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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28880/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Aniello Romano e Giuseppe Pierno. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inflitto una sanzione equitativamente fissata in euro 3.000 da versare alla cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza con motivi che, come contestato dalla Corte, erano aspecifici e miravano in realtà a una rinnovata valutazione della congruità della pena. Inoltre, i ricorsi di Romano e Pierno sono stati ritenuti inammissibili per mancata legittimazione: soltanto Hicham Oisfi aveva originariamente esercitato l'impugnazione che aveva ottenuto l'annullamento con rinvio; l'estensione dell'effetto dell'annullamento ai non ricorrenti (Romano e Pierno) ai sensi dell'art. 587 c.p.p. non attribuisce loro il diritto a proporre ex novo ricorso in Cassazione quando la loro sentenza è divenuta irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'annullamento per motivi comuni può estendersi anche agli imputati che non hanno proposto ricorso, quando si tratta di motivi non personali; tale estensione però non riconsegna il termine di impugnazione né autorizza l'imputato non originariamente ricorrente a proporre un nuovo ricorso in Cassazione se la sua sentenza è divenuta irrevocabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, a una somma a titolo di ammenda versata alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un imputato che non ha presentato il ricorso originario non acquisisce, per il solo effetto dell'estensione dell'annullamento disposto nei confronti di altri, il diritto di proporre successivamente ricorso in Cassazione se la sua condanna è ormai divenuta irrevocabile
  • I motivi aspecifici che puntano esclusivamente a una nuova valutazione della congruità della pena sono generalmente inammissibili in sede di legittimità quando la determinazione della pena è adeguatamente motivata e non frutto di arbitrio
  • L'accoglimento di un motivo comune può dare agli imputati originariamente non ricorrenti la facoltà di partecipare al nuovo giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non comporta la restitutio in integrum del termine di impugnazione
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e infliggere ammende qualora sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; è quindi importante verificare la legittimazione e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso
  • Prima di proporre ricorso per Cassazione, occorre accertare che il proprio interesse ad impugnare non sia stato già definitivamente compromesso dall'irrevocabilità della sentenza

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