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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05822/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di classamento catastale con cui un complesso immobiliare adibito a RSA per anziani, già accatastato in categoria B/1 a seguito di procedura DOCFA, era stato riclassato dall'Ufficio in categoria D/4. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della riclassificazione, ritenendo non provato che l'immobile avesse una vocazione commerciale o un fine di lucro desumibile dalle sue caratteristiche oggettive. Con l'unico motivo l'Ufficio deduce violazione degli artt. 8 e 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, degli artt. 8, 61 e 62 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 2697 c.c. e, sotto altro profilo, degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dato rilievo solo alla mancanza di prova di attività commerciale concreta, senza considerare lo statuto dell'ente, la percezione di rette e contributi e l'intrinseca potenzialità reddituale dell'immobile, nonché la forma tipica ospedaliera delle RSA. La Corte rileva anche un profilo di possibile inammissibilità per commistione di censure, ma decide nel merito ritenendo il motivo infondato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene corretta la decisione della CTR perché, in materia di classamento catastale, rilevano primariamente le caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile e la sua destinazione ordinaria, mentre l'attività concretamente svolta è solo un elemento eventuale e rafforzativo. La finalità di lucro può assumere rilievo solo se desumibile in modo oggettivo dalle caratteristiche dell'immobile e non dalla sola modalità di esercizio dell'attività dell'ente gestore. Nel caso di specie la CTR ha escluso, con motivazione condivisa, che la struttura fosse oggettivamente destinata a esigenze commerciali tali da giustificare la categoria D/4. Le spese sono poste a carico dell'Agenzia ricorrente.

Norme richiamate

  • r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 8 e 10

    Richiamati come norme sul classamento catastale; la Corte ne ribadisce la lettura secondo cui il classamento deve avvenire in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria dell'immobile.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 61 e 62

    art. 61: "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"; art. 62: "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    Il classamento va compiuto con riguardo alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche costruttive e tipologiche dell'unità immobiliare, non al solo uso contingente dell'immobile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene comunque che la decisione di merito sia corretta perché mancava prova di una oggettiva destinazione commerciale dell'immobile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati come censure sulla valutazione delle prove; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo che la CTR abbia correttamente valutato gli elementi fattuali disponibili.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e ai poteri valutativi del giudice tributario.

  • d.P.R. n. 11.5 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte osserva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l'atto di attribuzione della rendita ha natura reale e deve essere fondato sulle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile, non sul suo uso contingente.
  • La destinazione ordinaria dell'unità immobiliare si accerta in base alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive del bene; l'attività concretamente svolta all'interno dell'immobile ha valore soltanto rafforzativo, non sostitutivo dei dati oggettivi.
  • La finalità di lucro rileva ai fini catastali solo se emerge in termini oggettivi dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, non dalla mera modalità di gestione o dalla qualità soggettiva dell'ente utilizzatore.
  • Per escludere o confermare una classificazione in categoria speciale occorre verificare se l'immobile, per struttura e destinazione, sia realmente connotato da vocazione industriale o commerciale, e non se generi in concreto reddito per effetto dell'attività svolta.
  • In sede di legittimità è infondata la censura che pretenda di sostituire alla valutazione oggettiva dell'immobile una lettura centrata solo sull'attività del gestore, quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato i dati strutturali del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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