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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 05586/2022;

Giustizia amministrativa202302468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza comunale di rigetto di istanze di condono edilizio relative ad ampliamenti e modifiche interne di un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado era stata impugnata l’ordinanza del Comune di Napoli che aveva respinto quattro istanze di condono edilizio, oltre al verbale di sopralluogo e ad altri atti istruttori e urbanistici, alla delibera del Comitato Istituzionale e alla perimetrazione dell’Autorità di Bacino. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non erano state censurate tutte le autonome ragioni poste a fondamento del diniego, esaminando comunque gli ulteriori motivi ad abundantiam. L’appellante ha dedotto: l’erroneità della decisione sulla mancata notifica dell’atto agli altri proprietari; il difetto di istruttoria per la realizzazione degli abusi anteriormente all’adozione del vincolo e per la non integrale ricadenza dell’area nella perimetrazione del PSAI; l’erronea considerazione dei vincoli derivanti dal d.m. 28 marzo 1985 e dalla legge n. 431/1985; la mancata adeguata valutazione delle osservazioni procedimentali; il difetto di motivazione dell’ordinanza comunale. In appello l’appellante ha inoltre chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti contro una nuova relazione dell’Ufficio Condono depositata dal Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha negato il rinvio, rilevando che in appello i motivi aggiunti possono essere proposti soltanto contro gli atti già impugnati in primo grado e non contro nuovi atti adottati dall’amministrazione resistente. Ha poi dichiarato l’appello inammissibile perché l’appellante ha riproposto le censure rivolte al merito del diniego senza impugnare la statuizione decisiva del TAR, ossia l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni autonome dell’atto impugnato. Tale statuizione, non censurata, è passata in giudicato. Le considerazioni svolte dal TAR sul merito erano state formulate ad abundantiam, dopo la declaratoria di inammissibilità, e quindi avevano natura meramente ipotetica e non dispositiva; non sussisteva interesse a impugnarle autonomamente. L’appello è stato pertanto rigettato, con condanna dell’appellante al pagamento di euro 4.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 104, ultimo comma, c.p.a.

    motivi aggiunti non possono essere formulati avverso nuovi atti adottati dall’Amministrazione resistente, ma solo ed esclusivamente avverso gli atti già impugnati in primo grado

    In appello l’ambito dei motivi aggiunti è circoscritto agli atti già impugnati in primo grado; non possono essere utilizzati per introdurre l’impugnazione di nuovi atti amministrativi sopravvenuti.

  • art. 101 c.p.a.

    proposizione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    L’appello deve contenere specifiche critiche rivolte ai capi e alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza confronto con la decisione appellata, determina l’inammissibilità.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, senza censurare il capo decisorio e la ragione giuridica che ne sostiene l’esito, è inammissibile ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
  • Quando il giudice di primo grado dichiara inammissibile il ricorso e svolge comunque argomentazioni sul merito ad abundantiam, l’appello deve anzitutto censurare la declaratoria di inammissibilità. In mancanza, tale statuizione passa in giudicato e le argomentazioni di merito, prive di portata dispositiva, non possono essere autonomamente impugnate.
  • È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione diretta esclusivamente contro un obiter dictum, poiché le considerazioni prive di portata dispositiva non incidono sulla decisione e non possono procurare un’utilità concreta all’impugnante.
  • In appello i motivi aggiunti possono riguardare soltanto gli atti già impugnati in primo grado e non possono introdurre l’impugnazione di nuovi atti adottati dall’amministrazione resistente nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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