Cassazione Penale, Sentenza n. 10664/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio chiedendo il riconoscimento della continuazione ex art.81 cod. pen. tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Firenze del 28/04/2016 (reato previsto dall'art.11 d.lgs. n.74/2000). Sosteneva omogeneità delle violazioni, analogia del modus operandi, contiguità temporale e spaziale e identità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente escluso la continuazione avendo rilevato l'assenza dell'identità del disegno criminoso e l'insufficienza dei soli elementi indicati dalla difesa (uso della stessa qualità professionale, contiguità temporale/spaziale e fine di lucro). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.81 cod. pen.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: l'agente deve essersi previamente rappresentato e aver unitariamente deliberato più condotte. Non si confonde con un generico programma di vita delinquenziale; la sussistenza va desunta da indizi (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione).
art.11 d.lgs. n.74/2000
Norma che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la Corte ha ritenuto che la fattispecie giudicata con la sentenza del 28/04/2016 fosse diversa e non omogenea rispetto ai reati del presente procedimento, per cui non sussisteva la continuazione.
art.8, comma 2, d.lgs. n.74/2000
Richiamato nella fase istruttoria/di rinvio: in un precedente passaggio di causa la Cassazione ha indicato criteri di aggregazione di capi quando fatture riguardino la stessa annualità; utile ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio ma non risolutivo sulla continuazione.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in ordine ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto il motivo proposto manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La continuazione ex art.81 cod. pen. richiede l'identità del disegno criminoso: non basta la mera reiterazione di reati dello stesso tipo o una generale propensione a delinquere.
- Elementi decisivi per riconoscere la continuazione: unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, breve intervallo temporale tra gli episodi, identità della natura del reato, analogia del modus operandi e ripetuta compartecipazione degli stessi soggetti; anche alcuni di questi indici, se significativi, possono essere sufficienti.
- Fattori quali l'utilizzo della medesima qualifica professionale, la contiguità temporale o spaziale e il fine di lucro, presi isolatamente, non sono generalmente sufficienti a comprovare l'identità del disegno criminoso.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione può essere proposta anche nella fase di giudizio di rinvio, ma il giudice è vincolato ai limiti derivanti dal giudicato parziale e dai principi di diritto già enunciati dalla Cassazione.
- Un ricorso che risulti manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e ammenda; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni.
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