Sentenza n. 882/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia di archiviazione delle istanze di rilascio del nulla osta e dei permessi di soggiorno per lavoro, motivati dalla mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società datrice di lavoro e i tre aspiranti lavoratori stranieri hanno impugnato cumulativamente i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia aveva archiviato le rispettive istanze, deducendo l’assenza del preavviso di rigetto, la manifesta ingiustizia e l’erroneità degli atti. I contratti di soggiorno erano stati trasmessi via PEC dal SUI il 1° maggio 2026, con l’obbligo di sottoscrizione da parte dei lavoratori e del legale rappresentante della società e di successivo inserimento telematico nel Portale Servizi ALI entro quindici giorni. Nessuno dei tre contratti era stato trasmesso. I ricorrenti hanno sostenuto che, essendo il termine scaduto di sabato 16 maggio 2026, esso dovesse essere prorogato a lunedì 18 maggio 2026 e che, dopo la scadenza, il portale non consentisse più l’inserimento. Tale impossibilità non è stata tuttavia dimostrata e non risultavano tentativi di trasmissione con modalità digitali alternative, quale la PEC.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, tralasciando la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso cumulativo, non pacifica per l’indimostrata identità delle posizioni soggettive. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 renda ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro quindici giorni. Il termine è stato qualificato come perentorio in ragione della formulazione normativa e ritenuto scaduto il 16 maggio 2026. Il Collegio ha considerato irrilevante stabilire se la proroga prevista dall’art. 155, comma 3, c.p.c. per i termini processuali potesse applicarsi al termine procedimentale, poiché i contratti non erano stati comunque trasmessi neppure successivamente e non era stata provata l’impossibilità di farlo né erano state utilizzate modalità alternative. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990, doveva definire espressamente il procedimento una volta verificatasi la mancata acquisizione di un elemento istruttorio essenziale. L’archiviazione è stata ritenuta sostanzialmente equivalente a una definizione di improcedibilità per impossibilità di completare l’istruttoria, imputabile esclusivamente ai richiedenti. Trattandosi di un esito vincolato dalla legge, non erano necessarie le garanzie partecipative del preavviso di rigetto. La motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta pienamente conforme al dato normativo e sufficiente. Spese compensate per la peculiarità e novità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro quindici giorni costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno; il termine è stato qualificato come perentorio.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento amministrativo insieme al comma 5-ter quale base normativa dell’obbligo di trasmissione del contratto firmato digitalmente.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto e di provvedere quando si verifica un evento che impedisce la prosecuzione dell’istruttoria.
art. 155, comma 3, c.p.c.
Il TAR ha ritenuto irrilevante stabilire se la proroga del termine cadente di sabato, prevista per i termini processuali, fosse applicabile al termine procedimentale, poiché i contratti non erano stati comunque trasmessi neppure successivamente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disposizione normativa stabilisce che la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro un termine determinato impedisce il rilascio del permesso di soggiorno, il termine deve essere rispettato come perentorio e la sua inosservanza legittima la definizione negativa del procedimento.
- L’archiviazione dell’istanza di rilascio del titolo di soggiorno è legittima quando la mancata acquisizione, entro il termine previsto, di un documento istruttorio essenziale impedisce la prosecuzione dell’istruttoria ed è imputabile al richiedente.
- È irrilevante discutere della proroga del termine quando il documento non sia stato trasmesso neppure dopo la scadenza e il richiedente non dimostri l’impossibilità di utilizzare il portale né abbia tentato modalità alternative di trasmissione.
- Quando l’esito del procedimento è vincolato dalla mancata osservanza di un adempimento documentale essenziale previsto dalla legge, l’Amministrazione non è tenuta a formulare il preavviso di rigetto, poiché la partecipazione procedimentale non potrebbe incidere sull’esito.
- Un provvedimento di archiviazione fondato sulla mancata trasmissione tempestiva di un documento essenziale è sufficientemente motivato quando indica l’inadempimento, la relativa scadenza e la norma che ne ricollega effetti ostativi al rilascio del titolo.
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