferimento degli insegnanti che prestano stabilmente servizio in scuole ubicate nei territori montani, mediante:

  • contributi pluriennali, per un massimo di cinque anni, per insegnanti a tempo indeterminato che assumono sede permanente in un istituto dei comprensori montani;
  • contributi annuali per insegnanti a tempo determinato che abbiano già prestato almeno un anno di servizio nello stesso istituto e riconfermino senza interruzione la sede.

I contributi sono riservati agli insegnanti residenti in un comune distante almeno venti chilometri dal comune sede dell’istituto. Le spese gravano sul Fondo regionale per lo sviluppo montano. La concessione è affidata a Comunità montane e Province tramite i Comuni sede dell’istituto, secondo criteri e modalità stabiliti da regolamento regionale. Tra le priorità sono indicate, in ordine, la maggiore distanza della residenza, poi l’ordine di scuola: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, primaria.

Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge è prevista una disciplina transitoria: si applica la normativa previgente e viene destinata una spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano.

Agriturismo e interventi edilizi in area agricola

In materia di agriturismo, nei centri aziendali collocati in zona agricola, quando sia svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico. La facoltà è subordinata a un indice massimo di fabbricabilità fondiaria pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 mc.

Aiuti de minimis e semplificazioni nel settore agricolo

La Giunta regionale è autorizzata, con atto di indirizzo, a delimitare l’ambito di applicazione nel territorio regionale del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

È inoltre soppressa la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose, con conseguente eliminazione di un adempimento ormai superato.

Prodotti biologici nelle mense pubbliche

La legge regionale sui prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche viene rafforzata nella parte dedicata alla promozione dell’agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia.

Sono introdotti due elementi principali:

  • i prodotti agevolabili devono provenire almeno per il 40% da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica in Friuli Venezia Giulia;
  • la percentuale di contributo prevista per una delle fattispecie dell’articolo 4 della legge regionale n. 15/2000 passa dall’80% al 90%.

Tutela delle produzioni e aiuti in caso di calamità

Per assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, la legge stanzia risorse per l’ERSA e per l’esercizio delle relative competenze nel 2006.

In materia di avversità atmosferiche:

  • la Regione deve adottare un regolamento che semplifichi e razionalizzi le procedure di verifica dei danni alle singole aziende, con parametri basati su valori medi di riferimento e controlli tecnici a campione su almeno il 5% delle domande;
  • la Direzione centrale competente può avvalersi di CAA, ERSA e ARPA per la stima provvisoria dei danni, la delimitazione del territorio colpito e l’accertamento definitivo;
  • è previsto un contributo straordinario fino a 5.000 euro per le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia che abbiano subito danni alla produzione lorda vendibile, esclusa la zootecnia, non inferiori al 40% a causa della siccità del 2006;
  • il contributo regionale è compensato, in caso di successivo aiuto statale per il medesimo evento, mediante decurtazione del sostegno nazionale;
  • un regolamento regionale può definire ulteriori criteri e modalità applicative.

Tartufi e funghi

La disciplina dei tartufi viene aggiornata valorizzando il ruolo delle associazioni dei tartufai.

In particolare:

  • la Regione riconosce, in attesa della costituzione dei consorzi, le associazioni dei tartufai come interlocutori per promozione, tutela e sviluppo del settore;
  • per l’autorizzazione alla raccolta del tartufo è richiesto il superamento di un esame di idoneità presso una commissione ERSA composta da rappresentanti dell’Agenzia, della federazione micologica, delle associazioni dei tartufai e delle organizzazioni agricole;
  • viene prevista la possibilità di riconoscere associazioni regionali dei tartufai mediante regolamento entro 180 giorni;
  • tali associazioni possono comprendere soggetti della ristorazione, commercializzazione e altri interessati alla tutela e alla promozione del tartufo.

