Cassazione Penale, Sentenza n. 2587/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva: riqualificato il fatto contestato a carico di Di Palma in furto aggravato (rideterminando la pena); confermato la condanna per riciclaggio per Procaccio e Dalessandro. Le difese deducono plurime censure: violazione di legge e vizi di motivazione per errata qualificazione giuridica (riciclaggio vs furto o ricettazione, o tentativo), erronea valutazione delle dichiarazioni e delle immagini di videosorveglianza, mancata esclusione della procedibilità per difetto di querela a seguito della riforma (D.Lgs. 150/2022) per il furto aggravato, errori nella comparazione di circostanze attenuanti vs aggravanti e nella determinazione della pena, e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su censure manifestamente infondate ovvero inammissibili per ragioni di sede. In particolare: 1) ha confermato che non è consentito al giudice di legittimità rivedere il merito della valutazione probatoria né sostituirsi ai giudici di merito salvo vizio di motivazione rilevante (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà); 2) ha ritenuto che gli elementi di fatto (anche le immagini di videosorveglianza e la condotta dei ricorrenti) erano stati adeguatamente valutati dai giudici di merito e giustificavano la qualificazione in termini di riciclaggio per Procaccio e Dalessandro e la riqualificazione in furto aggravato per Di Palma; 3) ha escluso che la sopravvenuta introduzione della procedibilità a querela (D.Lgs. 150/2022) possa essere fatta valere in sede di cassazione quando il ricorso sia inammissibile: la sopravvenuta procedibilità non costituisce abolitio criminis e non prevale sul "giudicato sostanziale" formatosi per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione; 4) ha dunque rigettato le richieste di declaratoria di improcedibilità riferite a Di Palma e dichiarato inammissibili gli altri motivi proposti per Procaccio e Dalessandro. Conseguenza pratica: resta impregiudicata la sentenza della Corte d'appello e non è stata accolta alcuna richiesta di annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: la Corte osserva che la fattispecie può essere ritenuta integrata anche in una fase di "consumazione anticipata" dalle operazioni idonee a "ostacolare" l'identificazione della provenienza del bene; la giurisprudenza è divisa, ma nel caso concreto le operazioni (rimozione targhe, smontaggio) sono state ritenute idonee a integrare il reato consumato
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: prospettata dalla difesa come possibile riqualificazione, ma i giudici hanno ritenuto che gli elementi probatori indicassero condotte dirette ad ostacolare l'identificazione (riciclaggio) più che mera ricettazione
artt. 624-625 cod. pen.
Norme sul furto e sul furto aggravato: la Corte d'appello ha riqualificato la condotta di Di Palma in furto aggravato; la Cassazione ricorda che la procedibilità di talune aggravanti è stata oggetto di modifica normativa (D.Lgs. 150/2022) ma tale sopravvenienza non prevale sul giudicato quando il ricorso sia inammissibile
art. 533 e 535 cod. proc. pen.; art. 110 cod. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione al principio del convincimento oltre il "ragionevole dubbio" e alla partecipazione (concorso); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere del giudice di verificare condizioni di procedibilità come la querela: la Cassazione chiarisce che, però, in presenza di ricorso inammissibile non può essere imposta la ricognizione di sopravvenuta improcedibilità
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Attribuisce al giudice l'obbligo di accertare l'esistenza delle condizioni di procedibilità; la Corte precisa che tale obbligo opera ma non può valere a riaprire il giudizio di legittimità quando il ricorso è inammissibile e si è formato il giudicato sostanziale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha reso procedibili a querela alcuni furti aggravati: la Corte afferma che la sopravvenuta procedibilità a querela non costituisce abolitio criminis e non può essere fatta valere in cassazione se il ricorso è inammissibile, non potendo prevalere sul giudicato sostanziale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di sindacato della motivazione in Cassazione: la Corte ricorda che può censurarsi la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di ricorso: la Corte dichiara inammissibili i motivi generici o tesi a riesaminare il merito senza cogenti profili di diritto
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o una rivalutazione globale della prova: i motivi devono evidenziare vizi giuridici o palesi errori di logica o motivazione.
- La configurazione del reato di riciclaggio può dipendere dalla capacità delle operazioni compiute di "ostacolare" l'identificazione della provenienza del bene; la giurisprudenza è divisa tra chi ritiene consumato il reato al compimento di atti idonei e chi parla di tentativo se l'intervento delle forze di polizia interrompe le operazioni prima che sia reciso il collegamento identificativo.
- La sopravvenuta previsione di procedibilità a querela (es. D.Lgs. 150/2022) non equivale ad abolitio criminis: nelle impugnazioni in Cassazione un ricorso inammissibile impedisce di far valere tale sopravvenienza per ottenere l'improcedibilità, perché non può prevalere sul "giudicato sostanziale" formato dall'inammissibilità.
- Se si intende contestare la procedibilità per mancata querela sopravvenuta, è necessario porre il punto in modo ammissibile e tempestivo in sede di merito o con motivi non esclusivamente ripetitive; non basta proporre il ricorso solo per far valere la sopravvenuta improcedibilità.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è essenziale formulare censure specifiche di diritto ovvero dimostrare la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la carenza motivazionale della decisione impugnata, non una diversa ricostruzione dei fatti.
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