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Sentenza

Sentenza n. 111/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 607/2025 resa in sede di reclamo avverso i provvedimenti elusivi del giudicato di cui alle sentenze C.G.A.r.s n 554/22 e n. 944/24;

Giustizia amministrativa202400748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Commissario ad acta agli obblighi fissati dalla sentenza del CGARS n. 607/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il reclamante ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. deducendo il totale inadempimento del Commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato formatosi sulla spettanza dell'inquadramento nel secondo livello dirigenziale. La sentenza n. 607/2025 aveva imposto al Commissario di provvedere personalmente, entro 45 giorni, all'inquadramento, senza facoltà di delega, di riferire al Collegio ogni quindici giorni e di trasmettere una relazione finale. Nonostante la notificazione della sentenza e una successiva diffida, il Commissario non aveva provveduto. Solo dopo la proposizione del reclamo aveva ordinato all'ASP di predisporre una bozza di delibera, limitandosi quindi a sollecitare l'amministrazione invece di sostituirvisi. Il reclamante ha inoltre rinunciato alla domanda concernente gli adempimenti previdenziali, mantenendo le richieste relative all'inquadramento, agli obblighi di relazione e al pagamento delle spese processuali. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, senza successo, la carenza di interesse in ragione della pendenza di ricorsi per cassazione sulla giurisdizione relativa alle conseguenze economiche dell'inquadramento e della mancata prestazione della cauzione.

La decisione

Il CGARS ha accolto il reclamo. Ha escluso che la pendenza dei ricorsi per cassazione incidesse sull'interesse al reclamo, poiché tali giudizi riguardavano soltanto la quantificazione e il pagamento delle conseguenze economiche, mentre il diritto all'inquadramento era coperto da giudicato. La rinuncia agli adempimenti previdenziali ha inoltre circoscritto il giudizio agli obblighi di facere e agli obblighi procedurali del Commissario, evitando interferenze con le questioni economiche sub iudice. Il Collegio ha dichiarato il grave e palese inadempimento del Commissario, rilevando che egli, quale ausiliario del giudice, traeva il proprio potere direttamente dalla pronuncia giurisdizionale e doveva agire personalmente in sostituzione dell'amministrazione, senza limitarsi a sollecitarla o monitorarne l'attività. Ha quindi revocato il Commissario dall'incarico e nominato quale nuovo Commissario il Prefetto di Catania, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Prefettura, assegnandogli 60 giorni per dare integrale esecuzione alla sentenza n. 607/2025, provvedere all'inquadramento, riferire quindicinalmente, trasmettere la relazione finale e liquidare le spese processuali spettanti al reclamante. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Ha inoltre revocato il compenso di 4.000 euro già liquidato al Commissario inadempiente, ordinandone la restituzione se corrisposto, e ha posto a carico solidale dell'ASP di Catania e dell'Assessorato Regionale alla Salute le spese della fase, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, nonché il compenso del nuovo Commissario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    reclamo ex art. 114 comma 6 del c.p.a.

    Consente il reclamo avverso i provvedimenti e gli atti adottati nell'ambito del giudizio di ottemperanza; il CGARS lo ha utilizzato per accertare l'inadempimento del Commissario ad acta e adottare le conseguenti misure sostitutive.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    sul reclamo ex art 114 comma 6 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per sindacare la mancata esecuzione degli ordini impartiti al Commissario ad acta e per revocarlo, nominando un nuovo ausiliario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta è un ausiliario del giudice e trae il proprio potere direttamente dalla pronuncia giurisdizionale; quando il giudice gli impone di provvedere personalmente e senza facoltà di delega, egli non può limitarsi a sollecitare l'amministrazione inadempiente o a monitorarne l'attività, ma deve adottare direttamente gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'inosservanza degli ordini puntuali impartiti al Commissario ad acta, compresa l'omessa trasmissione delle relazioni periodiche prescritte dal giudice, costituisce inadempimento sostanziale e può determinare la revoca dell'ausiliario e la nomina di un nuovo Commissario, anche esterno alle amministrazioni coinvolte, per garantire terzietà ed effettività dell'esecuzione.
  • La pendenza di ricorsi per cassazione concernenti esclusivamente la giurisdizione o la quantificazione delle conseguenze economiche di un giudicato non esclude l'interesse al reclamo in ottemperanza relativo a un capo autonomo e definitivo concernente l'inquadramento giuridico, ormai coperto da giudicato.
  • La rinuncia alle pretese economiche o previdenziali ancora sub iudice può circoscrivere il thema decidendum dell'ottemperanza agli obblighi di facere e agli obblighi procedurali già definitivamente accertati, evitando interferenze con questioni devolute ad altro giudice.
  • Il compenso del Commissario ad acta, se subordinato allo svolgimento effettivo e corretto dell'incarico, può essere revocato quando l'ausiliario abbia gravemente disatteso il mandato giudiziale; il relativo importo può essere destinato, in pari misura, al compenso del nuovo ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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