Per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, la riforma è ampia e introduce un sistema organico di autorizzazioni, permessi temporanei, limiti quantitativi, organi consultivi, vigilanza e sanzioni. In sintesi:

  • la raccolta è subordinata ad autorizzazione permanente per i maggiorenni, previo colloquio, o a permesso temporaneo non rinnovabile fino a 15 giorni;
  • sono previste esenzioni dal colloquio per alcuni soggetti già titolari di precedenti permessi e per i micologi certificati;
  • il limite ordinario di raccolta giornaliera è di 3 kg pro capite, elevato a 15 kg per taluni residenti che raccolgono per integrare il reddito familiare;
  • possono essere stabiliti divieti permanenti o temporanei per esigenze di tutela dell’ecosistema o sanitarie;
  • è istituita una Commissione scientifica regionale per la micologia e commissioni territoriali per i colloqui;
  • sono previste speciali autorizzazioni temporanee per studio o rassegne micologiche;
  • sono disciplinati i corrispettivi, con differenziazione tra residenti e non residenti e con possibili riduzioni fino al 100%;
  • è introdotta una disciplina transitoria fino a tre anni, durante i quali possono essere rilasciati permessi temporanei;
  • sono fissate sanzioni amministrative, confisca dei funghi, ritiro dell’autorizzazione annuale o revoca del permesso temporaneo nei casi di violazione.

Pesca e allevamento ittico

La legge interviene sia sulla pesca in impianti privati o pubblici, sia sul novellame destinato all’allevamento, sia sulle concessioni per molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

Per gli impianti di pesca in laghetti, cave e specchi d’acqua privati o pubblici, anche se comunicanti con acque pubbliche:

  • l’attività non è soggetta alle regole ordinarie della legge regionale sulla pesca nelle acque interne;
  • l’autorizzazione alla gestione è rilasciata dall’Ente Tutela Pesca ai titolari o conduttori;
  • non è consentito trasferire esemplari vivi, salvo il trasporto di materiale ittico destinato al ripopolamento di impianti analoghi;
  • l’autorizzazione deve indicare condizioni tecniche e sanitarie, specie ittiche, rifornimento idrico, durata, dimensioni del bacino e modalità di prova della provenienza del pescato;
  • non si applicano il calendario della pesca sportiva e il regolamento gare;
  • sono previste sanzioni pecuniarie e sospensione dell’autorizzazione in caso di violazioni.

Per il novellame da destinare all’allevamento nella laguna di Marano-Grado, la disciplina viene affidata a un regolamento regionale da adottare entro 120 giorni, con vincoli su durata, periodo primaverile, quantitativi e coordinamento con i pescatori. La violazione delle regole è sanzionata con multe da 1.000 a 10.000 euro.

Per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, vengono introdotti ulteriori principi per le procedure di concessione, tra cui:

  • termini certi per bandire le selezioni dei concessionari;
  • tutela della programmazione dell’attività del concessionario già insediato;
  • durata minima della nuova concessione non inferiore a nove anni, salvo rinuncia o decadenza;
  • obbligo per il subentrante di rilevare prodotto e attrezzature del concessionario uscente a prezzo stimato da perito imparziale.

Avversità atmosferiche e programmi di intervento

La legge disciplina anche i programmi di azione obbligatori contro l’inquinamento da nitrati di origine agricola, che sono approvati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta e su proposta congiunta degli Assessori competenti per agricoltura e ambiente.

In materia di spandimento degli effluenti di allevamento, per l’attuazione della disciplina prevista dalla legge finanziaria 2006 si applicano i criteri tecnici statali del decreto ministeriale 7 aprile 2006, che sostituiscono le eventuali disposizioni amministrative regionali adottate nelle more.

Natura, biodiversità e Rete Natura 2000

La legge contiene un insieme di misure urgenti per la tutela della natura e della biodiversità.

È stabilito che, fino all’approvazione della normativa regionale organica sulle misure di conservazione della Rete ecologica Natura 2000:

  • nel SIC IT3310009 “Magredi del Cellina” sono vietati transito motorizzato fuori dalle strade, sfalcio in determinati periodi, pascolo oltre certe soglie, dissodamento e conduzione di cani senza guinzaglio in periodi prefissati;
  • la Giunta regionale deve istituire entro 60 giorni la ZPS “Magredi di Pordenone”, alla quale si applicano le stesse norme di salvaguardia;
  • l’Amministrazione regionale deve informare i cittadini sulle nuove disposizioni;
  • nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 devono essere definite le modalità di attuazione della misura “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE”.

