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Ordinanza

Ordinanza n. 2026/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione a) Del provvedimento de Dirigente l’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche, Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli prot. n. PG-OMISSIS-con la quale si comunica - con riferimento all’istanza per assegnazione Posto H personalizzato a favore della minore ricorrente - che “l’istruttoria relativa alla richiesta formulata si conclude con esito negativo e la stessa viene archiviata”, per le ragioni ivi individuate. b) Di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento sopra impugnato ivi compresa gli esiti e la documentazione relativa all’attività svolta dall’ASL Napoli 1 Centro – Commissione Aziendale per la concessione di posto auto personalizzato-stallo – all’esito della seduta del 27/01/2025 da cui risulta la non sussistenza delle particolari condizioni di invalidità richieste per l’assegnazione dello stallo, nonché, per quanto rilevi, c) in parte qua, della Delibera di Giunta del Comune di Napoli Comunale n.-OMISSIS- nonché della D.D.G. ASL Napoli 1 Centro n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e archiviazione dell’istanza per l’assegnazione di un posto auto personalizzato riservato a persona con disabilità, connessi esiti dell’istruttoria sanitaria e atti regolamentari presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Napoli che ha comunicato l’esito negativo dell’istruttoria relativa alla richiesta di assegnazione di un posto auto personalizzato a favore della minore, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Sono stati inoltre contestati gli atti e gli esiti dell’attività della Commissione aziendale dell’ASL Napoli 1 Centro, dai quali risultava la non sussistenza delle particolari condizioni di invalidità richieste, nonché, per quanto occorrente, le pertinenti disposizioni della delibera della Giunta comunale e della determinazione dell’ASL. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione sulla condizione della minore, in particolare sulla deambulazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla disciplina comunale. La parte ricorrente ha chiesto più volte la fissazione di nuovi termini per formulare osservazioni sulla bozza di relazione, trasmessa dal verificatore il 10 ottobre 2025 oltre i termini originariamente fissati.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha rilevato che il rinvio disposto all’udienza del 13 gennaio 2026 all’udienza del 24 marzo 2026 era stato effettuato proprio per consentire ai ricorrenti di presentare le osservazioni alla bozza di relazione del verificatore e che, nonostante il tempo trascorso, tali osservazioni non risultavano ancora trasmesse. Ha ritenuto non ostativi né il superamento dei termini da parte del verificatore, ormai risalente, né i termini fissati dalle precedenti ordinanze, non essendo stati rappresentati motivi idonei a giustificare l’ulteriore inerzia della parte. Ha quindi disposto nuovi incombenti istruttori: trasmissione al verificatore, entro il 7 aprile 2026, delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, con avvertimento che, decorso il termine, il giudice potrà procedere ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.; deposito della relazione finale del verificatore entro il 18 aprile 2026. Ha fissato l’udienza pubblica del 23 giugno 2026 per la trattazione del merito. Ha inoltre ordinato l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e dei soggetti citati, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    decorso il predetto termine, il giudice potrà procedere ai sensi dell’art. 64, co. 4, c.p.a.

    Il TAR richiama la disposizione quale conseguenza processuale dell’eventuale mancata trasmissione, entro il termine assegnato, delle osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento nazionale dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione e assegna termini per le osservazioni delle parti, il successivo superamento dei termini da parte del verificatore non giustifica automaticamente ulteriori rinvii o l’inerzia della parte, soprattutto quando il ritardo sia conosciuto da tempo e il rinvio dell’udienza sia stato già disposto per consentire il deposito delle osservazioni.
  • In presenza di un incombente istruttorio ancora necessario per la decisione, il giudice può assegnare nuovi termini coordinati per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale, rinviando la trattazione del merito a un’udienza successiva.
  • La mancata trasmissione delle osservazioni entro il termine espressamente assegnato può consentire al giudice di procedere ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo l’avvertimento contenuto nell’ordinanza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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