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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20914/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di un condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra tre gruppi di reati di cessione/vendita di cocaina oggetto di diverse sentenze irrevocabili: fatti del gennaio 2018, fatti fino a febbraio 2018 e fatti commessi da giugno 2019 a marzo 2020. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo un unico vizio di motivazione, sostenendo che le condotte fossero sovrapponibili, con acquisto di partite di cocaina e rivendita agli stessi clienti presso la propria abitazione o in conto vendita; ha inoltre contestato che la sostituzione del fornitore e la stasi temporale tra il 2018 e il 2019 potessero escludere il medesimo disegno criminoso, affermando che in quel periodo aveva comunque continuato a vendere stupefacente e che l'interruzione era dovuta solo alla necessità di reperire un nuovo canale di approvvigionamento. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha ricordato che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una rigorosa verifica della preordinazione dei reati successivi sin dal momento del primo fatto, mentre omogeneità delle condotte, medesimo bene protetto e contiguità temporale sono soltanto indici non decisivi. Nel caso concreto ha giudicato logica e coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato l'assenza di una previa programmazione rispetto ai fatti successivi, la distanza temporale di circa un anno e mezzo e l'ammissione dello stesso condannato di avere interrotto l'attività perché riteneva di essere sotto indagine. Ha ritenuto non contraddittoria la valutazione secondo cui la necessità di reperire un nuovo fornitore, con sospensione dell'attività e successiva ripresa, è indice incompatibile con l'unitarietà originaria del programma criminoso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento del primo reato; la mera somiglianza delle condotte non basta.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice deve compiere una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso, non potendo riconoscere la continuazione sulla sola base di indici astratti o della ripetizione di condotte analoghe.

  • art. 620 c.p.p.

    Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una preordinazione originaria dei reati successivi, non essendo sufficiente la mera omogeneità tra le condotte o la loro riconducibilità allo stesso contesto criminologico.
  • In sede esecutiva, la verifica del medesimo disegno criminoso deve essere rigorosa e ancorata a elementi concreti: causali, modalità operative, sistematicità delle azioni, rapporti con le abitudini di vita e intervallo temporale tra i fatti.
  • La circostanza che l'attività criminosa si sia interrotta per la necessità di reperire un nuovo fornitore o di riorganizzare l'approvvigionamento può essere indice della mancata originaria programmazione dei reati successivi.
  • La valutazione del giudice di merito sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, lineare e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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