Per i fondi in concessione demaniale, le limitazioni entrano in vigore alla scadenza delle concessioni in essere.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, confisca e obbligo di rimessa in pristino per le violazioni delle norme di salvaguardia.

Parchi, riserve naturali e demanio idrico regionale

In materia di parchi e riserve naturali:

  • viene attribuito all’Organo gestore il compito di provvedere nelle fasi previste dalla legge, sostituendo il precedente riferimento all’Amministrazione regionale in sede di prima applicazione;
  • è istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba, perimetrata provvisoriamente nella cartografia allegata;
  • entro il 31 dicembre 2007 devono essere completati il piano di conservazione e sviluppo e il regolamento della Riserva.

Per il demanio idrico regionale, le porzioni di demanio con naturalità particolarmente significativa, specie se rilevanti per habitat e specie di interesse comunitario o endemiche, rare o minacciate, possono essere attribuite alla disponibilità, gestione e vigilanza del competente Servizio regionale tramite deliberazione della Giunta.

Fruizione turistico-ricreativa e sanzioni sui beni regionali

La legge prevede un regolamento regionale per disciplinare la fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.

Sono previste:

  • sanzioni amministrative da 30 a 300 euro per le violazioni del regolamento;
  • obbligo di rimessa in pristino in caso di manomissione, alterazione o deterioramento dei beni;
  • una ulteriore sanzione da 200 a 20.000 euro se il ripristino non è possibile o è solo parziale;
  • esclusione del pagamento in misura ridotta;
  • istituzione di appositi capitoli e proventi per le sanzioni.

Urbanistica, bonifica ed espropriazioni

La legge introduce varie norme di semplificazione nel settore urbanistico e delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

In sintesi:

  • nei comuni montani le fasce di rispetto cimiteriale possono essere ridotte fino a 35 metri, con piano regolatore o variante e previo parere sanitario;
  • per opere pubbliche di bonifica e irrigazione in zona agricola omogenea E, non soggette a vincoli paesaggistici o culturali, il recepimento del progetto definitivo può valere come variante urbanistica, con procedure semplificate;
  • in determinati casi di delegazione amministrativa intersoggettiva, l’approvazione della variante può avvenire contestualmente al recepimento del progetto definitivo;
  • i Consorzi di bonifica possono usare il DPR 327/2001 anche per fasi espropriative non concluse relative a progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima dell’entrata in vigore del Testo unico;
  • per i piani di ricomposizione fondiaria sono disciplinati deposito, pubblicità, osservazioni, conferenza di servizi e approvazione del progetto preliminare;
  • l’autorizzazione edilizia in precario rilasciata nei comuni montani per attività agricole, agrituristiche e forestali è prorogata di diritto al 31 dicembre 2008.

Decorrenze, regimi transitori e limiti temporali

Molte disposizioni hanno efficacia limitata o temporanea. In particolare:

  • alcune autorizzazioni e domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge continuano a seguire la disciplina previgente;
  • per il servizio scolastico montano si prevede una durata massima dei contributi pluriennali di cinque anni;
  • per le organizzazioni dei produttori l’avviamento è finanziabile per un massimo di cinque anni e comunque entro sette anni;
  • per i funghi esiste una disciplina transitoria fino a tre anni;
  • per la Riserva della Val Alba gli adempimenti regolamentari e di pianificazione devono essere completati entro il 31 dicembre 2007;
  • per le autorizzazioni edilizie in precario nelle zone montane la proroga arriva al 31 dicembre 2008;
  • per il SIC Magredi del Cellina e la futura ZPS Magredi di Pordenone, le misure di salvaguardia valgono fino all’approvazione della normativa regionale organica sulle misure di conservazione Natura 2000.

Copertura finanziaria e bilancio 2006

La legge contiene numerose disposizioni di copertura finanziaria riferite al bilancio pluriennale 2006-2008 e al bilancio 2006, con imputazione a specifiche UPB e capitoli. Molte autorizzazioni di spesa sono limitate all’esercizio 2006 e sono accompagnate da storni o istituzioni “per memoria” di capitoli di entrata per sanzioni amministrative. Tali previsioni hanno rilievo contabile per l’anno di riferimento, ma non introducono di per sé regole permanenti di settore.

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